04/02/2004 Editoriali8 Minuti

COMUNICATO SIVELP: Su ipotesi di trasferimento delle competenze in materia di sicurezza alimentaredal Ministero della Salute al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Sivelp

Il S.I.Ve.L.P., in relazione all’ipotesi ventilata di trasferimento delle competenze in materia di sicurezza alimentare dal Ministero della Salute al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nel confermare la piena adesione alle iniziative stabilite congiuntamente con la FNOVI nel corso dell’incontro del 30 gennaio u.s., ha inteso manifestare la propria …

Il S.I.Ve.L.P., in relazione all’ipotesi ventilata di trasferimento delle competenze in materia di sicurezza alimentare dal Ministero della Salute al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nel confermare la piena adesione alle iniziative stabilite congiuntamente con la FNOVI nel corso dell’incontro del 30 gennaio u.s., ha inteso manifestare la propria posizione, con il comunicato seguente, nel tentativo di fornire l’impulso necessario al rilancio ed al decisivo riconoscimento del ruolo fondamentale esercitato dall’intera Veterinaria Nazionale nella tutela della Salute Pubblica. COMUNICATO SIVELP Su ipotesi di trasferimento delle competenze in materia di sicurezza alimentare dal Ministero della Salute al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali A meno di tre anni di distanza dal precedente tentativo di trasferire le competenze in materia di sicurezza alimentare dal Ministero della Salute al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, assistiamo in questi giorni all’ennesima puntata sulla vicenda. A nulla sono valsi gli insegnamenti del passato (in particolare la condizione della Veterinaria nel Regno Unito che ha favorito la diffusione della BSE) nel far desistere una chiara componente politico-economica al forte rilancio di un’ipotesi estremamente pericolosa per la gestione della salute pubblica. Il S.I.Ve.L.P. intende pertanto ribadire la propria convinzione sulla logica e necessaria collocazione del Sistema Veterinario nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute e dei corrispondenti Assessorati Regionali e delle Provincie Autonome, per garantire un efficace azione di salvaguardia sulla sicurezza degli alimenti destinati alla collettività, priva di interferenze di ordine esclusivamente utilitaristico. Nel contempo il Sindacato Italiano dei Veterinari Liberi Professionisti si rammarica del non ancora intervenuto riconoscimento dell’attività della componente Veterinaria L.P. quale ulteriore elemento a garanzia della salute collettiva e per questo motivo unica componente, fra le professioni sanitarie, assoggettata all’applicazione dell’aliquota IVA alle proprie prestazioni. Ritiene inoltre che il tentativo in corso sia anche conseguenza della non adeguata credibilità di cui gode oggi il Servizio Veterinario Pubblico e quindi improcrastinabile la necessità di addivenire ad un rapporto chiaro e collaborativo fra Veterinaria Pubblica e Privata per rilanciare il ruolo della Veterinaria nazionale in tutte le sue competenze. La realizzazione di efficaci programmi di sorveglianza e controllo delle malattie infettive (comprese quelle trasmissibili all’uomo) e degli ulteriori pericoli per la collettività, richiede infatti una stretta collaborazione fra il Veterinario L.P. ed il Servizio Veterinario Pubblico, ancor più, nel comparto produttivo, dove, a tal fine, risulta indispensabile il riconoscimento del ruolo del Veterinario aziendale, quale interfaccia sanitaria fra l’azienda zootecnica ed il Sistema di Controllo. Occorre pertanto rivedere l’intero Sistema Veterinario nelle sue procedure e nei suoi automatismi e soprattutto stabilire la netta separazione dei compiti e delle funzioni di ciascuna componente (Pubblica e Privata), per garantire la massima trasparenza ed efficacia dei servizi forniti. In proposito il S.I.Ve.L.P ritiene urgente ed inderogabile l’attuazione delle misure di seguito indicate: 1. L’emanazione in tempi brevi di un provvedimento nazionale indirizzato al riconoscimento dei requisiti identificativi della figura del Veterinario Aziendale Riconosciuto sulla base di quanto individuato nell’allegato 1 al presente comunicato; 2. Il divieto assoluto, per i Veterinari Dipendenti del S.S.N., all’esercizio dell’attività l.p. di tipo clinico e chirurgico negli animali di proprietà e di consulenza nella predisposizione dei sistemi di autocontrollo per la gestione igienico-sanitaria degli alimenti; 3. L’implementazione delle reti di epidemiosorveglianza, con l`individuazione delle procedure per l`interscambio delle informazioni fra il Veterinario L.P. ed il Servizio Veterinario Pubblico, nonchè la revisione del Regolamento di Polizia Veterinaria per consentire una corretta gestione delle problematiche sanitarie, evitando ingiustificate penalizzazioni al sistema produttivo; 4. In concomitanza con lo sviluppo del punto precedente, la definizione di procedure per il corretto rapporto fra i Servizi Veterinari ASL ed i Veterinari Aziendali Riconosciuti in merito all`applicazione delle norme sanitarie ed alle comunicazioni riguardanti le aziende seguite da questi ultimi; 5. La piena collaborazione fra la Veterinaria Pubblica e quella Privata nella definizione ed attuazione dei programmi per il controllo del randagismo, delle popolazioni animali sinantrope in ambito urbano e per tutte le attività correlate al contenimento delle aggressioni da cani. Allegato 1 INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI CHE IDENTIFICANO LA FIGURA DEL “VETERINARIO AZIENDALE RICONOSCIUTO” PER LE AZIENDE CHE ALLEVANO ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI PER L’UOMO. 1. La qualifica di “Veterinario Aziendale Riconosciuto” viene assegnata dal Servizio Veterinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale competente, su richiesta del medico veterinario interessato, o su richiesta e indicazione del proprietario o responsabile di azienda di allevamento; 2. La qualifica di “Veterinario Aziendale Riconosciuto” può essere attribuita al medico veterinario che: a) possiede i requisiti di cui al successivo punto 3.; b) opera professionalmente, con carattere di continuità e sulla base di un formale contratto o convenzione di servizio stipulata direttamente con l’azienda, ove siano allevati animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo, o con il titolare dei medesimi animali; c) si impegna formalmente ad operare nell’ambito della sorveglianza sanitaria in collaborazione e sotto il controllo dei Servizi veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali, svolgendo nelle aziende il ruolo di Responsabile Sanitario, nonché di Referente per i predetti Servizi Veterinari. 3. La qualifica di “Veterinario Aziendale Riconosciuto” può essere attribuita esclusivamente al medico veterinario che: a) non abbia vincoli di parentela né interessi finanziari in comune con il proprietario o il responsabile dell’Azienda, o degli stessi animali, presso la quale svolge le prestazioni professionali e per la quale la qualifica è richiesta; b) non sia dipendente di Azienda Sanitaria Locale o di Istituto Zooprofilattico Sperimentale o di altre Istituzioni Pubbliche che svolgono attività attinenti alla professione veterinaria; c) non sia dipendente, oppure operi per conto, di Enti o Aziende fornitrici di materiali, strumenti o servizi all’azienda per la quale si richiede l’attribuzione della qualifica di “Veterinario Aziendale Riconosciuto”, ad eccezione che operi per conto del titolare degli animali allevati; d) possieda conoscenze specifiche di legislazione in materia di Sanità pubblica veterinaria. L’entità dei compiti e degli interventi viene stabilita ed organizzata su base Regionale o locale in accordo con le rappresentanze della categoria Veterinaria (Ordini e Sindacati).

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