Ministero della Salute – Nota esplicativa per la sostituzione di un medicinale veterinario prescritto mediante la ricetta veterinaria elettronica
Il Ministero della Salute fornisce alcune delucidazioni, se pur non esaustive, sulla modalità di sostituzione di un medicinale veterinario prescritto mediante ricetta veterinaria elettronica, rispondendo al alcuni quesiti inerenti la sostituzione del farmaco.
Il decreto legislativo 193/06, con i commi 1 e 2 dell’art. 76 – Prescrizione di medicinali veterinari – fornisce due indicazioni chiare:
1. E’ fatto divieto di fornire medicinali veterinari senza prescrizione medico-veterinaria ove la stessa sia prevista dalle norme vigenti ed in quantità diversa da quella prescritta;
2. I medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento o la terapia.
Pertanto, il medico veterinario è tenuto a prescrivere la confezione con unità posologiche adeguate alla terapia ed al numero di animali tra quelle disponibili sul mercato. Il farmacista fornisce i medicinali prescritti con la ricetta veterinaria nella quantità indicata nella prescrizione.
Tuttavia in alcuni casi secondo l’art. 78 del citato decreto – Modalità per la dispensazione dei medicinali veterinari in caso di terapia d’urgenza – è possibile sostituire il farmaco prescritto secondo modalità ben precise.
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