Testo delle modifiche al Regolamento sulla Pubblicità Sanitaria e al Codice Deontologico
Documenti approvati dal Consiglio Nazionale del 5 aprile 2003 REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA’ SANITARIA TESTO APPROVATO: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per : OMISSIS Q) INSERZIONI SUGLI ELENCHI TELEFONICI, GUIDE E ANNUARI: 1 – Per quanto attiene alle inserzioni destinate all'”elenco ufficiale degli abbonati al telefono” è possibile collocare una o più inserzioni nella pagina …
Documenti approvati dal Consiglio Nazionale del 5 aprile 2003 REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA’ SANITARIA TESTO APPROVATO: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per : OMISSIS Q) INSERZIONI SUGLI ELENCHI TELEFONICI, GUIDE E ANNUARI: 1 – Per quanto attiene alle inserzioni destinate all'”elenco ufficiale degli abbonati al telefono” è possibile collocare una o più inserzioni nella pagina dove sono riportate, secondo l’ordine alfabetico. Le inserzioni medesime devono rispondere alle seguenti caratteristiche: OMISSIS TESTO APPROVATO: Articolo 4 Ricettari 1 – Il Veterinario deve inviare copia della propria ricetta prestampata e/o timbrata, debitamente firmata, all’Ordine di appartenenza e a quello relativo alla Provincia in cui abitualmente esercita, al fine di consentire la rispondenza dei dati riportati sulla ricetta stessa con quelli previsti dalle norme. L’Ordine deve richiedere la modifica dei dati riportati nel ricettario quando ritenuti non conformi. CODICE DEONTOLOGICO TESTO APPROVATO: Articolo 12 I medici veterinari possono rifiutare le proprie prestazioni professionali quando: – abbiano ricevuto offesa dal richiedente; – il richiedente non abbia corrisposto gli onorari dovuti e già richiesti; – il professionista venga a conoscere l’esistenza di intervento professionale ancora in corso da parte di altro collega; – il cliente sia notoriamente moroso nei confronti di altri colleghi.
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