Prima di chiudere i battenti, rinviata ogni decisione sulla riduzione dei vitalizi, il Parlamento ha modificato quanto previsto dall’art. 9 del DDL 1/2012 in materia di professioni regolamentate, tra le quali è compresa anche quella veterinaria.
Le modifiche ieri definitivamente approvate con la legge annuale per il mercato e la concorrenza prevedono – art. 1, comma 150 – che il professionista deve rendere obbligatoriamente noto – in forma scritta o digitale – al cliente ed ento del conferimento dell’incarico (vale a dire prima di iniziare qualsiasi procedura) il grado di complessità dell’incarico stesso fornendo tutte le informazioni utili su costi ed oneri, nonché pattuire il compenso (sempre in forma scritta o digitale) e fornire al cliente i dati della propria polizza assicurativa.
In sostanza, prima di svolgere la propria attività sanitaria il professionista è tenuto ad occuparsi (o meglio, preoccuparsi) di sottoporre al cliente un “preventivo” (cartaceo o digitale) di spesa pertinente il caso concreto e di ottenere il consenso del cliente sia sul all’attività da svolgere che al compenso da corrispondere.
Nell’esercizio professionale la produzione delle “scartoffie” prende di fatto il sopravvento sulla cura del paziente.
E questa burocratizzazione dell’attività professionale non giova certo a chi presta attività da solo oppure in piccole strutture, spostandosi sul territorio o in aziende di animali da reddito, mentre costituisce sicuramente un bel regalo per abusivi ed evasori totali
In ogni caso, sarà necessario esser preparati alla nuova norma di legge in particolare al CAPO III “SERVIZI PROFESSIONALI” ART. 9, comma 4. “Dura lex sed lex”.