On. Gianni Mancuso – interrogazione parlamentare al Ministro della Salute relativa alle pratiche burocratiche per gli alpeggi
Interrogante: On. Gianni Mancuso Premesso che: • Il Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 08/02/1954 n. 320), ed i Decreti Regionali ad esso collegati, comprendono l’insieme delle azioni tese ad impedire l’insorgenza e la diffusione delle malattie infettive e contagiose, contenendo tutti quei provvedimenti che vengono messi in atto a questo scopo evidenziando la finalità …
Interrogante: On. Gianni Mancuso Premesso che: • Il Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 08/02/1954 n. 320), ed i Decreti Regionali ad esso collegati, comprendono l’insieme delle azioni tese ad impedire l’insorgenza e la diffusione delle malattie infettive e contagiose, contenendo tutti quei provvedimenti che vengono messi in atto a questo scopo evidenziando la finalità prettamente sanitaria del Regolamento; • L’Articolo 41 di detto regolamento prevede, infatti, che chiunque intenda trasferire il bestiame nei pascoli estivi posti al di fuori del territorio del Comune di normale residenza del bestiame, deve fare domanda 15 giorni prima della partenza al Sindaco del Comune dove si trova il bestiame stes-so a mezzo di “modello 6”, indicando i pascoli di cui dispone per tale periodo. Il Sindaco, ricevuta la richiesta, avvalendosi del tagliando unito alla stessa, informa subito il Comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali; • L’Articolo 42 dello stesso Regolamento prevede che gli animali che devono essere spostati per l’alpeggio, devono essere visitati dal veterinario comunale (ora veterinario dell’ASL competente per territorio) entro i 3 giorni precedenti la data di partenza e, a seguito del risultato favorevole della visita, rilascia il “modello 7” che dovrà essere consegnato a cura del detentore degli animali, non più tardi del giorno successivo dell’arrivo a destinazione, all’autorità comunale del luogo. Al-la demonticazione il modello 7, munito de visto dell’autorità comunale, deve essere restituito all’interessato entro i 3 giorni precedenti il rientro; • Alla luce dei numerosi cambiamenti avvenuti nell’ambito del S.S.N., le richieste e le certificazioni previste dai due articoli hanno una dominante importanza sanitaria. Se ne deduce, pertanto, che tutte queste azioni sono tese in primis ad evitare spostamenti di animali da e/o verso territori in cui potrebbero essere in atto provvedimenti sanitari per la presenza di una malattia infettiva o parassi-taria del bestiame; • Tale norma trovava una giustificazione nel periodo antecedente la nascita delle UU.SS.LL., oggi AA.SS.LL., poichè i servizi veterinari territoriali erano organizzati in condotte veterinarie e con-sorzi veterinari, che avevano competenza su uno o pochi Comuni. La situazione odierna vede la struttura dell’ASL coincidere, nella gran parte dei casi, con il territorio della intera Provincia e non si pone più il caso del singolo Comune che potrebbe non essere a conoscenza della situazione sa-nitaria dei territori limitrofi, perchè il servizio veterinario la conosce puntualmente. Tanto premesso Interroga L’On. Ministro per sapere se tali inutili adempimenti burocratici, forieri anche di numerose controversie di ordine legale, possano essere rimossi da un intervento normatorio volto a modificare la situazione de-scritta. On. GIANNI MANCUSO On. SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE On. AGOSTINO GHIGLIA
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