Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell`Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997) (1/circ). TITOLO I Disposizioni generali sui procedimenti per l`adempimento degli obblighi comunitari 1. Delega al Governo per l`attuazione di direttive comunitarie. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della …
Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell`Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997) (1/circ). TITOLO I Disposizioni generali sui procedimenti per l`adempimento degli obblighi comunitari 1. Delega al Governo per l`attuazione di direttive comunitarie. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell`elenco di cui all`allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell`anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell`elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell`articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, diconcerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all`oggetto della direttiva, se non proponenti. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell`elenco di cui all`allegato B, a seguito di deliberazionepreliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell`articolo 17. 5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1š settembre 1993, n. 385 (3), e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l`osservanza della procedura indicati nell`articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (4). 6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (5), di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l`osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146 (6), e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 (7). Nell`esercizio della delega il Governo dispone l`applicazione delle norme di cui all`articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 (5) a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza. 7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all`articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (4). 8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i princìpi direttivi di cui all`articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. 9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai princìpi generali di cui all`articolo 2, è data attuazione: a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all`articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (7/a), e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE; b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l`abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all`articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (7/a); c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE. 2. Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa. 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all`articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all`attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; c) salva l`applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l`osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell`ammenda fino a lire duecento milioni e dell`arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell`ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (8). In tali casi saranno previste: la pena dell`ammenda alternativa all`arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l`interesse protetto; la pena dell`arresto congiunta a quella dell`ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell`ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell`interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l`infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alleinfrazioni medesime; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l`attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l`adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (9), osservando altresì il disposto dell`articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (10), introdotto dall`articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni; e) all`attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi; g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell`esercizio della delega; h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l`articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (11), e l`articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (12). 3. Pubblicazione di avviso per l`attuazione di direttive. 1. (13). 4. Delega al Governo per l`esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. 1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell`articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l`ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all`allegato E, informandosi ai princìpi e ai criteri ivi affermati nonché a quelli stabiliti nell`articolo 2. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell`articolo 1. 5. Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato. 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell`elenco di cui all`allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell`articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (14), adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell`articolo 2. 2. Fermo restando il disposto dell`articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (15), i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell`allegato C costituiscano la modifica, l`aggiornamento od il completamento. 3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell`articolo 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell`articolo 2. 6. Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa. 1. L`allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell`articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (14), o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (16). 2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all`emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1. 7. Oneri relativi a prestazioni e controlli. 1. Nell`attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte degli uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasti con la disciplina comunitaria. 8. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie. 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell`ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (17), della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (18), nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell`articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (14), su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all`articolo 2, comma 1, lettera c) (18/a). 9. Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonché per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario. 2. La delega è esercitata ai sensi del comma 2 dell`articolo 8. 10. Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie. 1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell`articolo 1 e acquisendo, limitatamente alle materie di competenza regionale, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento. 11. Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture. [omissis] 12. Marcatura CE. [omissis] 13. Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86 (19), alla legge 16 aprile 1987, n. 183 (23), e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52 (21). 1. (24). 2. (25). 3. (26). 4. (27). 5. (28). 6. (29). 7. (30). 8. (31). 9. (32). 10. (33). 11. (34). 12. L`articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (23), è abrogato. 13. L`articolo 10 della legge l6 aprile 1987, n. 183 (23), come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 (19), è abrogato. 14. Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari. [omissis] 15. Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 (35), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo. 1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 (35), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all`articolo 2, comma 2, lettera d), le parole da: “, possibilmente” a: “competente” sono soppresse; b) all`articolo 2, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole: “italiano o per quello”. 16. Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257 (36), recante norme relative alla cessazione dell`impiego dell`amianto. 1. (37). 2. (38). 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. TITOLO II Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l`emanazione di regolamento 17. Tutela delle acque dall`inquinamento. 1. Il termine di cui all`articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (39), è prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all`attuazione delle direttive di cui all`articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (40). 2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall`inquinamento, secondo le modalità di cui all`articolo 10, assicurando: a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l`adozione di misure volte alla tutela quantitativa della risorsa e alla prevenzione e riduzione dell`inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, alla definizione di un diffuso ed effettivo sistema di controlli preventivi e successivi, nonché all`esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell`inerzia degli organi ed enti competenti; b) l`adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l`introduzione e l`applicazione di adeguate sanzioni amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio della tutela delle acque dall`inquinamento potrà avvenire mediante l`introduzione di sanzioni penali e amministrative, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi indicati nell`articolo 2, comma 1, lettera c), ma con sanzioni penali nei limiti rispettivamente dell`ammenda fino a lire 500 milioni e dell`arresto fino a cinque anni, e con sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500 milioni; c) il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea, nel senso che non può derogarsi ai limiti ivi previsti con valori meno restrittivi; d) che la tariffa di cui all`articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (41), per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea, copra il costo per l`adeguamento e la gestione degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea, con riferimento al piano di cui all`articolo 11, comma 3, della medesima legge n. 36 del 1994 (41) al netto degli investimenti a carico del settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti comunitari. 3. I commi 1 e 2 dell`articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (40), sono abrogati. 18. Princìpi e criteri per l`attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. [omissis] 19. Princìpi e criteri per l`attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante. [omissis] 26. Disposizioni sulla Farmacopea europea. 1. Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752 (63), e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanità, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio d`Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242 (64). 27. Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (65), di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione. 1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (65), sono apportate le seguenti modificazioni: a) (66); b) all`allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, è aggiunta la voce “Cadmio”, con il seguente valore: “non più di 1 mg/Kg”. 28. Etichettatura dei prodotti cosmetici. [omissis] 39. Organizzazione dei controlli ufficiali e modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell`alimentazione animale: criteri di delega. 1. L`attuazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) operare la razionalizzazione e la semplificazione dell`organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle strutture di controllo, qualora necessario, senza oneri per il bilancio dello Stato; b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le amministrazioni preposte ai controlli ufficiali; c) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli uffici della Comunità europea e gli Stati membri; d) garantire agli operatori l`esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonché di quello alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo (78/b). 2. L`attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli intermediari; b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell`alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del Ministero della sanità, del Ministero per le politiche agricole e del Ministero dell`industria, del commercio e dell`artigianato, o con il loro concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la protezione della salute umana, degli animali e la tutela dell`ambiente. 40. Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo. 1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole è l`autorità nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell`attività di controllo. Le modalità dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, d`intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Ai fini dell`attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all`organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 412/97, che ne fissa le modalità di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri: a) per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato sono individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato è stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU; b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8 milioni di ECU; c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2 milioni di ECU; d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di soci e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU; e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione di produttori generale possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzate nel caso in cui la prima non commercializzi quella specifica produzione; f) il riconoscimento è operato dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio è situata la sede legale dell`organizzazione in cui è prodotta la maggioranza del fatturato. f-bis) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dalle lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato (78/c). 3. Ai fini dell`applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere riconosciute, dalle regioni e provincie autonome, associazioni di organizzazioni di produttori costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 o del regolamento (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda il perseguimento ad un livello superiore dei medesimi scopi delle organizzazioni di produttori associate indicati all`articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e l`obbligo per le medesime organizzazioni di produttori di: a) elaborare, presentare ed attuare il programma operativo tramite la associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima il coordinamento l`esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell`articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96; b) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il tramite dell`associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza. 4. La zona di operatività, al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, è individuata nell`intero territorio nazionale. Le organizzazioni dei produttori dovranno rispettare un minimo di produzione commerciale a livello regionale pari a 1 milione di ECU, nonché assicurare la disponibilità di strutture indispensabili ad esercitare una efficace azione di concertazione e valorizzazione dell`offerta, tranne il caso in cui si riscontri una continuità territoriale e organizzativa 5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalità di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 a quanto disposto all`articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96. 6. Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che presentano domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere una forma giuridica societaria. 7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall`articolo 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori (78/d). 8. Al fine di agevolare l`applicazione della normativa sull`organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all`articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97. Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7 (78/e). 9. Il Governo esercita, ai sensi dell`articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (79), il potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni o province autonome nell`adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all`attuazione dei regolamenti suddetti. 41. Tutela dell`acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega. 1. L`attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all`articolo 3 della direttiva, redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di residenza dell`acquirente, ovvero, a scelta di quest`ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso è cittadino, purché si tratti di una lingua ufficiale dell`Unione europea, nonché una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell`Unione europea; b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l`acquirente, oppure, a scelta di quest`ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell`Unione europea, e che debba contenere gli elementi di cui all`allegato della direttiva; c) prevedere che l`acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni e nei casi stabiliti dall`articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità; d) prevedere la risoluzione di diritto dell`eventuale contratto di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il diritto di recesso di cui alla lettera c); e) prevedere l`inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia dell`acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilità nello stesso previste; f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), i casi di nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per l`operatore commerciale; g) prevedere l`obbligatorietà per il venditore di fornire garanzie fidejussorie, bancarie o assicurative, a favore degli acquirenti. 2. Il legislatore delegato dovrà prevedere, per tutte le controversie derivanti dall`applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell`acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato (79/a). 42. Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega. [omissis] 48. Prodotti alimentari. 1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l`etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580 (92), sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell`Unione europea o negli altri Paesi contraenti l`Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale. 2. L`etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni. 3. I prodotti alimentari che contengano in qualunque forma organismi manipolati geneticamente o loro parti o derivati devono essere chiaramente individuati dal consumatore attraverso l`etichettatura che deve riportare in maniera ben leggibile l`indicazione che il prodotto alimentare contiene organismi geneticamente modificati o loro parti o derivati. 49. Paste farcite con carne. 1. Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 (93), come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251. 50. Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega. [omissis] 52. Disposizioni sul miele. 1. (96). 2. (97). 3. La lettera c) del comma 2 dell`articolo 6, L. 12 ottobre 1982, n. 753 (98), come sostituito da ultimo dall`articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (99), è abrogata. 4. Nell`articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753 (98), come sostituito dall`articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (100), sono soppresse le parole: “del miele vergine integrale”. 5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1996, 1997 e 1998 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 53. Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari. 1. In attuazione di quanto previsto all`articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l`autorità nazionale preposta al coordinamento dell`attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L`attività di controllo di cui all`articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati dovranno preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a: a) conformità alle norme EN 45011; b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell`attività di controllo; c) adeguatezza delle relative procedure. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest`ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere a), b) e c). 3. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di: a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi; b) violazione della normativa comunitaria in materia; c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all`autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 12. 4. La revoca o la sospensione dell`autorizzazione all`organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati. 5. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell`articolo 5 e dell`articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole. 6. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che adempiono i requisiti di cui al comma 2, denominato “Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)”. 7. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato a svolgere le funzioni di controllo è presentata: a) per le denominazioni registrate ai sensi dell`articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti proponenti le registrazioni; b) per le denominazioni registrate ai sensi dell`articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta viene presentata dagli organismi associativi maggiormente rappresentativi delle DOP e delle IGP. 8. In assenza di tale comunicazione, le regioni, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell`articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2 e debbono essere iscritti nell`Albo. 9. Il Governo esercita, ai sensi dell`articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (101), il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell`adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate. 10. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato, nel caso in cui sia stato individuato con procedura di evidenza pubblica, o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio tra loro coordinate. 11. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza. 12. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 3. 13. Gli oneri derivanti dall`istituzione dell`Albo di cui al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato (101/a). 54. Soppressione dell`estensione della disciplina sull`amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall`obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie. 1. Il comma 1 dell`art. 1-bis del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 (102), convertito, con modificazioni, dalla L. 3 aprile 1979, n. 95, introdotto dall`articolo 1 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1993, n. 80, recante integrazioni dei presupposti per l`amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, è abrogato. 55. Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (103). 1. In attuazione della direttiva 90/667/ CEE del Consiglio, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (103), sono apportate le seguenti modificazioni: a) all`articolo 2, comma 1, numero 1), le parole: “non idonei al consumo umano diretto” sono sostituite dalle seguenti: “non destinati al consumo umano diretto”; b) (104); c) (105); d) (106). 56. Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 (103), che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE. 1 (107). 2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all`articolo 1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad integrare le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28 (103). 3. Nell`esercizio della delega di cui al comma 2 il Governo dovrà prevedere un idoneo sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui all`articolo 2, comma 1, lettera c). 57. Modifica della legge comunitaria 1991. 1. L`autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all`articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (108), è rilasciata dalla regione o dall`autorità da essa delegata. 2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali. Allegato A (articolo 1, comma 1) 91/507/CEE: direttiva della Commissione, del 19 luglio 1991, che modifica l`allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali. 93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli. 93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture. 93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un`esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell`articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti. 93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell`articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile. 93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l`abbattimento. 94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. 94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l`istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l`informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell`acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all`acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili. 94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell`aviazione civile. 94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime. 94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio. 94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l`allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all`allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE. 95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l`allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell`allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE. 95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina. 95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale. 95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto. 95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all`impiego di norme per l`emissione di segnali televisivi. 95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i princìpi relativi all`organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell`alimentazione animale. 95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l`indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l`indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori. 95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante. 95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l`uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell`articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell`alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE. 96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell`11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati. 96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l`allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell`allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE. 96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d`utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze “Beta-agoniste” nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. 96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE. 96/24/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti. 96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE. 96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE. 96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia. 96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT). 96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell`inquinamento. 96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell`aria ambiente. 96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all`accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità. 96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull`utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. 96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile. 96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia. 96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all`allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE. 96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell`energia elettrica. 96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all`attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale. 97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. 97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l`introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. 97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri. 97/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. 97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori. 97/12/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. Allegato B (articolo 1, comma 3) 93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli. 93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture. 93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un`esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell`articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti. 93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell`articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile. 93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l`abbattimento. 94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. 94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l`istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l`informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell`acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all`acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili. 94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell`aviazione civile. 94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio. 94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l`allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all`allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE. 95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l`allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell`allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE. 95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina. 95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale. 95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto. 95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i princìpi relativi all`organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell`alimentazione animale. 95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l`uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell`articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell`11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati. 96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l`allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell`allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE. 96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d`utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze “Beta-agoniste” nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. 96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE. 96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE. 96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE. 96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell`inquinamento. 96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell`aria ambiente. 96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull`utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. 96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all`allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE. 96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell`energia elettrica. 96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all`attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale. 97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. 97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l`introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. 97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori. Allegato C (articolo 5) 94/58/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. 95/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori. 95/18/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie. 95/19/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l`utilizzo dell`infrastruttura. 95/70/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi. 96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. 96/39/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti. 96/50/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l`armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna. 96/75/CE: direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità. 96/98/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull`equipaggiamento marittimo. 97/15/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all`utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l`acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo. 97/22/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione delle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari. Allegato D (articolo 6) 93/120/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. 93/121/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile. 94/2/CE: direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d`applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l`etichettatura indicante il consumo d`energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni. 94/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell`immissione sul mercato e dell`uso di talune sostanze e preparati pericolosi. 94/49/CE: direttiva della Commissione, dell`11 novembre 1994, che aggiorna l`elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE del Consiglio concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti. 94/59/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all`importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina. 94/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell`immissione sul mercato e dell`uso di talune sostanze e preparati pericolosi. 94/65/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all`immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni. 94/67/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull`incenerimento dei rifiuti pericolosi. 94/70/CE: direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale. 95/5/CE: direttiva del Consiglio, del 27 febbraio 1995, che modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale. 95/12/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d`applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l`etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico. 95/13/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d`applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l`etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico. 95/21/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all`attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell`inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo). 95/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici. 95/30/CE: direttiva della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un`esposizione ad agenti biologici logici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell`articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/39/CEE). 95/491/CE: direttiva della Commissione, del 26 settembre 1995, che aggiorna l`elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti. 95/57/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (109). 95/64/CE: direttiva del Consiglio, dell`8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare. 95/71/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica l`allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca. 96/4/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento. 96/6/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell`alimentazione degli animali. 96/8/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. 96/16/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. 96/26/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l`accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l`esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. 96/40/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo. 96/45/CE: settima direttiva della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici. 96/47/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida. 96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell`alimentazione degli animali. 96/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale. 96/55/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre 1996, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l`allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi clorurati). 96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico. 96/63/CE: direttiva della Commissione, del 30 settembre 1996, che modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote. 96/65/CE: direttiva della Commissione, dell`11 ottobre 1996, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all`imballaggio e all`etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini. 96/66/CE: direttiva della Commissione, del 14 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell`alimentazione degli animali. 96/68/CE: direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all`immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. 96/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell`8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l`inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore. 96/73/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili. 96/83/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. 96/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un`alimentazione particolare. 96/85/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. 96/89/CE: direttiva della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d`applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l`etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico. 96/91/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all`importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi. 96/93/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale. 96/94/CE: direttiva della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall`esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. 96/96/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 97/8/CE: direttiva della Commissione, del 7 febbraio 1997, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell`alimentazione degli animali. 97/10/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1997, che adegua per la terza volta al progresso tecnico l`allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. 97/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, recante la quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente la limitazione dell`immissione sul mercato e dell`uso di talune sostanze e preparati pericolosi. 97/17/CE: direttiva della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l`etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico. 97/18/CE: direttiva della Commissione, del 17 aprile 1997, che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici. 97/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 97/20/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l`inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli. 97/26/CE: direttiva del Consiglio, del 2 giugno 1997, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida. 97/28/CE: direttiva della Commissione, dell`11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all`installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 97/29/CE: direttiva della Commissione, dell`11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/757/CEE del Consiglio relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 97/30/CE: direttiva della Commissione, dell`11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 97/31/CE: direttiva della Commissione, dell`11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d`immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 97/32/CE: direttiva della Commissione, dell`11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 97/37/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile. 97/38/CE: direttiva della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l`allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio. 97/39/CE: 21ª direttiva della Commissione, del 24 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore. 97/45/CE: direttiva della Commissione, del 14 luglio 1997, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. 97/47/CE: direttiva della Commissione, del 28 luglio 1997, che modifica gli allegati delle direttive 77/101/CEE, 79/373/CEE e 91/357/CEE del Consiglio. 97/48/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica per la seconda volta la direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Allegato E (articolo 4) SENTENZE DI CONDANNA DA ESEGUIRE +————————————————————–+ | Sentenze Oggetto | +————————————————————–+ | 1 1ø giugno 1995 Violazione articolo 1 della direttiva| | (Causa 40/93) 78/687/CEE e articolo 19 della| | direttiva 78/686/CEE (attività di| | dentista) | | 2 29 febbraio 1996 Violazione articoli 1, 2 e 5 della| | (Causa 307/94) direttiva 85/432/CEE concernente| | talune attività nel settore| | farmaceutico | _______________ (1/circ) Vedi Circ. 7 maggio 1998, n. 119/E, emanata da: Ministero delle finanze. (2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. (3) Riportato alla voce Istituti di credito. (4) Riportata la n. G/IV. (5) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli). (6) Riportata al n. G/V. (7) Riportata al n. G/VI. (5) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli). (4) Riportata la n. G/IV. (7/a) Riportata al n. G/VI. (7/a) Riportata al n. G/VI. (8) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario. (9) Riportata al n. F/XXIV. (10) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. (11) Riportata al n. A/XLIV. (12) Riportato alla voce Regioni. (13) Aggiunge il comma 3-ter all`art. 10, D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, riportato alla voce Leggi e decreti. (14) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. (15) Riportata al n. A/XLIV. (14) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. (16) Riportata al n. F/XXIV. (17) Riportata al n. G/V. (18) Riportata al n. G/VI. (14) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. (18/a) In attuazione della delega contenuta nel presente articolo, vedi il D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 346, riportato alla voce Commercio con l`estero. (19) Riportata al n. A/XLIV. (20) Riportato alla voce Regioni. (21) Riportata al n. G/VI. (22) Riportato alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici. (19) Riportata al n. A/XLIV. (23) Riportata al n. F/XXIV. (21) Riportata al n. G/VI. (24) Sostituisce il comma 1, dell`art. 2, L. 9 marzo 1989, n. 86, riportata al n. A/XLIV. (25) Sostituisce il comma 2, dell`art. 2, L. 9 marzo 1989, n. 86, riportata al n. A/XLIV. (26) Aggiunge un periodo al comma 3, dell`art. 2, L. 9 marzo 1989, n. 86, riportata al n. A/XLIV. (27) Aggiunge il comma 1-bis all`art. 7, L. 9 marzo 1989, n. 86, riportata al n. A/XLIV. (28) Sostituisce il comma 2, dell`art. 9, L. 9 marzo 1989, n. 86, riportata al n. A/XLIV. (29) Aggiunge il comma 2-bis all`art. 9, L. 9 marzo 1989, n. 86, riportata al n. A/XLIV. (30) Sostituisce il comma 1, dell`art. 10, L. 9 marzo 1989, n. 86, riportata al n. A/XLIV. (31) Aggiunge la lettera b-bis) al comma 2, dell`art. 10, L. 9 marzo 1989, n. 86, riportata al n. A/XLIV. (32) Sostituisce il comma 2, dell`art. 58, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata al n. G/VI. (33) Aggiunge il comma 2-bis, dell`art. 58, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata al n. G/VI. (34) Modifica il comma 4, dell`art. 58, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata al n. G/VI. (23) Riportata al n. F/XXIV. (23) Riportata al n. F/XXIV. (19) Riportata al n. A/XLIV. (35) Riportato al n. A/LXIII. (35) Riportato al n. A/LXIII. (36) Riportata alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli). (37) Sostituisce il comma 2, dell`art. 1, L. 27 marzo 1992, n. 257, riportata alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli). (38) Sostituisce l`art. 3, L. 27 marzo 1992, n. 257, riportata alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli). (39) Riportata al n. G/VI. (40) Riportata al n. G/V. (41) Riportata alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici. (41) Riportata alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici. (40) Riportata al n. G/V. (42) Riportato alla voce Servizi anticendi. (43) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. (44) Modifica la lett. b) del comma 3, dell`art. 31, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, riportata alla voce Rifiuti solidi urbani. (45) Modifica l`art. 737 del codice della navigazione. (46) Sostituisce l`art. 751 del codice della navigazione. (47) Sostituisce l`art. 752 del codice della navigazione. (48) Modifica il primo comma dell`art. 758 del codice della navigazione. (49) Modifica la lett. d) ed aggiunge le lett. b-bis) e b-ter) al comma primo dell`art. 762 del codice della navigazione. (50) Modifica il secondo comma dell`art. 777 del codice della navigazione. (51) Modifica i commi primo e secondo dell`art. 798 del codice della navigazione. (52) Aggiunge un comma all`art. 788 del codice della navigazione. (53) Aggiunge un comma all`art. 800 del codice della navigazione. (54) Aggiunge un comma all`art. 805 del codice della navigazione. (55) Riportata al n. G/V. (56) Modifica l`art. 848, primo comma, del codice della navigazione. (57) Modifica il secondo comma dell`art. 159 del regolamento per la navigazione aerea, approvato con R.D. 11 gennaio 1925, n. 356. (58) Riportata alla voce Navigazione aerea. (58) Riportata alla voce Navigazione aerea. (59) Riportato alla voce Navigazione aerea. (60) Aggiunge un comma all`art. 30, D.P.R. 1š settembre 1967, n. 1411, riportato alla voce Navigazione aerea. (58) Riportata alla voce Navigazione aerea. (59) Riportato alla voce Navigazione aerea. (60/a) Per l`attuazione della direttiva 94/56/CE,, vedi il D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, riportato alla voce Navigazione aerea. (60/b) Per l`attuazione della direttiva 96/67/CE, vedi il D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, riportato alla voce Navigazione aerea. (61) Riportato alla voce Navigazione aerea. (62) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni. (62) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni. (62) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni. (62) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni. (62) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni. (63) Riportata alla voce Sanità pubblica. (64) Riportata alla voce Ministero della Sanità. (65) Riportato alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di). (65) Riportato alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di). (66) Sostituisce la lett. b) al comma 1 dell`art. 5, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 107, riportato alla voce Alimenti, bevande, oggetti uso domestico e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di). (67) Riportata alla voce Sanità Pubblica. (68) Riportato alla voce Sanità pubblica. (69) Riportato alla voce Marina mercantile. (70) Riportata alla voce Ferrovie dello Stato. (71) Riportato alla voce Ferrovie dello Stato. (71/a) In attuazione della delega contenuta nel presente articolo, vedi il D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 41, riportato alla voce Ferrovie dello Stato. (72) Riportata al n. A/XLIV. (73) Riportata alla voce Cambi e valute estere. (74) Riportato alla voce Cambi e valute estere. (75) Riportato alla voce Istituti di credito. (75/a) In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, riportato alla voce Ente nazionale per l`energia elettrica (E.N.E.L.). (76) Riportato alla voce Piante coltivate e prodotti agrari (Difesa delle). (76) Riportato alla voce Piante coltivate e prodotti agrari (Difesa delle). (77) Aggiunge il comma 5-bis all`art. 20, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, riportato alla voce Piante coltivate e prodotti agrari (Difesa delle). (78) Riportata al n. G/VI. (78) Riportata al n. G/VI. (78/a) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285, riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli). (78/b) Per l`attuazione della direttiva 95/53/CE, vedi il D.Lgs. 23 novembre 1998, n. 460, riportato alla voce Zootecnia. (78/c) Lettera aggiunta dall`art. 16, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata al n. G/VIII. (78/d) Comma così sostituito dall`art. 16, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata al n. G/VIII. (78/e) Periodo aggiunto dall`art. 16, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata al n. G/VIII. (79) Riportata al n. A/XLIV. (79/a) Per l`attuazione della direttiva 94/47/CE vedi il D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427, riportato al n. F/XL. (80) Riportata alla voce Metalli preziosi (Titoli dei). (81) Riportata alla voce Autore (Diritto di). (82) Riportato alla voce Acque minerali. (83) Riportata alla voce Bachicoltura, produzione e commercio della seta. (84) Riportata alla voce Ascensori e montacarichi in servizio privato. (85) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli). (85) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli). (85) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli). (85) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli). (85) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli). (86) Riportato alla voce Ascensori e montacarichi in servizio privato. (87) Riportata al n. F/XXII-bis. (88) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. (89) Riportata alla voce Autore (Diritto di). (90) Riportato alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici. (91) Riportato alla voce Commercio di vendita al pubblico. (91) Riportato alla voce Commercio di vendita al pubblico. (92) Riportata alla voce Farina, pane e pasta. (93) Riportato alla voce Carni. (94) Riportata alla voce Lavoro. (95) Riportata al n. G/IV. (95) Riportata al n. G/IV. (96) Sostituisce il comma 2 dell`art. 3, L. 12 ottobre 1982, n. 753, riportata alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di). (97) Sostituisce il comma 5 dell`art. 3, L. 12 ottobre 1982, n. 753, riportata alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di). (98) Riportata alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di). (99) Riportato alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di). (98) Riportata alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di). (100) Riportata al n. G/I. (101) Riportata al n. A/XLIV. (101/a) In attuazione delle disposizioni del presente articolo, vedi il D.M. 21 luglio 1998, riportato alla voce Ministero per le politiche agricole. (102) Riportato alla voce Fallimento, concordato preventivo amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa. (103) Riportato alla voce Zootecnia. (103) Riportato alla voce Zootecnia. (104) Sostituisce il comma 2 dell`art. 17, D.Lgs. 14 dicem- bre 1992, n. 508, riportato alla voce Zootecnia. (105) Sostituisce il comma 4 dell`art. 17, D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, riportato alla voce Zootecnia. (106) Aggiunge il comma 4-bis all`art. 17, D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, riportato alla voce Zootecnia. (103) Riportato alla voce Zootecnia. (107) Aggiunge l`art. 13-bis al D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, riportato alla voce Zootecnia. (103) Riportato alla voce Zootecnia. (108) Riportata al n. G/IV. (109) Per il recepimento della direttiva 95/57/CE, vedi il D.M. 25 settembre 1998, riportato alla voce Turismo
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