GAZZETTA UFFICIALE N.82 DEL 18 OTTOBRE 2001che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunita’ europea, visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi …
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunita’ europea, visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/2001 della Commissione(2), in particolare gli articoli 6, 7 e 8, considerando quanto segue: (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, e’ necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunita’ destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare. (2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari. (3) Nel fissare i limiti massimi di resiui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, e’ necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonche’ i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall’animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore). (4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia, il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. E’ pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi. (5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele. (6) Mebendazolo deve essere inserito nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90. (7) Tosilcloramide sodica deve essere inserito nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90. (8) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 81/851/CEE del Consiglio (3), modificata dal ultimo dalla direttiva 2000/37/CE della Commissione(4), per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento. (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell’allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA’ EUROPEE. Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2001. Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione ALLEGATO A. L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 e’ modificato come segue: 2. Agenti antiparassitari 2.1. Agenti attivi contro gli ectoparassiti 2.1.3. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE: “Mebendazolo RESIDUO MARCATORE: Somma di mebendazolo, metil (5-(1-idrossi, 1- fenil)metil-1H-benzimidazol-2-il) carbammato e (2-ammino-1H- benzimidazol-5-il) fenilmetanone, espressi come mebendazolo equivalenti SPECIE ANIMALE: Ovini, caprini, equidi LMR: 60 microg/kg TESSUTI CAMPIONE: Muscolo LMR: 60 microg/kg TESSUTI CAMPIONE: Grasso LMR: 400 microg/kg TESSUTI CAMPIONE: Fegato LMR: 60 microg/kg TESSUTI CAMPIONE: Rene ALTRE DISPOSIZIONI: Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano”. B. L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 e’ modificato come segue: 2. Composti organici SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE SPECIE ANIMALE ALTRE DISPOSIZIONI ATTIVE “Tosilcloramide sodica Bovini Esclusivamente ad uso topico”
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