14/02/2002 News8 Minuti

Il Ministero della Salute risponde al SIVeLP fornendo l’interpretazione della norma sul “codice allevamento” nelle ricette veterinarie

Sivelp

Il Ministero della Salute chiarisce l’interpretazione della norma sul codice allevamento, dal SIVeLP richiesta a seguito di problemi rilevati nella spedizione delle ricette. Il codice deve essere utilizzato per le specie bovina, bufalina, ovicaprina e suina. Negli altri casi occorre comunque indicare precisamente la locazione dell’allevamento. ************************************************ Ministero Della Salute Direzione Generale Sanità …

Il Ministero della Salute chiarisce l’interpretazione della norma sul codice allevamento, dal SIVeLP richiesta a seguito di problemi rilevati nella spedizione delle ricette. Il codice deve essere utilizzato per le specie bovina, bufalina, ovicaprina e suina. Negli altri casi occorre comunque indicare precisamente la locazione dell’allevamento. ************************************************ Ministero Della Salute Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria-Alimenti E Nutrizione-Ufficio XI Agli Assessorati Alla Sanità Delle Regioni e Province Autonome-Loro Sedi Alla FNOVI-Federazione Ordini Veterinari Italiani Alla FOFI-Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani Al Sivelp-Sindacato Italiano Veterinari Liberi Professionisti Al Sivemp-Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica Alla Federfarma Federazione Nazionale Unitaria Titolari Farmacia Italiani All’Assofarm-Federazione Aziende Servizi Socio-Farmaceutici Alla Ascofarve-Associazione Nazionale Distributori Medicinali Veterinari All’ADF-Associazione Distributori Medicinali All’ANADISME-Associazione Nazionale Aziende Distributrici Specialità Medicinali All’AISA-Associazione Nazionale Industria Salute Animale All’ASSALZOO-Associazione Nazionale tra i produttori di Alimenti Zootecnici Alla Vetindustria-Associazione Nazionale Industria Farmaceutica Veterinarie Al Comando Carabinieri Sanità Si fa riferimento alla circolare della FOFI (Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti) n. 6120 del 27 dicembre 2001, con la quale vengono fornite precise indicazioni in merito ai formalismi di compilazione delle ricette Medico veterinarie non ripetibili in triplice coppia. A tale proposito, ancorché la suddetta circolare sia stata rettificata con successiva nota Federfarma del 30 gennaio corrente anno, la scrivente Direzione ritiene necessario precisare quanto segue. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993, è stato approvato il modello di ricetta Medico veterinaria, da utilizzare per la prescrizione di medicinali Veterinari per i quali è richiesta tale tipologia di ricetta. Il suddetto modello, ancorché soggetto ad una procedura di modifica di alcune voci, al fine di renderlo più idoneo e rispondente alle reali esigenze di tutte le categorie professionali coinvolte nella filiera distributiva del farmaco veterinario, è a tutt’oggi in vigore. Si evidenzia in particolare che l’articolo 2, comma 2, del succitato decreto prevede che la ricetta sia compilata in ogni sua parte e firmata dal veterinario prescrittore. Inoltre, l’articolo 4 dello stesso decreto sottolinea gli obblighi del veterinario prescrittore e del farmacista, entrambi tenuti rispettivamente a prescrivere medicinali e a spedire le ricette secondo le modalità stabilite dal decreto medesimo. Pertanto, l’esatta indicazione del codice di allevamento rappresenta uno degli elementi necessari a garantire la corretta compilazione della ricetta che consente al farmacista la spedizione della stessa. Corre comunque l’obbligo di chiarire alcuni aspetti che si evincono sia dalla circolare della FOFI, che da una nota pervenuta alla scrivente Direzione dal SIVeLP (Sindacato Italiano Veterinari Liberi Professionisti) riguardante la medesima problematica. Si fa presente che il modello di ricetta a cui si fa riferimento è stato redatto in concomitanza dell’emanazione del D.L.vo119/92 e pertanto, al momento della sua stesura, le normative riguardanti l’identificazione e la registrazione degli animali erano in fase di elaborazione in attuazione di direttive comunitarie. Si ritiene necessaria tale precisazione a chiarimento della dicitura ” (se previsto) ” in corrispondenza dell’indicazione ” codice allevamento “. Con D.P.R. n°317 del 30 aprile 1996, è stata data attuazione alla direttiva 92/182/CE relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali, introducendo il concetto di anagrafe del patrimonio zootecnico. Il predetto D.P. ha introdotto una identificazione univoca degli animali della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina e rappresenta il punto di riferimento sia per l’espletamento di tutte le attività istituzionali di carattere sanitario che competono ai servizi veterinari ufficiali, sia per quelle di carattere zootecnico relative agli interventi di sostegno agli allevatori e soprattutto per quelle di repressione dei reati di frode. A tale proposito è necessario rammentare che, in generale, la ricetta rappresenta un documento ufficiale che scaturisce dall’attività professionale del Medico Veterinario e che riassume la diagnosi di stati patologici e la prescrizione di interventi terapeutici. Il farmacista garantisce la corretta movimentazione, conservazione e dispensazione del farmaco. In particolare, la ricetta veterinaria in triplice copia, correttamente compilata e spedita, rappresenta inoltre un importante strumento atto a monitorare la movimentazione e l’utilizzo del farmaco in allevamento anche al fine di facilitare l’attività di tutti gli operatori del settore, con particolare riguardo alle autorità sanitarie preposte ai controlli in allevamento. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ribadisce che la prescrizione Medico veterinaria di cui al d.m. 28 settembre 1993, deve essere compilata in ogni sua parte, ivi compreso il codice di allevamento per le specie animali previste dal D.P.R. 317 del 30 aprile 1996,, anche nel caso di prescrizioni per rifornimento per scorta dell’impianto. Per quanto riguarda le prescrizioni destinate a specie animali che non rientrano negli obblighi previsti dal d.p.r. 317 del 30 aprile 1996, in assenza di eventuali ulteriori obblighi previsti da specifiche norme regionali, è comunque obbligatorio indicare inequivocabilmente l’esatta dislocazione sul territorio (via, frazione, comune, provincia,A.S.L.) dell’allevamento in cui vengono utilizzati i medicinali oggetto di prescrizioni. Tanto si rammenta al fine di consentire la corretta gestione delle ricette da parte delle AA.SS.LL. destinatarie di una delle copie della ricetta, come previsto dalla normativa vigente. Si ritiene da ultimo necessario rammentare che, relativamente alla dispensazione di medicinali Veterinari per i quali è richiesta la ricetta Medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile, la persona responsabile della vendita diretta, abilitata all’esercizio della professione di farmacista, prevista dall’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 119/92 e dal decreto 16 maggio 2001 306, è soggetta ai medesimi obblighi di legge dei farmacisti che operano presso le farmacie aperte al pubblico. I destinatari della presente nota sono invitati a darne massima e tempestiva divulgazione a tutte le categorie interessate. Il Direttore Generale Romano Marabelli

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