Animali: entra in vigore la Legge Brambilla, tutela penale rafforzata - SIVeLP - Sindacato Veterinari Liberi Professionisti

Animali: entra in vigore la Legge Brambilla, tutela penale rafforzata

SIVELP

Dal 1° luglio 2025 è in vigore la Legge n. 82 del 6 giugno 2025 (“Legge Brambilla”), che introduce modifiche sostanziali al Codice penale, al codice di procedura penale e ad altre normative al fine di rafforzare la tutela degli animali in quanto esseri senzienti. 

Cambio di paradigma: tutela diretta dell’animale

Il Titolo IX‑bis del Libro II del codice penale cambia nome: da “Delitti contro il sentimento per gli animali” a “Delitti contro gli animali”, indicando che l’oggetto di tutela non è più il sentimento umano, ma gli animali stessi come soggetti con diritti. 

Principali novità e inasprimenti

  1. Uccisione di animali (art. 544‑bis)

    • Reclusione fino a 4 anni + multa fino a 60.000 €.

    • Per sevizie o sofferenze volontarie: pena aumentata.

  2. Maltrattamento (art. 544‑ter)

    • Reclusione da 6 mesi a 2 anni cumulata con multa (5.000–30.000 €).

  3. Spettacoli con sevizie (art. 544‑quater)

    • Multa raddoppiata: da 15.000 a 30.000 €.

  4. Combattimenti tra animali (art. 544‑quinquies)

    • Pena da 2 a 4 anni di reclusione + multa fino a 160.000 €.

  5. Aggravanti comuni (art. 544‑septies)

    • Pena aumentata fino a un terzo se il reato è commesso in presenza di minori, contro più animali o diffuso online.

  6. Abbandono (art. 727)

    • Ammenda minima innalzata a 5.000 €.

  7. Traffico illecito e pellicce di gatto

    • Sanzioni maggiorate per import/export illegale.

    • Divieto assoluto di pelli e pellicce di felino domestico per fini commerciali.

Procedure e responsabilità

  • Sequestro e confisca: introduzione dell’art. 260‑bis c.p.p., che consente l’affido definitivo degli animali, con cauzione obbligatoria e controlli antimafia per recidivi.

  • Divieto di abbattimento o vendita: anche senza sequestro, l’indagato non può eliminare o alienare l’animale durante il procedimento.

  • Responsabilità delle persone giuridiche (art. 25 dlgs. 231/2001): le società e associazioni possono essere sanzionate per reati contro gli animali.

Implicazioni e prospettive

La riforma segna un punto di svolta dopo oltre vent’anni dal primo intervento (legge 189/2004), e allinea l’Italia al principio europeo secondo cui gli animali sono esseri senzienti. Tuttavia, il suo successo dipenderà in larga misura dalla concreta attuazione sul piano giudiziario, dalla formazione degli operatori e dal coordinamento tra forze di polizia .


✅ In sintesi (tabella illustrativa)

Aspetto Cosa cambia
Titolazione normativa Animali tutelati come soggetti senzienti
Pene maggiori Fino a 4 anni + fino a € 60.000 di multa
Aggravanti nuove presenza di minori, diffusione online, più vittime
Misure procedurali Affido definitivo, divieto di alienazione
Responsabilità enti Possono essere sanzionati penalmente e amministrativamente