Secondo l’art. 10 dell’attuale Codice Deontologico Veterinario del 15/11/2019 “E’ dovere del Medico Veterinario curare costantemente nel corso della vita professionale, l’aggiornamento professionale veterinario della propria preparazione e la formazione continua, conservando e accrescendo le conoscenze e le competenze tecnico-scientifiche, etico-deontologiche e gestionali-organizzative con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.
È inoltre dovere dello stesso informarsi in merito all’attualità e all’evoluzione professionale ed essere a conoscenza di norme, di leggi e di atti regolamentari di interesse medico veterinario.”
Deontologia e Formazione Continua
Il Medico Veterinario, quando richiesto dall’Ordine professionale di appartenenza e in tutti i casi di interesse disciplinare, ove vengano ipotizzate condizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale, deve documentare compiutamente l’attività di aggiornamento svolta.
Obblighi Legislativi e Normativa di Riferimento
Tale dovere di aggiornamento, in conformità alla previsione legislativa di cui all’art. 7 del D.P.R. 07/08/2012, n. 137 regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, richiede una specifica preparazione sia in relazione a conoscenze tecnico scientifiche, sia a conoscenze e competenze deontologiche ed organizzative. È prevista anche la conoscenza del quadro normativo all’interno del quale il professionista svolge la propria attività.
Sistemi di Valutazione dell’Aggiornamento Professionale veterinario
L’art. 7 recita: “Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale”.
Definisce inoltre la necessità di emanare da parte dei Consigli Nazionali degli Ordini un Regolamento che disciplini le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e stabilisce l’esigenza di dare un criterio di misurazione di tale obbligo come ben evidenziato dalla frase “il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua”.
Dicotomia Formativa ECM e SPC
All’ampliamento degli ambiti nei quali è richiesta e doverosa a fini deontologici la continua implementazione di conoscenze scientifiche e non, seppur con ritardo rispetto alle tempistiche indicate dal DPR 137/2012, nel febbraio 2020 ha fatto seguito la previsione di assolvimento dell’obbligo di aggiornamento secondo quanto definito dal Regolamento FNOVI per la valutazione dell’aggiornamento professionale veterinario in medicina veterinaria.
Secondo quanto definito dall’articolo 2 del regolamento, la FNOVI riconosce:
- a) l’educazione continua in medicina veterinaria – Sistema ECM;
- b) l’attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali che non risultasse già valorizzata nel sistema ECM, riconducibile all’espressione Sviluppo Professionale Continuo (SPC).
Alla luce di quanto sopra è legittimo evidenziare la seguente dicotomia:
Il sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) oggettiva la misurazione della formazione continua, ma non è sinonimo di aggiornamento professionale veterinario e di quest’ultimo non ne ricomprende tutte le forme, espressioni ed erogazioni possibili ed esistenti.
Il sistema Sviluppo Professionale Continuo (SPC) rimedia all’attuale offerta ECM che risulta solo parzialmente idonea a garantire il soddisfacimento degli obblighi”.
Allo stato attuale, pacifica la riconducibilità della professione veterinaria all’ambito delle professioni sanitarie, l’obbligo deontologico di aggiornamento scientifico e non (obbligo che si prescrive nel termine quinquennale) viene assolto dal veterinario mediante più forme misurabili e verificabili, tra cui spiccano il sistema ECM e il sistema Sviluppo Professionale Continuo (SPC), che rappresentano quindi ambiti complementari e non alternativi ai fini di una aggiornata formazione professionale.
In termini normativi siamo, dunque, di fronte ad un doppio binario di formazione continua riconosciuta: da un lato quella destinata ai professionisti sanitari che operano per conto del sistema sanitario nazionale, anche se in regime libero professionale (ECM), dall’altro, quella introdotta dalla riforma degli ordinamenti professionali alla quale sono tenuti tutti gli altri iscritti agli Albi (SPC ed ECM).
Maria Paola Cassarani
Luca Bevilacqua
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