Anagrafe canina e Passaporto Europeo per cani, gatti e furetti (Regolamento CE n. 998/2003) – Nota del Ministro della Salute
Si riporta di seguito la nota del Ministro della Salute Prot. DGVA/10/18347-P del 14/06/2004 concernente le informazioni utili fornite per l’attivazione del passaporto europeo per cani, gatti e furetti onde consentirne l’utilizzazione a decorrere dal 3 luglio 2004. Nota Prot. DGVA/10/18347-P del 14/06/2004 Anagrafe Canina e Regolamento (CE) n.998/2003), concernente il Passaporto Europeo …
Si riporta di seguito la nota del Ministro della Salute Prot. DGVA/10/18347-P del 14/06/2004 concernente le informazioni utili fornite per l’attivazione del passaporto europeo per cani, gatti e furetti onde consentirne l’utilizzazione a decorrere dal 3 luglio 2004. Nota Prot. DGVA/10/18347-P del 14/06/2004 Anagrafe Canina e Regolamento (CE) n.998/2003), concernente il Passaporto Europeo per cani, gatti e furetti. La Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti di questo Ministero della Salute, ha attuato diversi incontri con i rappresentanti Veterinari e Tecnici degli Assessorati alla Sanità di codeste Regioni e Province autonome, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all’oggetto. I lavori concernenti l’Anagrafe Canina Nazionale proseguono proficuamente ed approfonditamente. tuttavia nel corso delle recenti riunioni, (Roma 3 febbraio 2004, Bologna 26 febbraio 2004, Torino 9 marzo 2004 e Roma 16 aprile 2004) è apparsa evidente la necessità di procedere con immediatezza all’applicazione del Regolamento (CE) n. 998/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 13/06/2003, n. L 146. che entrerà in vigore a decorrere dal 3 luglio 2004. Detto Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati Membri ed in provenienza dai Paesi terzi. In applicazione di tale Regolamento la Commissione UE, con Decisione 2003/803 CE del 26 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27/11/2003, n. L 312, ha individuato il modello di Passaporto che deve accompagnare cani, gatti e furetti movimentati al seguito di viaggiatori nell’ambito del territorio comunitario. Nel corso delle succitate riunioni concernenti l’Anagrafe Canina Nazionale, sono stati opportunamente valutati anche gli aspetti applicativi della normativa comunitaria summenzionata. Al fine di facilitare l’attivazione delle procedure concernenti la fase di prima applicazione del Regolamento stesso, si è ritenuto opportuno fornire in modo uniforme, per tutte le Autorità amministrative e e tecniche del territorio, le indicazioni di seguito riportate. Si sottolinea tuttavia la necessità di attivarsi con urgenza per la realizzazione tipografica dei libretti di Passaporto al fine di effettuarne la distribuzione entro la fine del mese di giugno p.v. ai servizi veterinari delle ASL i quali, a loro volta, dovranno premurarsi di distribuirli ai Medici Veterinari autorizzati per la compilazione dei passaporti di che trattasi, onde consentirne l’utilizzazione entro la data prevista dal 3 luglio 2004. La stampa del Passaporto deve essere commissionata da ciascuna Regione in rapporto alla reale necessità numerica degli animali da trasportare al seguito del viaggiatore, nella forma tipografica standard ed ogni pagina, predefinita dalla Decisione suddetta, deve riportare il numero di passaporto così composto 1) ISO Stato + ISTAT Regione + numero progressivo di nove cifre individuato secondo le modalità di ciascuna Regione. Esempio per la Regione Lazio: IT 12 000000429. Il Passaporto prodotto dalle Regioni, deve essere redatto in lingua italiana ed inglese, (al riguardo si fa presente che il relativo schema è già stato messo a disposizione di codesti uffici per posta elettronica). La legalizzazione viene effettuata dal Medico Veierinario ufficiale della ASL, in modo che i passaporti possano essere utilizzati per i movimenti dei suddetti animali al di fuori della Comunità. Il Passaporto sostituisce tutte le altre certificazioni per la movirnentazione all’interno della comunità e quello dei cani è registrato sulla banca dati dell’Anagrafe Canina Centralizzata. Ai fini della vaccinazione antirabbica e dell’impianto del microchip, il Medico Veterinario ambulatoriale, dietro presentazione di apposita richiesta, va autorizzato secondo le modalità ritenute valide da ciascuna Regione. A tale proposito si deve garantire: 1) l’obbligo di comunicazione per le vaccinazioni, ai sensi del regolamento di polizia veterinaria, con rilascio del modello 12; 2) la conservazione dei vaccini con il mantenimento costante della temperatura di refrigerazione (da +2 a +6 °C); 3) il possesso del Lettore ottico per microchips, anche in considerazione che dal 10 gennaio 2005 sarà obbligatoria l’applicazione del microchip, come sistema di identificazione per tutti i cani. Si precisa che nelle pagine 8 e 9 del passaporto. relative alla titolazione di anticorpi neutralizzanti il virus della rabbia, per Veterinario autorizzato deve intendersi il Veterinario ufficiale che ratifica l’esito delle analisi. I codici dei microchips sono registrati presso la Regione ed è confermata la validità del periodo di transizione per la identificazione tramite tatuaggio. Si auspica che le SS.LL. diano precise disposizioni affinché si possano conseguire i risultati programmati durante le riunioni sopra indicate, attivando le procedure necessarie per la stampa del Passaporto europeo entro i termini previsti. E’ infine necessario ribadire l’importanza della massima divulgazione delle informazioni di cui sopra. IL MINISTRO
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