La gestione delle scorte.Considerazioni a margine del decreto legislativo n°143/2007.
Il recente provvedimento legislativo, che modifica ed integra il d.lgs 193/06, presenta alcuni aspetti positivi, come le semplificazioni nella registrazione dei trattamenti a livello aziendale ed un “tentativo” di definizione dei limiti di incompatibilità, in cui si potrebbe trovare ad operare il responsabile delle scorte dei medicinali. Il legislatore ha tuttavia evidenziato …
Il recente provvedimento legislativo, che modifica ed integra il d.lgs 193/06, presenta alcuni aspetti positivi, come le semplificazioni nella registrazione dei trattamenti a livello aziendale ed un “tentativo” di definizione dei limiti di incompatibilità, in cui si potrebbe trovare ad operare il responsabile delle scorte dei medicinali. Il legislatore ha tuttavia evidenziato una concezione parziale della stessa, non tenendo conto dei mutamenti che il nuovo assetto organizzativo ed economico delle aziende di allevamento ha avuto in questi ultimi anni, anche per quanto concerne l’utilizzo dei medicinali veterinari. Il ricorso alla scorta non deve essere considerato uno strumento accessorio all’attività, per imporre comunque la presenza di un veterinario libero professionista all’interno di un allevamento, bensì un mezzo a disposizione dell’azienda, e del medico, per garantire livelli essenziali, appropriati e puntuali di assistenza sanitaria agli animali allevati. Il veterinario responsabile, mediante un utilizzo professionale dei medicinali, concorre ad assicurare il benessere degli animali e rappresenta un valido riferimento per l’allevatore, all’interno di un più ampio contesto di gestione sanitaria aziendale. La scorta permette, tra l’altro, interventi rapidi e mirati anche in situazioni d’urgenza, sotto la supervisione del veterinario aziendale, laddove l’allevatore abbia ricevuto una sufficiente formazione e le necessarie istruzioni sulle responsabilità verso la salute pubblica (rispetto di appropriati tempi di attesa), evitando di sconfinare nell’esercizio abusivo della professione veterinaria. Al lato pratico, il farmaco si rende necessario in qualsiasi momento, anche in casi in cui l’approvvigionamento periferico non possa essere garantito dalle strutture deputate. É evidente l’impossibilità di gestire simili evenienze in un allevamento zootecnico di determinate dimensioni, senza farvi ricorso (legalmente o illegalmente), e la conseguente opportunità di maggiore vigilanza sulle realtà che ne sono prive. Allo stesso tempo la tenuta della scorta garantisce anche la tracciabilità del farmaco in azienda, rendendo quindi trasparenti gli interventi terapeutici applicati in allevamento, a beneficio degli organi di controllo e, di conseguenza, del consumatore finale. Incomprensibilmente, il provvedimento discrimina la responsabilità delle scorte come fattore di incompatibilità nella gestione del medicinale veterinario in azienda, ma non interviene sulle incompatibilità legate alle prescrizioni estemporanee, con il pericolo di vanificare gli sforzi fatti in questi ultimi anni per rendere responsabile l’intervento sugli degli animali da reddito. In questo quadro mutato vi è un forte rischio, se non la certezza, che molte aziende con scorte autorizzate rinuncino a questo insostituibile strumento operativo, per non accollarsi gli oneri relativi all’assistenza di un veterinario aziendale (non considerandone i benefici sia per la gestione dell’attività imprenditoriale, che per il consumatore finale); oppure per non trovarsi coinvolte in problematiche legali o di accesso ai fondi UE. Questo si concretizza nell’approvvigionamento del medicinale veterinario attraverso canali non ufficiali, oppure usufruendo del sistema definito “ricetta lunga”, ovvero una prescrizione veterinaria molto abbondante, che prevede il falso impiego su capi aziendali affetti da patologie più o meno reali, ed il successivo utilizzo nel tempo da parte dell’allevatore senza controllo diretto veterinario. Inoltre, si assiste al ricorso al veterinario pagato dall’allevatore solo per le formalità burocratiche relative alla tenuta dell’armadietto, vero esempio di svilimento professionale con lo sfruttamento di neo-laureati, utilizzati esclusivamente per le operazioni di registrazione. Questo stratagemma per aggirare la normativa, da parte di colleghi già inseriti nel sistema e responsabili di molte scorte, finisce per attribuire le più pesanti responsabilità ai soggetti deboli del contesto, rasentando il caporalato. Questo comportamento verrebbe codificato dal presente decreto, qualora non si provveda urgentemente ad una revisione, che lo sterilizzi negli effetti perniciosi. Ciò premesso occorre mettere ordine alla gestione del medicinale veterinario negli allevamenti da reddito partendo dalle seguenti considerazioni: – la gestione della scorta deve rappresentare un momento qualificante dell’attività del veterinario professionista e dell’azienda interessata, oltre che necessaria a dimostrare la corretta e responsabile gestione igienico-sanitaria dell’allevamento; – la previsione dello strumento tecnico “adeguata scorta di medicinali veterinari in allevamento”, sicuramente al di sopra di 20 UBA, o equivalenti per le altre specie, ma anche per chi possiede un solo capo, deve essere resa obbligatoria, per motivi pratici, etici, e di sicurezza alimentare (riducendo al minimo le procedure burocratiche); – il controllo ufficiale deve trasformarsi in occasione di verifica delle procedure e delle tematiche di cura e profilassi, nell’ottica di una sinergia positiva in presenza del veterinario aziendale che si rende responsabile ed assicura per conto dell’allevatore gli aspetti igienico sanitari relativi agli animali ed ai prodotti alimentari licenziati d’allevamento; – è decisamente auspicabile ed urgente che il provvedimento sia calibrato alle realtà delle diverse specie allevate, con l’unico obbiettivo di garantire nel dettaglio il benessere degli animali e l’assoluta sicurezza del consumatore. Il Sivelp sottoscrive le corrette osservazioni del Presidente della FNOVI: classificazione di medicinali ed uso esclusivo del veterinario, superamento del mod. 12, regolamento sui dispositivi medici non presenti in Italia, semplificazione delle procedure in presenza del veterinario aziendale. In mancanza delle urgenti modifiche prospettate, possiamo attenderci solamente una scomparsa per eliminazione delle scorte dagli allevamenti da reddito, ritenute causa di complicazioni burocratiche e legali con un forte un aumento dei “prestanome” e dell’abusivismo, direttamente collegato e proporzionato al percorso irregolare del medicinale veterinario. Sivelp – Segreteria Nazionale
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