Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente …
Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503; Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi vaccinali obbligatorie, procedure amministrative contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie; Visto il decreto 8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento delle prestazioni veterinarie per l’attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro malattie infettive e diffusive degli animali e per l’esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1988; Visto il decreto 1š luglio 1989; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni; Vista la circolare n. 29 del 25 luglio 1992 sulla applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981; Ritenuta l’esigenza di adottare misure profilattiche per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei Paesi confinanti con l’Italia in particolare con alcune province della regione Friuli-Venezia Giulia; Attesa, quindi, la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani ed altri animali domestici presenti nelle zone maggiormente esposte al rischio di contagio evitando la diffusione della malattia; Ordina: 1. 1. Nella regione Friuli-Venezia Giulia è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al rischio del contagio dell’infezione rabbica. 2. Le competenti autorità sanitarie delle regioni Lombardia e Veneto e della provincia autonoma di Bolzano possono rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali delle suddette specie nelle zone eventualmente esposte al rischio del contagio per la presenza della rabbia silvestre nei Paesi esteri confinanti e nel territorio nazionale. 3. Le competenti autorità delle regioni e province autonome indicate nei commi precedenti, in relazione alla valutazione del rischio del contagio, individuano le zone, stabilendone l’ampiezza nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio. Con lo stesso provvedimento, determinano, altresì, l’esecuzione della vaccinazione antirabbica per gli animali non vaccinati nel periodo di cui al successivo art. 2 in quanto non in età di vaccinazione e per le stesse specie che vengano introdotte successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone. 4. A completamento delle disposizioni di cui ai commi precedenti le autorità sanitarie delle regioni e della provincia autonoma di Trento, previa autorizzazione del Ministero della sanità, possono disporre l’obbligo della vaccinazione antirabbica precontagio dei cani e di altre specie di animali fra quelle previste dal comma 1 ove ricorrano giustificati motivi epizootologici. 2. 1. Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma, avere inizio il 1š aprile per concludersi il 31 luglio 1999. 2. La data di inizio e quella di completamento degli interventi vaccinali può essere anticipata o differita per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico-organizzativo, dandone tempestiva segnalazione al Ministero della sanità Dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria. 3. 1. Le competenti autorità sanitarie predispongono per i trattamenti immunizzanti dei cani, piani di vaccinazione nei quali devono essere, tra l’altro, individuate le strutture pubbliche o private nelle quali sono eseguiti i trattamenti stessi. L’individuazione di dette strutture deve consentire un adeguato espletamento del servizio in relazione alle esigenze territoriali ed ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti piani saranno altresì indicati i giorni e le ore in cui sono effettuati i trattamenti immunizzanti. 4. 1. Le vaccinazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio. 2. Alle spese derivanti dall’acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico, le regioni, le province autonome e le unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza, provvedono, in conformità delle disposizioni di cui al D.M. 1š luglio 1989 (2) e al D.M. 8 agosto 1988, n. 476 (3), citati nelle premesse. 3. L’onere delle spese per l’acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro concernente il Fondo sanitario nazionale (esercizio finanziario 1999) – in conformità dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (4), citato in premessa. 5. 1. I proprietari dei cani che non intendano avvalersi delle prestazioni vaccinali antirabbiche da parte dei veterinari di cui al precedente art. 4 possono rivolgersi ad altri veterinari regolarmente iscritti all’albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria. 2. In quest’ultimo caso le spese per l’acquisto del vaccino e la prestazione veterinaria sono a carico dei proprietari interessati. 6. 1. Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall’ultimo comma dell’art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato ai proprietari dei cani vaccinati un attestato conforme al modello allegato. 7. 1. È abrogato il decreto 22 gennaio 1998 (5) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1998. Allegato Regione USL.Comune diAttestato N.Il sottoscritto veterinario attesta di aver praticato in datala vaccinazione antirabbica precontagio al cane di sessodi etàdi razzadi taglianumero di identificazione [*] appartenente al Sig. abitante in Vaccino impiegato Istituto produttore Luogo e data Il veterinario vaccinatore __________ [*] Tatuaggio o altro mezzo di identificazione permanente. _______________ (2) Riportato al n. A/CLV. (3) Riportato al n. A/CXLVIII. (4) Riportata alla voce Sanità pubblica. (5) Riportato al n. A/CCLVIII.
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