Animali: entra in vigore la Legge Brambilla, tutela penale rafforzata

Dal 1° luglio 2025 è in vigore la Legge n. 82 del 6 giugno 2025 (“Legge Brambilla”), che introduce modifiche sostanziali al Codice penale, al codice di procedura penale e ad altre normative al fine di rafforzare la tutela degli animali in quanto esseri senzienti.
Cambio di paradigma: tutela diretta dell’animale
Il Titolo IX‑bis del Libro II del codice penale cambia nome: da “Delitti contro il sentimento per gli animali” a “Delitti contro gli animali”, indicando che l’oggetto di tutela non è più il sentimento umano, ma gli animali stessi come soggetti con diritti.
Principali novità e inasprimenti
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Uccisione di animali (art. 544‑bis)
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Reclusione fino a 4 anni + multa fino a 60.000 €.
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Per sevizie o sofferenze volontarie: pena aumentata.
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Maltrattamento (art. 544‑ter)
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Reclusione da 6 mesi a 2 anni cumulata con multa (5.000–30.000 €).
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Spettacoli con sevizie (art. 544‑quater)
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Multa raddoppiata: da 15.000 a 30.000 €.
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Combattimenti tra animali (art. 544‑quinquies)
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Pena da 2 a 4 anni di reclusione + multa fino a 160.000 €.
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Aggravanti comuni (art. 544‑septies)
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Pena aumentata fino a un terzo se il reato è commesso in presenza di minori, contro più animali o diffuso online.
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Abbandono (art. 727)
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Ammenda minima innalzata a 5.000 €.
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Traffico illecito e pellicce di gatto
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Sanzioni maggiorate per import/export illegale.
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Divieto assoluto di pelli e pellicce di felino domestico per fini commerciali.
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Procedure e responsabilità
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Sequestro e confisca: introduzione dell’art. 260‑bis c.p.p., che consente l’affido definitivo degli animali, con cauzione obbligatoria e controlli antimafia per recidivi.
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Divieto di abbattimento o vendita: anche senza sequestro, l’indagato non può eliminare o alienare l’animale durante il procedimento.
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Responsabilità delle persone giuridiche (art. 25 dlgs. 231/2001): le società e associazioni possono essere sanzionate per reati contro gli animali.
Implicazioni e prospettive
La riforma segna un punto di svolta dopo oltre vent’anni dal primo intervento (legge 189/2004), e allinea l’Italia al principio europeo secondo cui gli animali sono esseri senzienti. Tuttavia, il suo successo dipenderà in larga misura dalla concreta attuazione sul piano giudiziario, dalla formazione degli operatori e dal coordinamento tra forze di polizia .
✅ In sintesi (tabella illustrativa)
| Aspetto | Cosa cambia |
|---|---|
| Titolazione normativa | Animali tutelati come soggetti senzienti |
| Pene maggiori | Fino a 4 anni + fino a € 60.000 di multa |
| Aggravanti nuove | presenza di minori, diffusione online, più vittime |
| Misure procedurali | Affido definitivo, divieto di alienazione |
| Responsabilità enti | Possono essere sanzionati penalmente e amministrativamente |
