358. ZOOTECNIA A) Norme di polizia veterinaria Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (2). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l’attuazione della direttiva 91/628/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991; Vista la preliminare …
358. ZOOTECNIA A) Norme di polizia veterinaria Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (2). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l’attuazione della direttiva 91/628/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro (3); Emana il seguente decreto legislativo: Capitolo I – Disposizioni Generali 1. 1. Il presente decreto si applica al trasporto di: a) solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina; b) pollame, volatili e conigli domestici; c) cani e gatti domestici; d) altri mammiferi e volatili; e) altri animali vertebrati e animali a sangue freddo. 2. Il presente decreto non si applica: a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto; b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato; c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti di animali effettuati: 1) su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall’inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione; 2) dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali (4). 2. 1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, all’occorrenza, le definizioni di cui ai DD.LL. che attuano le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE. 2. Si intende inoltre per: a) “mezzo di trasporto”: le parti di veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di animali, nonché i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo; b) “trasporto”: ogni trasferimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali; c) “punto di sosta”: un luogo in cui il viaggio è interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio degli animali; d) “punto di trasferimento”: il luogo in cui il trasporto è interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro; e) “luogo di partenza”: il luogo in cui, fatto salvo l’articolo 1, comma 2, gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonché tutti i luoghi in cui gli animali sono stati scaricati e stabulati per ventiquattro ore, abbeverati, nutriti, nonché, se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di trasferimento; possono essere parimenti considerati “luoghi di partenza” i mercati ed i centri di raccolta autorizzati (5): quando il primo luogo di carico degli animali è distante meno di 50 km dai summenzionati mercati, o centri ovvero quando, nel caso in cui la distanza sia superiore a 50 km, gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi secondo le procedure comunitarie e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di trasporto; f) “luogo di destinazione”: il luogo in cui gli animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento; g) “viaggio”: il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione. h) “periodo di riposo”: un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto (6); i) “trasportatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonché chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi (6). Capitolo II – Trasporto e controlli nel territorio della Comunità 3. 1. I posti di ispezione frontaliera, gli uffici di cui all’allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608 e le Unità Sanitarie Locali, secondo le rispettive competenze vigilano affinché: a) il trasporto di animali nel territorio e da questo ad altro Stato membro sia effettuato conformemente al presente decreto e rispettando, per ciascuna specie, le disposizioni di cui all’allegato; a-bis) lo spazio, inteso come densità di carico, per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell’allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale capitolo; le durate del trasporto e del periodo di riposo nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell’allegato, in relazione agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85 (7); b) siano trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione; gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto, salvo: 1) gli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze inutili; 2) gli animali trasportati ai fini di ricerche scientifiche approvate; c) gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto beneficino, appena possibile, di interventi immediati e, ove occorra, di un trattamento veterinario appropriato e, se necessario, siano macellati con urgenza evitando loro sofferenze inutili. 2. In deroga al comma l, lettera b), si può consentire il trasporto di animali destinati ad un trattamento veterinario di emergenza o alla macellazione di emergenza in condizioni non conformi al presente decreto, tali trasporti sono permessi soltanto a condizione che gli animali interessati non debbano subire indebite sofferenze o maltrattamenti; se del caso il Ministero della Sanità, adotta, secondo le procedure comunitarie, norme specifiche di applicazione. 4. 1. Le autorità di cui all’art. 3, comma 1 vigilano affinché durante il viaggio, gli animali siano identificati e registrati conformemente al titolo II del D.L. che attua la direttiva 90/425/CEE nonché accompagnati dai documenti previsti dalla normativa comunitaria o nazionale che consentano all’autorità competente di controllare: 1) l’origine ed il proprietario degli animali; 2) il luogo di partenza e il luogo di destinazione; 3) la data e l’ora di partenza. 5. 1. Ogni trasportatore deve: a) essere iscritto in apposito registro presso l’azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della sua residenza o sede legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi atti a consentire la sua rapida individuazione da parte dell’autorità di controllo per il caso di inosservanza alle prescrizioni di cui al presente decreto; b) essere in possesso: 1) se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell’allegato I al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, rilasciata dalla azienda sanitaria locale di cui alla lettera a). Il suddetto trasportatore deve avvalersi, in caso di affidamento del trasporto di animali vivi ad altri, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2; 2) se stabilito in un Paese terzo, di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente di uno Stato membro, previa sottoscrizione di impegno a rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria. In tale impegno deve essere precisato, in particolare, che il trasportatore ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del presente decreto fino al luogo di destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi, è quello definito dalla relativa legislazione comunitaria e deve essere altresì precisato che la persona alla quale viene affidato il trasporto sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2; c) non trasportare, né fare trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili; d) utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie, in particolare delle prescrizioni previste dall’allegato, in materia di benessere durante il trasporto. 2. La persona alla quale viene affidato il trasporto, fatto salvo quanto previsto dal capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b), dell’allegato, deve possedere una formazione specifica acquisita presso l’impresa o presso un organismo di formazione o avere un’esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonché per prestare, se necessario, l’assistenza appropriata agli animali trasportati, comunque attestata dall’azienda sanitaria locale che ha concesso l’autorizzazione al trasportatore. 3. In caso di trasporto, il trasportatore deve: a) stabilire, per gli animali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), destinati agli scambi o all’esportazione, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a otto ore, un ruolino di marcia conforme al modello di cui al capitolo VIII dell’allegato, che deve accompagnare il certificato sanitario durante il viaggio e nel quale siano precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento; un solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire tutta la durata del viaggio; b) presentare il ruolino di marcia di cui alla lettera a) al veterinario ufficiale competente per la redazione del certificato sanitario; il numero o i numeri dei certificati devono essere indicati nel ruolino di marcia su cui è apposta la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza; questi notifica l’esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO; c) accertarsi che: 1) l’originale del ruolino di marcia di cui alla lettera a) sia: a) compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle persone a ciò legittimate; b) unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la durata del viaggio; 2) il personale incaricato del trasporto: a) menzioni sul ruolino di marcia l’ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto; b) faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione frontaliera o del punto di uscita designato da uno Stato membro, il ruolino di marcia, in caso di esportazione e quando il periodo di trasporto nel territorio comunitario è superiore a otto ore; il veterinario appone il visto previo controllo della stampigliatura e della firma e dopo aver controllato gli animali stabilendo che possono continuare il viaggio. Le spese sostenute per il controllo veterinario sono a carico dell’operatore che effettua l’esportazione secondo tariffe stabilite dall’articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all’autorità competente del luogo di origine del trasporto degli animali; d) conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo di almeno due anni, da presentare, su richiesta, all’autorità competente per eventuali verifiche; e) fornire, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 del capitolo VII dell’allegato, la prova che sono state prese le misure per soddisfare le necessità di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volontà; f) accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di destinazione; g) accertarsi, fatta salva l’osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III dell’allegato, che gli animali di specie non previste dal capitolo VII dell’allegato siano abbeverati ed alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto. 4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), punto 2), si applicano anche nel caso di esportazioni effettuate mediante trasporto marittimo e quando la durata del viaggio supera le otto ore. 5. Le autorità competenti di cui all’articolo 3, comma 1, provvedono affinché: a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore ai sensi del comma 3, lettera a), soddisfino i criteri comunitari fissati con regolamento (CE) 1255/97 e siano sottoposti a periodici controlli; b) gli animali pervenuti presso i punti di sosta siano controllati e ritenuti idonei a proseguire il viaggio. 6. Le spese relative all’osservanza dei requisiti in materia di alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali sono a carico del trasportatore (8). 6. 1. Nell’allegato A, parte II del D.L. che attua le direttive 89/662 e 90/425/CEE, la sezione I è completata dal riferimento seguente: “D.L. che attua la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991”. 2. Lo scambio di informazioni tra autorità per il rispetto delle prescrizioni del presente decreto deve essere integrato nel sistema informatizzato previsto nel D.L. che attua le direttive 89/662 e 90/425/CEE, ANIMO e, per le importazioni in provenienza dai Paesi terzi nel progetto SHIFT. 7. 1. Le autorità di cui all’art. 3, comma 1, provvedono affinché vengano prese tutte le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o le sofferenze degli animali in caso di sciopero o qualora altre circostanze imprevedibili impediscano l’applicazione del presente decreto; in particolare le autorità competenti adotteranno provvedimenti speciali presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, scali di smistamento, posti di ispezione frontalieri, per accelerare il trasporto degli animali nelle condizioni conformi alle prescrizioni del presente decreto. 2. Fatte salve le altre misure comunitarie di polizia sanitaria, nessuna partita di animali può essere trattenuta durante il trasporto, salvo qualora sia veramente indispensabile per il benessere degli animali; allorquando una partita di animali deve essere trattenuta durante il trasporto per più di due ore, si dovranno prendere le misure appropriate per la cura degli animali, e, ove occorra, per il loro scarico e l’eventuale stabulazione. 8. 1. Le autorità competenti di cui all’articolo 3, comma 1, verificano, nel rispetto dei princìpi e delle norme di controllo di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, l’osservanza delle prescrizioni di cui al presente decreto, senza discriminazioni, controllando: a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale; b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione; c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento; d) le indicazioni riportate nei documenti d’accompagnamento. 2. I controlli di cui al comma 1 devono essere effettuati su un campione rappresentativo di animali trasportati sul territorio nazionale nel corso di ciascun anno e possono essere contestuali a quelli effettuati per altri scopi. 3. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che riporta il numero di controlli effettuati nel corso dell’anno precedente, in relazione a ciascuna delle tipologie di controllo previste al comma 1, compresi gli elementi relativi alle infrazioni constatate e le azioni ad esse conseguenti; il Ministero della sanità trasmette alla Commissione europea una relazione redatta sulla base di tali dati. 4. Fermi restando i controlli di cui al comma 1, le autorità di cui al comma 1 possono effettuare, durante il trasporto degli animali, ulteriori controlli sugli animali qualora dispongano di informazioni che consentano di presumere un’infrazione (9). 9. 1. Chiunque constati, durante il trasporto, che le disposizioni del presente decreto non sono o non sono state rispettate, informa l’autorità competente del luogo in cui si è accertato il fatto, e quest’ultima chiede al res ponsabile del trasporto di adottare i provvedimenti necessari per la tutela del benessere degli animali interessati. Tali misure possono prevedere: a) che venga terminato il viaggio o che gli animali siano riportati al luogo di partenza seguendo il percorso più diretto, purché tale misura non provochi sofferenze indebite agli animali; b) che gli animali siano adeguatamente stabulati e beneficino delle cure appropriate fino a che venga trovata una soluzione al problema; c) che si proceda alla macellazione degli animali, senza causare sofferenze inutili. 2. Qualora il responsabile del trasporto non ottemperi alle ingiunzioni dell’autorità competente, quest’ultima procede alla esecuzione coattiva con spese a carico dell’interessato. 3. Le decisioni adottate dalle competenti autorità devono essere comunicate, con l’indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché, mediante il sistema ANIMO, e secondo modalità, incluse quelle finanziarie, da determinarsi in sede comunitaria, alla competente autorità dello Stato membro speditore per il tramite degli uffici di cui all’allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608/CEE (10). 4. A richiesta dello speditore o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l’indicazione delle vie di ricorso nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso; tuttavia, in caso di lite e qualora le due parti siano d’accordo, esse possono, entro un termine massimo di un mese, sottoporre la lite alla valutazione di un esperto che figuri, in un elenco di esperti della comunità che sarà stabilito dalla Commissione, per il tramite degli uffici di cui al comma 3: le parti si conformano al parere dell’esperto. 10. 1. Le autorità competenti assicurano l’assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto (9). Capitolo III – Importazione da Paesi terzi 11. 1. Si applicano le norme del D.L. che attua la direttiva 91/496/CEE, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione ed il seguito da dare ai controlli. 2. L’importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio comunitario di animali vivi in provenienza da Paesi terzi, ai sensi del presente decreto, sono autorizzati soltanto se il trasportatore: a) s’impegna per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente decreto, in particolare quelle di cui all’articolo 5, ed ha adottato le disposizioni necessarie per conformarvisi; b) presenta il ruolino di cui all’articolo 5 (11). 2-bis. Il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliera, all’atto del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, deve verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali; ove accerti l’inosservanza delle prescrizioni concernenti l’abbeveraggio e l’alimentazione degli animali, adotta, a spese dell’interessato, le misure previste all’articolo 9 (12). 2-ter. Il certificato o i documenti previsti all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono completati secondo le modalità stabilite in sede comunitaria; in attesa della adozione delle relative modalità, si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del Trattato (12). Capitolo IV – Disposizioni finali 12. 1. Il Ministero della Sanità può chiedere, a seguito di disposizioni comunitarie, che i certificati o documenti di accompagnamento previsti per il trasporto degli animali di cui all’art. 1 debbano essere completati da un attestato dell’autorità competente, ai sensi del decreto legislativo di attuazione delle direttive 89/662 e 90/425, in materia di tutela del benessere degli animali. 13. 1. Il Ministero della Sanità con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perché siano ammessi agli scambi soltanto animali trattati conformemente alle presenti disposizioni. 2. Le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenere norme più favorevoli e stabilire le relative sanzioni pecuniarie amministrative, informandone il Ministero della Sanità. 3. Ferma restando la competenza generale del Comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato, fatta salva la competenza del Prefetto a vigilare sulle violazioni all’art. 727 del Codice penale, le Unità Sanitarie Locali nell’ambito della vigilanza di cui all’art. 6, lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (13), controllano l’applicazione delle disposizioni del presente decreto. 4. Il Ministero della Sanità comunica alla Commissione le disposizioni più favorevoli adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa e delle disposizioni della legge 1985, n. 623 (14). 5. Le entrate previste dall’art. 5, comma 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (15), sono utilizzate anche per le attività che il personale del Ministero della Sanità svolge nell’ambito delle funzioni di controllo, programmazione, verifica, informazione ed educazione sanitaria. 14. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il trasportatore che viola le disposizioni relative al trasporto degli animali di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni (16). 14-bis. 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 14, l’azienda sanitaria locale competente sospende l’autorizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), in caso di infrazioni ripetute al presente decreto o la ritira, in caso di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali. 2. Qualora le autorità competenti di cui all’articolo 3, comma 1, constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto, informano l’autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione; quest’ultima adotta tutte le misure opportune e, segnatamente, quelle previste al comma 1, comunicando all’autorità competente che ha rilevato l’infrazione e alla Commissione europea la decisione adottata e le relative motivazioni. 3. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in materia di reciproca assistenza. 4. In caso di constatazione di infrazioni gravi o ripetute, all’esito negativo della procedura di cui al comma 3, il Ministero della sanità, sentita la Commissione europea, può vietare temporaneamente al trasportatore che ha commesso tali infrazioni di trasportare animali sul territorio nazionale. 5. Le autorità che procedono all’accertamento di infrazioni al presente decreto, trasmettono all’azienda sanitaria locale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), tutti gli elementi ad esse relativi ai fini dell’applicazione del comma 1 (17). (Si omettono gli allegati) (18) _______________ (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. (3) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 1994, n. 102. (4) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262). (5) Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262). (6) Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262). (6) Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262). (7) Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262). (8) Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262). (9) Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262). (10) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262). (9) Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262). (11) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262). (12) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262). (12) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262). (13) Riportata alla voce Sanità pubblica. (14) Riportata al n. H/XX. (15) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. (16) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262). (17) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262). (18) Gli allegati sono stati modificati dall’allegato I al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262).
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