27/06/2001 Leggi & Fisco5 Minuti

ASSICURAZIONE RX OBBLIGATORIA 24/09/96

Sivelp

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI (Assicurazione obbligatoria contro gli) B) Disposizioni particolari per alcune categorie di lavoratori Nuova tariffa dei premi per l`assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall`azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (2). IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l`art. 12 …

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI (Assicurazione obbligatoria contro gli) B) Disposizioni particolari per alcune categorie di lavoratori Nuova tariffa dei premi per l`assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall`azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (2). IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l`art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede che i premi relativi all`assicurazione obbligatoria dei medici contro le lesioni causate dall`azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono approvati ogni tre anni a decorrere dal 1š luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell`Istituto nazionale per l`assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione; Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1993; Vista la nota n. 10/1/6035 del 6 agosto 1996, con la quale l`INAIL ha trasmesso la delibera del consiglio di amministrazione n. 1099 del 26 luglio 1996, concernente la nuova tariffa dei premi suddetti; Ritenuta la necessità di approvare la tariffa dei premi stessa; Decreta: A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i premi annui per l`assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall`azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono fissati nelle misure di cui all`allegata tabella, che, vistata, forma parte integrante del decreto stesso. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e andrà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Allegato ASSICURAZIONE DEI MEDICI CONTRO LE MALATTIE E LE LESIONI CAUSATE DALL`AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE. Premio annuo I – Apparecchi radiologici. A) Di diagnostica: 1) installazione presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private… L. 1.676.000 2) installati presso consorzi antitubercolari… 1.317.000 3) installati presso studi privati di radiologia… 728.000 4) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico… 736.000 5) installati presso studi privati o centri pubblici di odontoiatria… 94.000 6) installati presso studi privati di medici veterinari… 94.000 B) Di terapia (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell`apparecchiatura destinata alle applicazioni): 1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private… L. 1.473.000 2) installati presso studi privati… 363.000 II – Sostanze radioattive in uso (di cui alla tabella allegata al D.M. 19 luglio 1967, e successive modificazioni o integrazioni). 1) Nuclidi di radiotossicità molto elevata (gruppo I): per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e sino a 370 megabecquerel… L. 42.000 oltre 370 megabecquerel… 180.000 2) Nuclidi di radiotossicità elevata (gruppo II): per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e sino a 3700 megabecquerel… 4.800 oltre 3700 megabecquerel… 120.000 3) Nuclidi di radiotossicità moderata (gruppo III): per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e sino a 37.000 megabecquerel… 480 oltre 37.000 megabecquerel… 180.000 4) Nuclidi di radiotossicità debole (gruppo IV): per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e sino a 370.000 megabecquerel… 60 oltre 370.000 megabecquerel… 120.000 _______________ (2) Il D.M. 23 settembre 1996 (Gazz. Uff. 2 ottobre 1996, n. 231) ha così disposto: “Art. un. Con effetto dal 1š gennaio 1996 la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall`azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 51.783.000”. Successivamente il D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 12 marzo 1998, n. 59) ha fissato la retribuzione annua in lire 53.914.000 con effetto dal 1 gennaio 1996 ed in lire 59.699.000 con effetto dal 1š gennaio 1997.

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