CIRCOLARE 5 novembre 2001, n. 10 – Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalita’ per la trasmissione dei dati relativi all’attivita’ di controllo.
Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 “Attuazione della direttiva 98/58 CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 24 aprile 2001, ha …
Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 “Attuazione della direttiva 98/58 CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 24 aprile 2001, ha introdotto nuove norme volte alla tutela della salute e del benessere degli animali che sono allevati per fini zootecnici. Si ritiene opportuno ricordare alcuni aspetti relativamente a tali nuove misure introdotte. Si tratta di disposizioni di carattere “generale” ed applicabili a tutti gli allevamenti, le quali introducono i principi di base per garantire il rispetto delle principali esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali e stabiliscono, tra l’altro, alcuni requisiti per gli impianti in cui essi sono mantenuti, la frequenza minima delle ispezioni e la necessita’ di possedere un’adeguata preparazione e competenza professionale da parte degli operatori. Vietano o limitano, inoltre, alcune pratiche particolari di allevamento. Sono compresi nel campo di applicazione del decreto legislativo tutti gli animali vertebrati, inclusi i pesci, gli anfibi ed i rettili, allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli. Rimangono, tuttavia esclusi da tale disciplina: gli animali che sono esclusivamente destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attivita’ culturali o sportive; gli animali utilizzati ai fini sperimentali, per i quali, tuttavia, il decreto legislativo n. 116/1992 fornisce sufficienti indicazioni volte alla tutela del loro benessere; e gli animali che vivono in ambiente selvatico. La responsabilita’ della corretta applicazione delle disposizioni previste dal decreto e’ affidata, in primo luogo, al proprietario o detentore degli animali, il quale deve adottare le misure necessarie affinche’: tutti gli animali, compresi i pesci, gli anfibi ed i rettili, siano allevati nel rispetto del loro benessere e non vengano provocati loro dolore, sofferenze o lesioni inutili; le specie animali appartenenti ai mammiferi ed agli uccelli, di maggiore rilevanza nel settore zootecnico, siano, inoltre, allevate secondo le prescrizioni specifiche contenute nell’allegato al decreto. Il decreto legislativo n. 146/2001 non modifica le disposizioni specifiche gia’ esistenti in tale settore e relative alla protezione di talune particolari specie animali, le quali, assieme alle nuove misure di carattere generale previste dal decreto legislativo, continuano pertanto ad applicarsi e sono rappresentate da: il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, e successive modifiche, recante “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”; il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, concernente “Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”; il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, concernente la “Attuazione della direttiva 86/113/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria”. Per avere conoscenza dello stato di applicazione sul territorio delle misure introdotte dal decreto legislativo, e’ prevista la realizzazione di un flusso informativo tramite il quale le autorita’ locali informano periodicamente il Ministero della salute ed i competenti organi dell’Unione europea relativamente ai risultati della attivita’ di controllo effettuata. Tale flusso informativo, le cui modalita’ di attuazione devono essere peraltro definite, va quindi ad aggiungersi a quelli esistenti nel settore sulla base delle normative sopracitate. In relazione alla necessita’ di chiarire e definire alcuni aspetti applicativi del decreto legislativo n. 146/2001 e consentire la sua armonizzazione con la normativa gia’ vigente in materia, si forniscono le seguenti indicazioni e linee di indirizzo. Attivita’ ispettiva. Ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 146/2001, le autorita’ sanitarie locali devono disporre ispezioni per controllare che negli allevamenti presenti nel territorio di propria competenza vengano rispettate le disposizioni previste dal decreto legislativo. Ai fini di una corretta programmazione ed esecuzione di tale attivita’ di sorveglianza, si ritiene necessario che presso dette autorita’ locali siano mantenuti dati sufficienti, anche sulla base delle informazioni derivanti dall’anagrafe degli allevamenti o dalle autorizzazioni sanitarie rilasciate, relativamente alle aziende presenti nel territorio e sottoposte all’applicazione del decreto legislativo in questione. Informazioni aggiornate, in particolare, e’ opportuno che siano conservate circa: il numero degli allevamenti che devono essere soggetti a vigilanza; le specie animali interessate e l’orientamento produttivo delle stesse. Presso le aziende sara’, quindi, annualmente effettuato un numero adeguato di ispezioni, valutato anche in considerazione dei seguenti aspetti: il numero complessivo degli allevamenti da visitare; le specie animali interessate e le caratteristiche produttive delle stesse; i maggiori rischi per il loro benessere a cui talune categorie di animali sono soggette in relazioni alle tecnologie di allevamento utilizzate; i risultati delle precedenti ispezioni. Qualora non sia possibile procedere annualmente alla verifica di tutti gli impianti, e’ opportuno prevedere un’adeguata “rotazione” nel programma dei sopralluoghi, al fine di assicurare che, nel corso di piu’ cicli ispettivi, possano essere comunque controllate tutte le aziende presenti. Si ritiene opportuno ricordare che tale attivita’ di vigilanza non costituisce necessariamente una attivita’ a se stante, ma puo’ essere svolta anche in occasione dei sopralluoghi programmati presso gli allevamenti per altri fini. Relativamente alle ispezioni effettuate ed ai risultati delle stesse, un’adeguata documentazione e’ necessario che venga mantenuta presso le autorita’ sanitarie territorialmente competenti. Cio’, in conformita’ ai principali orientamenti in materia di “procedure” e “controlli”, sia per assicurare una base documentale ai dati che sono periodicamente trasmessi al Ministero della salute ed alla Commissione europea, sia per garantire agli eventuali organi di controllo, nazionali o comunitari, la disponibilita’ di adeguato materiale verificabile che possa descrivere e comprovare la attivita’ di vigilanza svolta. Dati sufficienti, in particolare, e’ necessario che vengano registrati relativamente alle ispezioni condotte nelle aziende, i quali dovrebbero contenere almeno le seguenti informazioni: le caratteristiche del controllo effettuato (verifica di tutti o di parte dei requisiti previsti); le eventuali irregolarita’ riscontrate; i provvedimenti adottati di conseguenza. Si sottolinea, pertanto, la necessita’ che le aziende sanitarie locali, eventualmente in collaborazione con i servizi veterinari della rispettiva regione o provincia autonoma, provvedano ad individuare ed attuare le procedure piu’ idonee, adottando “modelli” cartacei o supporti informatici adeguati, per poter rispondere a tale esigenza. Si ricorda che di pari importanza e’ il mantenimento di dati adeguati relativamente ai controlli condotti ai sensi delle normative verticali specifiche (decreto legislativo n. 533/1992, decreto legislativo n. 534/1992 e decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1988), che deve pertanto avvenire secondo i medesimi principi e le modalita’ sopraindicate. Al fine di facilitare l’individuazione delle procedure piu’ adatte e per agevolare l’uniformita’ di comportamento a livello nazionale, anche in relazione alle funzioni di indirizzo e coordinamento che il decreto legislativo n. 112/1998 riserva a questa amministrazione, si forniscono, in allegato, alcuni modelli documentali (allegati n. 1, 2, 3 e 4) che possono essere ritenuti idonei, per registrare i dati essenziali relativamente ai controlli effettuati in azienda e che per quanto riguarda le specie animali dei vitelli, dei suini e delle galline ovaiole, possono essere utilizzati anche nelle verifiche previste dalle normative verticali specifiche. Tali modelli possono, quindi, essere tenuti in considerazione dalle autorita’ locali competenti ai fini della elaborazione delle proprie procedure. Si ritiene opportuno ricordare che l’esame del materiale documentale rappresenta senza dubbio la base per ogni azione di controllo e di verifica, che puo’ essere condotta sia dal Ministero della salute, in virtu’ delle competenze ispettive ad esso mantenute dal decreto legislativo n. 112/1998 citato, sia dai competenti organi della Unione europea ai sensi di quanto previsto dalle direttive del settore. Flusso informativo. Con decisione 2000/50/CE della Commissione del 17 dicembre 1999, sono state definite le modalita’ per la realizzazione del flusso informativo introdotto dalla direttiva 98/58/CE. Esso interessa, per il momento, esclusivamente le categorie animali dei vitelli, suini e galline ovaiole e la sua periodicita’ e’ biennale, a partire dal mese di aprile 2002. Come previsto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 146/2001, e’ necessario stabilire a livello nazionale le procedure ed, in particolare, il modello che deve essere utilizzato per la trasmissione dei dati da parte delle regioni e delle province autonome al Ministero della salute, anche ai fini del successivo inoltro ai competenti organi della Unione europea. Considerando che, per quanto riguarda le categorie animali dei vitelli e dei suini, devono essere raccolti con la stessa periodicita’ anche i dati sull’applicazione delle norme verticali specifiche, e che, relativamente alle galline ovaiole, devono ugualmente pervenire a livello centrale informazioni sulle condizioni particolari di allevamento, si ritiene opportuno fornire dei modelli i quali, per ognuna di tali specie animali indicate, possano essere utili per la trasmissione di tutte le informazioni richieste. Si forniscono, pertanto, in allegato alla presente, i modelli numeri 5, 6 e 7, i quali, correttamente compilati, saranno utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per trasmettere al Ministero della salute – Direzione generale della sanita’ pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, ogni due anni e per la prima volta entro il mese di marzo 2002, i dati sui controlli effettuati nei due esercizi annuali precedenti e riguardanti rispettivamente: i vitelli, in applicazione del decreto legislativo n. 146/2001 e del decreto legislativo n. 533/1992 modificato. i suini, in applicazione del decreto legislativo n. 146/2001 e del decreto legislativo n. 534/1992. le galline ovaiole, in applicazione del decreto legislativo n. 146/2001 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1988. Tali modelli potranno essere successivamente adeguati alle nuove disposizioni normative in materia, con particolare riferimento alla direttiva di modifica della direttiva 91/630/CEE concernente “le norme minime per la protezione dei suini” ed alla direttiva 1999/74/CE, in via di recepimento, riguardante “la protezione delle galline ovaiole”. Sulla base di tali informazioni saranno, quindi, predisposte le relazioni che questo Ministero trasmettera’ periodicamente agli uffici competenti della Commissione europea e verranno mantenuti dati aggiornati relativamente allo stato di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1988, riguardante le galline ovaiole in batteria. Si pregano codesti assessorati di volere assicurare la diffusione della presente presso tutti i servizi veterinari competenti. Si sottolinea l’importanza di attenersi alle indicazioni fornite al fine di assicurare una corretta applicazione delle normative citate e l’uniformita’ di comportamento nell’ambito di tutto il territorio nazionale. Roma, 5 novembre 2001 Il Ministro: Sirchia Modulistica in allegato: gli iscritti al Sindacato possono richiederla a info@sivelp.it
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