07/03/2013 Editoriali9 Minuti

CORTE DI GIUSTIZIA UE: crediti formativi e Ordini.

Sivelp

“Il diritto dell’Unione non ammette che un ordine professionale imponga ai propri membri un sistema di formazione obbligatoria…”

 

Si segnala all’attenzione dei Colleghi la Sentenza della corte di Giustizia Europea in materia di crediti formativi . Tale pronuncia è di particolare interesse in quanto sancisce l’applicabilità dei principi concorrenziali anche agli ordini professionali, i cui regolamenti devon essere considerati -per il diritto dell’Unione- quali decisioni prese da associazioni di imprese. E ciò anche in materia di regolamenti per crediti formativi. Da IL SOLE24ORE Sanità 02/03/2013:

Il diritto dell’Unione non ammette che un ordine professionale imponga ai propri membri un sistema di formazione obbligatoria che elimina parzialmente la concorrenza e stabilisce condizioni discriminatorie a danno dei suoi concorrenti. Il fatto che un ordine professionale sia tenuto per legge a porre in essere un sistema di formazione obbligatoria non sottrae le norme che esso emana dal campo di applicazione del diritto dell’Unione. Il caso specifico riguarda L’Ordine degli esperti contabili (Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Otoc), ma la Corte ne parla in quanto “ordine professionale” (portoghese in questo caso), di natura associativa, presso il quale gli esperti contabili devono essere obbligatoriamente iscritti. Situazione analoga agli Ordini professionali. La sentenza.

L’OTOC ha il compito di rappresentare i loro interessi professionali e di esercitare un controllo su tutti gli aspetti collegati con l’esercizio delle loro funzioni.

In Portogallo, in forza di un regolamento adottato dall’OTOC, gli esperti contabili devono conseguire, nel corso dei due anni precedenti, una media annuale di 35 crediti di formazione erogata o omologata dall’OTOC. Il regolamento relativo al conseguimento di crediti formativi adottato parimenti dall’OTOC, prevede a tal fine due tipi di formazione. Da un lato, le formazioni istituzionali (di una durata massima di sedici ore), dirette a sensibilizzare i professionisti alle iniziative e alle modifiche legislative nonché alle questioni di ordine etico e deontologico: possono essere erogate esclusivamente dall’OTOC ed un esperto contabile deve conseguirne annualmente dodici. Dall’altro, le formazioni professionali (di una durata minima superiore a sedici ore), consistenti in sessioni di studio di tematiche inerenti alla professione. Tali formazioni possono essere erogate dall’OTOC, ma anche dagli organismi iscritti presso l’OTOC. La decisione di iscrivere o meno un organismo di formazione, nonché quella di omologare o meno le azioni formative proposte da tali organismi, spetta all’OTOC a seguito del versamento di una tassa.

Con decisione del 7 maggio 2010, l’Autorità garante della concorrenza del Portogallo ha dichiarato che il regolamento sul conseguimento di crediti formativi aveva causato una distorsione della concorrenza sul mercato della formazione obbligatoria degli esperti contabili in tutto il territorio nazionale, in violazione del diritto dell’Unione. All’OTOC è stata pertanto inflitta un’ammenda. Infatti, detto mercato sarebbe stato artificiosamente segmentato, riservando un terzo di esso all’OTOC (12 crediti su un totale di 35) ed imponendo sull’altra parte di tale mercato condizioni discriminatorie a svantaggio dei concorrenti dell’ordine. L’OTOC ha chiesto l’annullamento della decisione dell’Autorità garante della concorrenza dinanzi ai giudici portoghesi. In tale contesto, il Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona), investito della controversia in appello, interroga la Corte di giustizia in merito all’applicazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza agli ordini professionali.

Nella sua sentenza, la Corte di giustizia dichiara, innanzi tutto, che un regolamento adottato da un ordine professionale deve essere considerato come una decisione presa da un’associazione di imprese ai sensi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza. D’altra parte, la circostanza che un ordine professionale sia tenuto per legge a porre in essere un sistema di formazione obbligatoria destinato ai suoi membri non sottrae all’ambito di applicazione del diritto europeo in materia di concorrenza le norme da esso promulgate ed ad esso esclusivamente imputabili. Inoltre, il fatto che tali norme non abbiano influenza diretta sull’attività economica dei membri dell’ordine professionale non incide sull’applicabilità del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, dal momento che la violazione censurata concerne un mercato nel quale l’ordine esercita un’attività economica.

In secondo luogo, la Corte dichiara che un regolamento adottato da un ordine professionale che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria, al fine di garantire la qualità dei loro servizi, configura una restrizione della concorrenza vietata dal diritto dell’Unione, quando elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale ordine professionale, ed impone, per l’altra parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti dell’ordine. Spetta al giudice del rinvio verificare dette circostanze.

Pertanto, per verificare gli effetti del regolamento sulla concorrenza, il Tribunale portoghese dovrà analizzare anzitutto la struttura del mercato e valutare se sia giustificata la distinzione operata tra i due tipi di formazione in funzione del loro oggetto, degli organismi autorizzati ad erogarle e della durata. Quanto all’oggetto, taluni elementi sono atti a dimostrare che i due tipi di formazione potrebbero essere considerati, almeno in parte, interscambiabili (ad esempio, non è escluso che gli sviluppi legislativi possano essere oggetto non solo di una formazione istituzionale ma altresì di una formazione professionale). Quanto agli organismi autorizzati a impartire i due tipi di formazione, la Corte osserva che il regolamento riserva all’OTOC una parte non trascurabile del mercato della formazione obbligatoria degli esperti contabili. Quanto alla durata, il Tribunale dovrà verificare se sia precluso ad altri organismi di formazione proporre programmi di breve durata, circostanza che pregiudicherebbe il normale andamento della domanda e dell’offerta. Dovrà altresì esaminare se il fatto che gli esperti contabili debbano ottenere imperativamente un minimo di 12 crediti annuali di formazione istituzionale – mentre per la formazione professionale non è prevista alcuna prescrizione analoga – sia idoneo a conferire un vantaggio concorrenziale alle attività formative erogate dall’OTOC.

Il Tribunale portoghese dovrà poi esaminare le condizioni di accesso al mercato degli organismi diversi dall’OTOC, per stabilire se siano assicurate pari opportunità tra i diversi operatori economici. La Corte rileva che la formazione professionale erogata dall’OTOC non è soggetta ad una procedura di omologazione – contrariamente a quanto avviene per gli organismi di formazione, per i quali, oltretutto, i requisiti da soddisfare sono formulati in modo poco preciso nel regolamento. In tal modo, l’OTOC si è investito del potere di pronunciarsi in modo unilaterale sulle domande di iscrizione o di omologazione senza che tale potere sia corredato da limiti, obblighi o controlli, circostanza che potrebbe condurlo a falsare la concorrenza favorendo le proprie azioni formative. Allo stesso modo, la Corte sottolinea che la procedura di omologazione delle azioni formative, organizzata dall’OTOC, è idonea a limitare l’offerta proposta dagli altri organismi, dal momento che esige che la domanda di omologazione sia depositata almeno tre mesi prima dell’inizio della formazione, il che, di fatto, li priva della possibilità di offrire nell’immediato azioni formative di attualità.

Infine la Corte osserva che tali restrizioni sembrano eccedere quanto necessario per assicurare la qualità dei servizi offerti dagli esperti contabili e non ricadono nelle esenzioni previste dal Trattato. IL TESTO

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