Animali per casa? Sì, ma attenzione al benessere di animali e… persone
ANIMALI da compagnia ? SI’ MA ATTENZIONE AL BENESSERE DI ANIMALI E….PERSONE
E’ ormai di senso comune ritenere che gli animali da compagnia, intesi come quel folto gruppo composto non più solo da cani e gatti ma da furetti, conigli, maialini, cocorite, tartarughe etc…, possono e debbano condividere le nostre abitazioni.
La novella legislativa del 2012 (legge n. 220) ha disposto che il condominio – nel proprio regolamento – non può vietare la presenza di animali da compagnia negli appartamenti.
Giurisprudenza e Regolamenti Condominiali
Tuttavia, al riguardo è necessario segnalare che la giurisprudenza non è univoca e in alcuni casi ha affermato la validità del cd regolamento condominiale contrattuale (quello generalmente stabilito dal costruttore e accettato in sede di acquisto) che vieta la presenza di animali da compagnia, in quanto volontariamente accettato, e pertanto la detenzione dei quadrupedi non è ammessa e può essere impedita (in tal senso: Tribunale di Piacenza, Sentenza n. 142 del 28/02/2020).
Altre pronunce son di diverso avviso e ritengono tale clausola contrattuale nulla in quanto in contrasto con l’art. 1138 comma 5 codice civile (come novellato appunto dalla legge n. 220/2012, in tal senso Ord. Trib. Cagliari Sez. II, Ord., 22/07/2016, Trib. Piacenza 22 novembre 2016 n. 527).
Il Caso del TAR Lazio
A prescindere da tali posizioni, è di certo del tutto condivisibile la pronuncia di TAR Lazio Roma n. 13172 del 20 dicembre 2021, la quale – ritenuto pacifico diritto di ciascun condomino detenere animali da compagnia – ritiene debba essere salvaguardata la salubrità degli ambienti a tutela della salute degli animali e dei condomini.
Il caso concreto sottoposto all’esame del Tribunale Amministrativo del Lazio-Roma riguardava un’ordinanza sindacale, assunta appunto dal primo cittadino di un comune -ai sensi del R.D. 1265/1934 (Leggi Sanitarie)
Con cui venivano disposti l’allontanamento dei sette animali domestici nonché la bonifica dell’appartamento, bene di proprietà privata ma il cui uso non può eccedere “i limiti della salubrità ambientale circostante” che nel caso esaminato risultavano ampiamente superati per via delle constatate esalazioni derivanti dalle carenti condizioni igieniche di detenzione degli animali stessi.
Implicazioni per i Proprietari-Detentori
La pronuncia prosegue poi ritenendo illecito il divieto di detenzione prossima di altri animali nello stesso appartamento e da parte della stessa persona, con ciò rimarcando che ad essere vietata è la detenzione di animali in condizioni igieniche tali da arrecare pregiudizio alla “salubrità ambientale circostante” tanto umana quanto animale.
Il Ruolo dei Medici Veterinari
La pronuncia -quindi- è un monito diretto a proprietari-detentori al rispetto di imprescindibili canoni di pulizia ed igiene. Tale sentenza è anche – in via mediata – un invito per i medici veterinari a considerare, oltre alle condizioni cliniche dei propri pazienti, anche quelle di detenzione degli stessi nell’interesse sia del singolo animale sia del proprietario-detentore sia nell’interesse comune a condizioni di salubrità alla cui tutela la professione veterinaria è da sempre tenuta.
Avv. Amalia Cristiana Riboli
consulente legale SIVeLP
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