Che la Veterinaria sia meno considerata della medicina umana è innegabile, forse è una questione di numeri, numeri anche economici più che di importanza di valori.
E’ innegabile però che la salute dell’uomo viene prima e che la salute animale è al traino.
Lo stare bene degli animali è in funzione dello stare bene dell’uomo. Per questo siamo nati e ci siamo sviluppati come professione.
Negli ultimi anni ciò sta assumendo una dimensione diversa, a volte tanto esasperata da aver perso la giusta collocazione nella scala dei valori. La cultura ed il modo di vivere non si muovono allo stesso passo delle regole, ma si influenzano con ritmi diversi.
Il problema è che la nostra categoria sta nel mezzo e ne soffre.
Qualcosa sta cambiando. Ci sono meno soldi, meno risorse da spendere e quelle che rimangono devono essere gestite al meglio. C’è più attenzione.
Vengono riviste le leggi, le procedure e si punta ad ottimizzare i processi. Si sburocratizza. Scelta virtuosa, lungimirante, richiesta da più parti, ma non semplice e a volte osteggiata.
Il SIVeLP, che per definizione e statuto cura gli interessi dei Liberi Professionisti, lotta da sempre per diminuire le inutili incombenze cui i veterinari nella professione devono star dietro: registri, ricette, carico-scarico farmaci, stupefacenti, ECM, liste di autorizzati, controlli sanitari, ecc..
Per la salvaguardia della salute umana tali adempimenti forse hanno un senso, ma per chi si occupa solo di animali da compagnia, quindi che non mangiamo, il senso si riduce in costosa, anacronistica ed inutile burocrazia.
Oggi un passo avanti è stato fatto.
La Regione Veneto negli anni ha legiferato più volte per regolamentare le autorizzazioni all’esercizio (provvedimento con il quale il soggetto preposto dalla L.R.22/2002 autorizza una struttura all’esercizo dell’attività) e l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali del territorio.
E’ ben capibile che tra un ospedale, una casa di riposo ed uno studio veterinario ci sono delle differenze. Ma la materia di applicazione è “Sanità ed Igiene Pubblica” e non c’è poi tanto da distinguere tra l’autorizzazione di un ambulatorio veterinario ed uno studio dentistico o un gabinetto di un dermatologo. Basta decidere da che parte sta la Veterinaria. Non è solo un problema regionale ma interessa tutta la Nazione. Le leggi sono fatte per la medicina umana e alla veterinaria si adattano. Prova ne è questo caso.
Il SIVeLP –sempre vigile su questi temi– ha riportato l’asticella sul pari, consentendo ai veterinari responsabili di struttura di snellire la procedura di rinnovo dell’ autorizzazione all’esercizio, così come i colleghi Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
La Regione ha risposto che è corretta l’interpretazione degli esperti del Sindacato e che non è più necessario rivolgere la domanda di rinnovo di autorizzazione all’esercizio della struttura sanitaria all’autorità competente per il tramite della Azienda ULSS, come riportato nel DGR n.2332/2005 ed esplicitato nella nota prot.11344 del 07/03/2011.
Con la D.G.R.1667 del 18/10/2011 lo si fa direttamente al Sindaco del Comune di insediamento della struttura (per gli studi e gli ambulatori veterinari) o al Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione (per le cliniche, case di cure ed ospedali veterinari).
Ben inteso che ciò vale limitatamente a:
a. strutture per le quali i requisiti minimi generali e specifici non abbiano subito modifiche o variazioni nel corso della
durata dell’autorizzazione all’esercizio, fatti salvi gli adempimenti posti in essere in atto in esecuzione della normativa in
materia di sicurezza degli impianti e/o di settore;
b. attività già oggetto di autorizzazione all’esercizio per le quali non sia venuta meno la disponibilità delle relative
professionalità, delle attrezzature e dei presidi necessari al loro svolgimento;
Le domande di rinnovo devono essere corredata da:
a. liste di verifica, reperibili dal sito internet istituzionale dell’ARSS, sottoscritte dal richiedente, relative alla presenza dei requisiti minimi generali e specifici, applicabili alla tipologia di struttura, compilati nel campo autovalutazione;
b. dichiarazione sostitutiva attestante la presenza delle condizioni richiamate al punto 1) che precede, oltre
all’autovalutazione dei requisiti;
Inoltre l’autorità competente sottoporrà alle verifiche previste dall’art. 11, comma 2, della L.R. n. 22/2002, un campione pari al 10%, con arrotondamento all’unità inferiore, delle domande di rinnovo dell’autorizzazione corredate da dichiarazione sostitutiva;
Sempre per la definizione della stessa dignità di ruoli, il SIVeLP ha puntualizzato che nell’ allegato A) parte integrante il provvedimento noto come ” Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000” il veterinario non trova giusta collocazione nel paragrafo dove deve dichiarare:
“che il personale medico risulta iscritto all’Ordine dei Medici, Chirurghi ed
Odontoiatri”.
Al di là dell’inciampo, il Sindacato è grato al legislatore per la volontà di mettere mano alla semplificazione in una materia così complessa, ringrazia la politica regionale per la disponibilità trovata al confronto e si auspica che per il futuro ci venga data la possibilità di affrontare il problema da un’ottica ancora diversa, ancor più tendente alla tanto agognata semplificazione.
Avio Tolot -Treviso- Segreteria Nazionale SIVeLP
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