10/09/2024 Editoriali6 Minuti

Il ruolo del direttore sanitario nelle strutture veterinarie

Maria Paola Cassarani

Con sempre maggior frequenza capita che colleghi giovani e anche già titolari di ambulatori o altre strutture si rivolgano a SIVeLP con domande sulla figura del direttore sanitario. Rispondere a tali domande è sempre arduo per la complessità del ruolo del direttore sanitario.

In estrema sintesi, si può dire che il direttore sanitario ha un ruolo di garanzia sull’operato della struttura (ambulatorio, clinica o ospedale) nei confronti dei diversi interlocutori, siano:

  • privati (come i clienti per l’organizzazione tecnico-funzionale e il funzionamento dei servizi offerti).
  • pubblici (ATS o ASL per il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, la detenzione dei farmaci, controllo e verifica funzionamento apparecchiature diagnostiche e terapeutiche etc; ispettorato del lavoro, INPS in materia di sicurezza; Ordine per la verifica dei titoli e delle competenze possedute dai collaboratori).

Responsabilità del Direttore Sanitario

L’operato del direttore sanitario può incorrere, in funzione dell’interlocutore a cui tale operato si dirige, in responsabilità civile, amministrativa, penale e deontologica. Va precisato che l’operato di ciascuno di noi che svolgiamo attività veterinaria libero professionale può portare a nostre responsabilità in tutti tali ambiti.

Quello del direttore sanitario è più esposto a tale possibilità essendo responsabile dell’agire anche di altri professionisti e del funzionamento di strutture più o meno complesse.

Concentrando l’attenzione sul ruolo del Direttore Sanitario nell’ambito del rapporto con i Clienti, proprietari dei nostri pazienti, il punto di partenza della cd responsabilità civile è rappresentato dall’art. 5 DPR 137/2012 (regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) per cui il professionista (e a maggior ragione il direttore sanitario) è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, nonché dall’art. 7 legge 24/2017 (cd legge Gelli) in materia di responsabilità civile della struttura e dell’esercente.

La professione sanitaria e per cui “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.

Assicurazioni e Gestione dei Rischi

La normativa è informata al principio secondo cui il professionista, allorquando si impegna ad eseguire una prestazione (visita, vaccinazione, sterilizzazione etc), diventa debitore verso il cliente di quella prestazione, prestazione che deve essere eseguita con la diligenza del buon professionista.

Quando qualcosa va storto (l’animale, nonostante tutti gli screening, non si risveglia dall’anestesia, o l’intervento chirurgico si complica, la diagnosi viene ritenuta non esatta, ecc.), come ormai tutti sappiamo per esperienza diretta o per sentito dire da colleghi, il cliente chiede il risarcimento dei danni subiti (non esclusi anche quelli più fantasiosi).

Supporto del SIVeLP per i Direttori Sanitari

Seppur il cliente, non sempre, abbia diritto di chiedere un risarcimento (come nel caso in cui l’animale, nonostante tutte le accortezze del caso, non regga l’anestesia essendo un fatto che esula dalle competenze professionali), in ogni richiesta risarcitoria inerente alla prestazione professionale svolta (in ambulatorio, clinica o ospedale) esiste un qualche aspetto che coinvolge il direttore sanitario, anche se quest’ultimo non è materialmente intervenuto sul paziente.

La complessità della posizione del direttore sanitario, anche dal punto di vista dei rapporti con i clienti, rende difficoltoso reperire polizze assicurative tutelanti per i colleghi che vanno a ricoprire tale ruolo.

In tal senso e da tempo, il Sindacato sostiene i propri associati che sono direttori sanitari nelle più svariate strutture offrendo la possibilità di aderire alla polizza stipulata da SIVeLP che dà copertura all’operato sia del direttore sia dei collaboratori, oltre a consentire una prima valutazione del caso imparziale e successivamente una difesa effettiva.

Il ruolo del direttore sanitario si intende garantito ove, nell’ambito della struttura veterinaria di appartenenza tutti i medici, titolari o associati con qualsiasi forma societaria, nonché eventuali veterinari collaboratori o dipendenti coinvolti a qualsiasi titolo nel sinistro, risultino al momento del sinistro, aderenti alla polizza da noi stipulata.

Il SIVeLP inoltre accompagna il collega nella gestione dell’apertura di un risarcimento di danni offrendo una consulenza continuativa che spesso fa la differenza cercando di tutelare al meglio l’operato del medico veterinario.

Scegliere tra le innumerevoli offerte delle varie compagnie di assicurazione e comprare il prodotto più giusto per le nostre esigenze non è facile.

Il mercato offre la garanzia RCT, infiocchettata con massimali (cifra a disposizione per risarcire eventuali danni) di varia portata, clausole aggiuntive (garanzie accessorie più o meno valide), franchigie (cifre fisse che restano a nostro carico) e scoperti (percentuale di danno che resta a nostro carico) vari, ma cosa serve realmente a noi?

Probabilmente la chiave di lettura è: semplicità, facilità di comprensione, gestione semplice dei sinistri e costi contenuti, per questo il SIVeLP ha stipulato una polizza RCT di categoria con queste caratteristiche per i propri iscritti.

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