Il 1° gennaio prenderà avvio la fatturazione elettronica nei rapporti B2C e B2B per la generalità dei contribuenti; ma a pochi giorni dall’avvio, la conversione del Dl 119/2018 conferma l’esonero, per il 2019, di veterinari, medici, farmacisti ed ogni altro operatore sanitario obbligato alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria dall’obbligo della fattura elettronica, salvo diniego da parte del “paziente” dell’autorizzazione alla comunicazione della spesa al sistema Tessera sanitaria.
La legge di conversione del decreto fiscale, se da un lato, mira ad ampliare gli esonerati dalla fatturazione elettronica, prevedendo l’esclusione dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, in base all’articolo 3, commi 3 e 4, del Dlgs 175/2014, e dei relativi decreti del ministro dell’Economia e delle finanze, dall’altro limita tale esclusione solo al 2019 e per le sole fatture per le quali il “paziente” abbia negato l’autorizzazione alla comunicazione delle proprie spese sanitarie.
In tale caso il medico, veterinario, farmacista o altro soggetto obbligato alla trasmissione tramite il sistema Tessera sanitaria si troverà obbligato a dover emettere la fattura elettronica, da trasmettere tramite lo Sdi, e rilasciare la copia cartacea al paziente (salvo rinuncia).
Di conseguenza, per il 2019 per tali soggetti si creerà un doppio binario di fatturazione, quella:
•tradizionale (cartacea) da consegnare ai pazienti che aderiscono alla trasmissione delle proprie spese al
Sistema Tessera Sanitaria;
•elettronica (Fe), per tutte le prestazioni per le quali il paziente si è rifiutato di dare il consenso alla trasmissione del sistema Tessera sanitaria.
Di conseguenza, salvo futuri chiarimenti, i soggetti obbligati alla trasmissione al sistema Tessera sanitaria dovranno sempre operare su due fronti senza alcun tipo di semplificazione, sia che decidano di emettere tutte fatture elettroniche, anche se ne sarebbero esonerati per il 2019, in quanto dovranno comunque eseguire la trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata, tenendo bene in conto anche i profili di tutela considerata la sensibilità dei dati trattati; sia che optino per la gestione di un doppio binario di fatturazione sfruttando l’esonero previsto dalla legge di conversione per il solo primo anno di avvio della procedura elettronica. (di PAOLA BONSIGNORI e PIERPAOLO CEROLI)
QUOTIDIANO DEL FISCO – IL SOLE24ORE
(P.S. Il programma VETEV offerto da SIVeLP è in fase di adeguamento a queste necessità, anche per chi dovrà emettere fattura elettronica)