Forse non sarà la soluzione definitiva dell`articolato fenomeno, ma possiamo tirare un bel sospiro di sollievo, il problema dei randagi è finalmente risolto: bastava cambiargli nome. Ma facciamo un passo indietro, per spiegare come si è arrivati a questo. Il 5 marzo scorso il Sindacato era stato convocato in Commissione Affari Sociali …
Forse non sarà la soluzione definitiva dell`articolato fenomeno, ma possiamo tirare un bel sospiro di sollievo, il problema dei randagi è finalmente risolto: bastava cambiargli nome. Ma facciamo un passo indietro, per spiegare come si è arrivati a questo. Il 5 marzo scorso il Sindacato era stato convocato in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati per portare il proprio contributo sulla riforma della 281/91 la “Legge su randagismo”. Allora osservammo quanto segue. “Nella puntuale analisi del testo di legge, il SIVELP ha ritenuto di porre maggiore attenzione sulla tracciabilità dell`animale dall`origine, sulla semplificazione degli adempimenti, sulla separazione dei compiti con la medicina pubblica. In particolare, si vorrebbe una legge che eviti il randagismo e non che lo renda definitivo attraverso strutture permanenti sul territorio e personale assunto allo scopo. Importanti anche gli aspetti di sicurezza sanitaria, non adeguatamente considerati, a nostro parere, nel dispositivo di legge.” Oggi il testo pare pronto all`approvazione, addirittura con procedura semplificata, ma gli auspici del Sindacato sono rimasti tali. Accanto a lodevoli intenzioni, spuntano soluzioni tecnicamente inattuabili, quando non addirittura pericolose per i cittadini. Vediamo le principali. “Cane libero accudito: cane che vive abitualmente in un determinato territorio, che ha abitudini stanziali, nonché assenza di comportamenti aggressivi”, recita l`articolo 2. La presenza di cani vaganti costituisce un pericolo in quanto tale e per gli altri, e non dovrebbe essere accettata dalla legge, come non è accettata in nessun Paese civile. Il cane libero è un rischio per gli incidenti stradali, per le malattie infettive, per parassitosi, per danni agli altri animali, per l`igiene pubblica e per aggressioni. Infatti definire “non aggressivo” il comportamento di un singolo cane, non considera l`etologia del branco, dove i comportamenti possono essere assai diversi da quelli dell`individuo. Il termine “accudito” non attribuisce una precisa responsabilità a nessuno, se non al Sindaco, evidentemente in difficoltà ad ottemperare all`aggettivo. Ad esempio, chi si prenderà l`onere di fare prevenzione per filaria o leishmaniosi in questi animali? Li lasceremo morire tra atroci sofferenze, individuabili solo in fase terminale? “Obbligo di soccorso “ art.5. I pochi mesi di sperimentazione della norma (contenuta in una ordinanza) hanno già visto nascere contenziosi di ogni genere quali i numeri di soccorso che si rifiutano di prendere in carico la segnalazione, interventi difficili da coordinare, soggetti che agiscono senza prudenza e finiscono aggrediti dagli animali che soccorrono, veterinari chiamati a prestazioni mediche su animali senza l`esplicito consenso e l`approvazione dei proprietari. Contenziosi interamente evitabili con la tracciabilità dell`animale e l`intervento del proprietario al momento del soccorso. Un aspetto importante è quello di regolamentarel`uscita del personale chiamato al soccorso, che potrebbe doversi spostare anche di parecchie decine di chilometri, in ore notturne o con difficile praticabilità delle strade. Si devono dare delle regole che non mettano a repentaglio l`incolumità di tale personale e che siano economicamente sostenibili. “Canili e gattili sanitari” Se ne parla nell`art.10. Il canile sanitario (presso le ASL) deve diventare a tutti gli effetti una struttura clinica complessa per adeguarsi ai vari compiti che gli si attribuiscono, questo comporterà l`apertura di numerose strutture veterinarie pubbliche in ciascuna provincia, a totale carico della Sanità. Si vogliono tali strutture come osservatorio epidemiologico ma si prevede la presenza di personale che non ha nessuna competenza di malattie infettive (volontari), potenzialmente vittime o diffusori delle stesse. “Compiti dei Comuni” art. 15. Oneri di spesa e di intervento per Comuni ed Aziende Sanitarie. Si creano adempimenti a carico dei Comuni e Sanità pubblica, senza considerare i costi per la collettività. Il nostro Sistema Sanitario Pubblico non è nato per le necessità dei cani e se lo adattiamo a questo, rischiamo di non avere più soluzione al problema, perché diventa un circolo vizioso per motivi occupazionali. Non riteniamo opportuno sottrarre risorse della sanità pubblica, che dovrebbero andare in direzione della sicurezza alimentare, del controllo degli allevamenti e di numerosi compiti di vitale importanza. L`articolo 29 istituisce addirittura una “medicina veterinaria di base”, difficilmente ipotizzabile in un momento di tagli consistenti dei trasferimenti dallo Stato. Avremmo voluto leggere nel testo di legge la responsabilizzazione del proprietario, la tracciabilità dell`animale dall`origine al decesso, i controlli sui cani di proprietà per sconfiggere l`assenza di microchippatura, la riduzione della scandalosa spesa pubblica per i randagi. Pensavamo di trovare una soluzione a centinaia di migliaia di cani senza padrone, a spese di mantenimento nei canili che vanno da 1000 a 5000 euro per cane all`anno, ai contributi dei Comuni, a costi per la Sanità mai completamente rendicontati. Viceversa parrebbe si sia fatto ogni sforzo possibile per trovare un`onerosa, improbabile, e pericolosa motivazione per perpetuare l`esistenza del fenomeno. Ma allora perché, ci chiediamo, lo stesso Ministero descrive il randagismo nei seguenti termini nel suo sito Ufficiale, www.salute.gov.it? Rischi del randagismo Dai dati rilevati sul territorio nazionale risulta che in molte regioni, soprattutto del Sud, il fenomeno del randagismo, ha raggiunto livelli drammatici ed è spesso fuori controllo. Dall’ultima rendicontazione annuale (riferita all’anno 2006) inviata dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della Salute, risultano 6.000.000 cani di proprietà e 590.000 cani randagi di cui solo un terzo ospitati nei canili rifugio. I cani abbandonati continuano ad alimentare la popolazione vagante, inoltre molte femmine gravide partoriscono ed i cuccioli che non muoiono di stenti, diventando adulti, rappresentano un ulteriore serbatoio di randagi. Alcuni di questi cani inoltre sono poco socializzati con l’uomo e si trasformano in soggetti “inselvatichiti” il cui controllo è più problematico, soprattutto quando si riuniscono in branchi. I cani vaganti sul territorio, singoli od in branchi, possono: -rappresentare un potenziale rischio di aggressione per le persone -diventare serbatoio e veicolo di malattie infettive ed infestive, alcune delle quali trasmissibili all’uomo, non essendo sottoposti ad alcun controllo sanitario -essere causa di incidenti stradali; ogni anno si registrano centinaia di incidenti stradali, anche mortali, causati da animali randagi: “chi abbandona un cane, dunque, non solo commette un reato penale (legge 189/2004), ma potrebbe rendersi responsabile di omicidio colposo” -arrecare danni al bestiame domestico allevato -arrecare danni agli animali selvatici -alimentare il fenomeno del randagismo, in quanto non sterilizzati e spesso notevolmente prolifici -essere causa di degrado ed inquinamento ambientale sia nel contesto urbano, che nelle campagne, con conseguente polluzione di pest (ratti, topi), sinantropi ed insetti che a loro volta costituiscono una possibile fonte di pericolo per l’uomo. * la bozza adottata come testo base è consultabile nella sezione di questo sito dedicata alle LEGGI Forse non sarà la soluzione definitiva dell`articolato fenomeno, ma possiamo tirare un bel sospiro di sollievo, il problema dei randagi è finalmente risolto: bastava cambiargli nome. Ma facciamo un passo indietro, per spiegare come si è arrivati a questo. Il 5 marzo scorso il Sindacato era stato convocato in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati per portare il proprio contributo sulla riforma della 281/91 la “Legge su randagismo”. Allora osservammo quanto segue. “Nella puntuale analisi del testo di legge, il SIVELP ha ritenuto di porre maggiore attenzione sulla tracciabilità dell`animale dall`origine, sulla semplificazione degli adempimenti, sulla separazione dei compiti con la medicina pubblica. In particolare, si vorrebbe una legge che eviti il randagismo e non che lo renda definitivo attraverso strutture permanenti sul territorio e personale assunto allo scopo. Importanti anche gli aspetti di sicurezza sanitaria, non adeguatamente considerati, a nostro parere, nel dispositivo di legge.” Oggi il testo pare pronto all`approvazione, addirittura con procedura semplificata, ma gli auspici del Sindacato sono rimasti tali. Accanto a lodevoli intenzioni, spuntano soluzioni tecnicamente inattuabili, quando non addirittura pericolose per i cittadini. Vediamo le principali. “Cane libero accudito: cane che vive abitualmente in un determinato territorio, che ha abitudini stanziali, nonché assenza di comportamenti aggressivi”, recita l`articolo 2. La presenza di cani vaganti costituisce un pericolo in quanto tale e per gli altri, e non dovrebbe essere accettata dalla legge, come non è accettata in nessun Paese civile. Il cane libero è un rischio per gli incidenti stradali, per le malattie infettive, per parassitosi, per danni agli altri animali, per l`igiene pubblica e per aggressioni. Infatti definire “non aggressivo” il comportamento di un singolo cane, non considera l`etologia del branco, dove i comportamenti possono essere assai diversi da quelli dell`individuo. Il termine “accudito” non attribuisce una precisa responsabilità a nessuno, se non al Sindaco, evidentemente in difficoltà ad ottemperare all`aggettivo. Ad esempio, chi si prenderà l`onere di fare prevenzione per filaria o leishmaniosi in questi animali? Li lasceremo morire tra atroci sofferenze, individuabili solo in fase terminale? “Obbligo di soccorso “ art.5. I pochi mesi di sperimentazione della norma (contenuta in una ordinanza) hanno già visto nascere contenziosi di ogni genere quali i numeri di soccorso che si rifiutano di prendere in carico la segnalazione, interventi difficili da coordinare, soggetti che agiscono senza prudenza e finiscono aggrediti dagli animali che soccorrono, veterinari chiamati a prestazioni mediche su animali senza l`esplicito consenso e l`approvazione dei proprietari. Contenziosi interamente evitabili con la tracciabilità dell`animale e l`intervento del proprietario al momento del soccorso. Un aspetto importante è quello di regolamentarel`uscita del personale chiamato al soccorso, che potrebbe doversi spostare anche di parecchie decine di chilometri, in ore notturne o con difficile praticabilità delle strade. Si devono dare delle regole che non mettano a repentaglio l`incolumità di tale personale e che siano economicamente sostenibili. “Canili e gattili sanitari” Se ne parla nell`art.10. Il canile sanitario (presso le ASL) deve diventare a tutti gli effetti una struttura clinica complessa per adeguarsi ai vari compiti che gli si attribuiscono, questo comporterà l`apertura di numerose strutture veterinarie pubbliche in ciascuna provincia, a totale carico della Sanità. Si vogliono tali strutture come osservatorio epidemiologico ma si prevede la presenza di personale che non ha nessuna competenza di malattie infettive (volontari), potenzialmente vittime o diffusori delle stesse. “Compiti dei Comuni” art. 15. Oneri di spesa e di intervento per Comuni ed Aziende Sanitarie. Si creano adempimenti a carico dei Comuni e Sanità pubblica, senza considerare i costi per la collettività. Il nostro Sistema Sanitario Pubblico non è nato per le necessità dei cani e se lo adattiamo a questo, rischiamo di non avere più soluzione al problema, perché diventa un circolo vizioso per motivi occupazionali. Non riteniamo opportuno sottrarre risorse della sanità pubblica, che dovrebbero andare in direzione della sicurezza alimentare, del controllo degli allevamenti e di numerosi compiti di vitale importanza. L`articolo 29 istituisce addirittura una “medicina veterinaria di base”, difficilmente ipotizzabile in un momento di tagli consistenti dei trasferimenti dallo Stato. Avremmo voluto leggere nel testo di legge la responsabilizzazione del proprietario, la tracciabilità dell`animale dall`origine al decesso, i controlli sui cani di proprietà per sconfiggere l`assenza di microchippatura, la riduzione della scandalosa spesa pubblica per i randagi. Pensavamo di trovare una soluzione a centinaia di migliaia di cani senza padrone, a spese di mantenimento nei canili che vanno da 1000 a 5000 euro per cane all`anno, ai contributi dei Comuni, a costi per la Sanità mai completamente rendicontati. Viceversa parrebbe si sia fatto ogni sforzo possibile per trovare un`onerosa, improbabile, e pericolosa motivazione per perpetuare l`esistenza del fenomeno. Ma allora perché, ci chiediamo, lo stesso Ministero descrive il randagismo nei seguenti termini nel suo sito Ufficiale, www.salute.gov.it? Rischi del randagismo Dai dati rilevati sul territorio nazionale risulta che in molte regioni, soprattutto del Sud, il fenomeno del randagismo, ha raggiunto livelli drammatici ed è spesso fuori controllo. Dall’ultima rendicontazione annuale (riferita all’anno 2006) inviata dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della Salute, risultano 6.000.000 cani di proprietà e 590.000 cani randagi di cui solo un terzo ospitati nei canili rifugio. I cani abbandonati continuano ad alimentare la popolazione vagante, inoltre molte femmine gravide partoriscono ed i cuccioli che non muoiono di stenti, diventando adulti, rappresentano un ulteriore serbatoio di randagi. Alcuni di questi cani inoltre sono poco socializzati con l’uomo e si trasformano in soggetti “inselvatichiti” il cui controllo è più problematico, soprattutto quando si riuniscono in branchi. I cani vaganti sul territorio, singoli od in branchi, possono: -rappresentare un potenziale rischio di aggressione per le persone -diventare serbatoio e veicolo di malattie infettive ed infestive, alcune delle quali trasmissibili all’uomo, non essendo sottoposti ad alcun controllo sanitario -essere causa di incidenti stradali; ogni anno si registrano centinaia di incidenti stradali, anche mortali, causati da animali randagi: “chi abbandona un cane, dunque, non solo commette un reato penale (legge 189/2004), ma potrebbe rendersi responsabile di omicidio colposo” -arrecare danni al bestiame domestico allevato -arrecare danni agli animali selvatici -alimentare il fenomeno del randagismo, in quanto non sterilizzati e spesso notevolmente prolifici -essere causa di degrado ed inquinamento ambientale sia nel contesto urbano, che nelle campagne, con conseguente polluzione di pest (ratti, topi), sinantropi ed insetti che a loro volta costituiscono una possibile fonte di pericolo per l’uomo. * la bozza adottata come testo base è consultabile nella sezione di questo sito dedicata alle LEGGI
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