25/06/2015 Editoriali3 Minuti

Consiglio di Stato contro i “corsifici” per veterinari

Sivelp

La vicenda è una di quelle già viste tante volte.

Una Regione pone limiti all’esercizio della professione medico veterinaria con propri strumenti legislativi e questo viola il sacrosanto diritto di un veterinario laureato ed iscritto all’albo professionale all’esercizio della professione.

 

Nel caso specifico i requisiti richiesti erano esperienza e specifico corso formativo, in pratica i soliti corsi cui siamo ben abituati. Corsi che spesso suscitano l’illusione di entrare in elenchi privilegiati e quindi avere maggiori possibilità di lavorare, senza comunque alcuna garanzia che il corso pagato corrisponda ad un impiego remunerativo.

Si arriva dunque al Consiglio di Stato, che legifera in favore della validità del titolo di abilitazione professionale, ritenendo non ragionevole stabilire ulteriori criteri (esperienza pluriennale o corsi vari) per l’accesso al mercato del lavoro trattandosi professionisti laureati, che hanno superato l’esame di Stato, abilitati all’esercizio della professione e regolarmente iscritti all’albo.

Il Consiglio di Stato stabilisce che non possono essere introdotti criteri ulteriori e che “proprio l’istituzione degli albi professionali è finalizzata a garantire il grado di professionalità e di corredo di cognizioni per l’espletamento di prestazioni o di servizi nelle materie di competenza”.

SIVeLP ha da sempre sostenuto che il Medico veterinario laureato, abilitato ed iscritto all’Albo deve poter esercitare la professione senza ulteriori limitazioni e quindi la sentenza non può che compiacerci. Va rilevato che il Sindacato ritiene restrittivi della libertà di esercizio professionale anche tutti i vari “elenchi” che ben oltre la semplice funzione informativa, rientrano appieno nella fattispecie contestata nella sentenza alla Regione e sono percepiti dal pubblico come liste esclusive di chi può esercitare certe materie, viceversa di competenza di tutti i Colleghi.

Ora ci aspetteremmo che chi ha promosso l’azione legale nella citata sentenza (FNOVI) prendesse atto della contraddizione, mantenendo i principi che le toghe hanno rimarcato anche quando il “promotore” degli elenchi è diverso (vedasi il caso del VETERINARIO AZIENDALE, in particolare la legge già approvata in Friuli Venezia Giulia).

La coerenza è il fondamento della virtù, affermava Sir Francis Bacon.

*Una piccola nota per i Colleghi: la sentenza riporta la formula “spese compensate”: significa che chi ha vinto la causa deve comunque pagare metà dei costi! Sicuramente molti Colleghi non sapevano di aver contribuito direttamente con la loro iscrizione all’Albo a questa importante vittoria.   Auspichiamo sempre che queste voci siano rese note a tutti noi nei bilanci.  Viva la trasparenza!

SIVeLP

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