Sul sito dedicato alle spese sanitarie troviamo un elenco di FAQ relative alle professioni sanitarie.
Ne riportiamo alcune, ricordando che generalmente si tratta di pagine in continua evoluzione.
Quali sono i termini per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria al Sistema TS?
Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24 ore su 24, di conseguenza, fermo restando la possibilità di optare per la frequenza temporale che si ritiene opportuno scegliere (in tempo reale, giornaliera, mensile o altro), la trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dal cittadino.
Chi è tenuto all’invio dei dati
Le spese sanitarie relative all’anno 2016 devono essere trasmesse oltre che dagli stessi soggetti tenuti all’invio per l’anno 2015 (strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto, dai medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato) anche:
dalle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
dalle strutture per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;
dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
dagli iscritti agli albi professionali degli:
psicologi
infermieri
ostetriche ed ostetrici
medici veterinari
tecnici sanitari di radiologia medica.
I soggetti non ricompresi nelle suddette tipologie non sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie 2016.
Quali dati inviare?
L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.
È possibile delegare un soggetto terzo all’invio dei dati?
I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi.
È possibile inviare alcuni dati di spesa autonomamente e altri farli inviare dal soggetto delegato?
La doppia modalità è possibile facendo attenzione ad evitare errori o duplicazioni.
Con quale modalità invia lo studio associato di medici?
Il medico rappresentante (anche tramite intermediario delegato) può inviare i documenti fiscali anche per conto dello studio associato, indicando la partita IVA dello studio.
Gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, sono tenuti ad inviare i dati sanitari relativi alle ricevute emesse?
Con riferimento alle prestazioni erogate nel 2015, trattandosi di una fattispecie particolare, gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare a Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitare erogate. Nell’allegato A al decreto ministeriale del 31 luglio 2015 è previsto, infatti, che debba essere obbligatoriamente indicata la partita Iva del soggetto che ha emesso il documento fiscale. A partire dalle prestazioni erogate dal 2016, anche questi soggetti saranno tenuti a comunicare i dati relativi alle prestazioni sanitare erogate.
“Vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente?” (N.B. non è raro che il veterinario debba prestare la visita ad animali da compagnia di turisti esteri, del tutto privi di codice fiscale – SIVeLP)
Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa.
Che cosa deve fare l’erogatore quando il cittadino esercita l’opposizione all’invio della spesa al Sistema TS?
L’art. 3 del DM 31-7-15 precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase:
“Il paziente si oppone alla trasmissione al SistemaTS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”.
Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all’Iva esposti in fattura?
L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.
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