Spesso sentiamo invocare il PRINCIPIO di PRECAUZIONE come fosse il semplice concetto di “non fare” azioni o procedure di cui non vi sono certezze assolute: non è così.
Anzi, in tal modo si fa credere ai cittadini che tutto quanto non è certo, si possa rigettare in nome di tale principio. Tutte le nostre certezze sono tali allo stato attuale delle conoscenze. Il luogo comune è talmente radicato nell’opinione pubblica da essere perfino ribadito da chi dice di masticare materie scientifiche. ignorando che la scienza è un processo di continua acquisizione di nuove certezze, ripetutamente validate e rielaborate, ma non un elenco di dogmi assoluti o che scaturiscono da ideologie.
In realtà il citato principio è un passaggio fondamentale del più ampio processo di “analisi del rischio” e non può essere semplificato e banalizzato, ma va inquadrato in una procedura scientifica. Richiede dunque specifici elementi:
- l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi;
- la valutazione dei dati scientifici disponibili;
- l’ampiezza dell’incertezza scientifica.
Non va dunque proposto in base a leggende metropolitane, stregonerie mediatiche o certezze che risultano tali solo perchè in molti vi prestano fede. Nell’epoca di Internet le informazioni corrono; in certi casi corrono di più quelle farlocche di quelle validate scientificamente. I Medici veterinari devono prestare la massima attenzione per evitare di essere a loro volta usati come “testimonial” di banalità e bufale, riducendo la creditibiltà della categoria. D’altra parte, come tutte le categorie, anche i veterinari avranno la loro quota di”maghi e fattucchiere”.
Principio di precauzione secondo la definizione UE:
Il principio di precauzione permette di reagire rapidamente di fronte a un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale, ovvero per la protezione dell’ambiente. Infatti, nel caso in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio, il ricorso a questo principio consente, ad esempio, di impedire la distribuzione dei prodotti che possano essere pericolosi ovvero di ritirare tali prodotti dal mercato.
ATTO
Comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2000, sul ricorso al principio di precauzione [COM(2000) 1 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].
SINTESI
Il principio di precauzione è citato nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Tuttavia, nella pratica, il campo di applicazione del principio è molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale.
Pertanto, la presente comunicazione stabilisce una serie di orientamenti comuni relativi all’applicazione del principio di precauzione.
La definizione deve anche avere un impatto positivo a livello internazionale, al fine di garantire un livello appropriato di protezione dell’ambiente e della salute nei negoziati internazionali. Infatti, tale principio è stato riconosciuto da varie convenzioni internazionali e figura in special modo nell’Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Il ricorso al principio di precauzione
Secondo la Commissione, il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza.
Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell’analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla fase di presa di decisione.
La Commissione sottolinea che il principio di precauzione può essere invocato solo nell’ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria.
Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce tre condizioni, ossia:
- l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi;
- la valutazione dei dati scientifici disponibili;
- l’ampiezza dell’incertezza scientifica.
Le misure di precauzione
Le autorità incaricate della gestione del rischio possono decidere di agire o di non agire, in funzione del livello di rischio. Se il rischio è alto, si possono adottare varie categorie di misure. Si può trattare di atti giuridici proporzionati, del finanziamento di programmi di ricerca, di misure d’informazione al pubblico, ecc.
Orientamenti comuni
Tre principi specifici devono sottendere il ricorso al principio di precauzione:
- una valutazione scientifica la più completa possibile e la determinazione, nella misura del possibile, del grado d’incertezza scientifica;
- una valutazione del rischio e delle conseguenze potenziali dell’assenza di azione;
- la partecipazione di tutte le parti interessate allo studio delle misure di precauzione, non appena i risultati dalla valutazione scientifica e/o della valutazione del rischio sono disponibili.
Inoltre, i principi generali della gestione dei rischi restano applicabili allorché il principio di precauzione viene invocato. Si tratta dei cinque seguenti principi:
- la proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato;
- la non discriminazione nell’applicazione delle misure;
- la coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi;
- l’esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall’azione o dall’assenza di azione;
- il riesame delle misure alla luce dell’evoluzione scientifica.
(fonte: EUR-Lex)
Alla luce di quanto sopra, auspichiamo che i processi decisionali basati su evidenze scientifiche restino tali e non si cada invece nel “furor popolare” quando si devono assumere decisioni impattanti sul futuro delle prossime generazioni.
Angelo Troi – SIVeLP