09/07/2011 Leggi & Fisco78 Minuti

BOZZA di RIFORMA 281

Sivelp

XII Commissione – Mercoledì 29 giugno 2011 SEDE REFERENTE Mercoledì 29 giugno 2011. – Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini. La seduta comincia alle 14.40. Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli …

XII Commissione – Mercoledì 29 giugno 2011 SEDE REFERENTE Mercoledì 29 giugno 2011. – Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini. La seduta comincia alle 14.40. Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo. (Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2011. Gianni MANCUSO (PdL), relatore, illustra una proposta di testo unificato, elaborata dal Comitato ristretto, che propone di adottare come testo base per il prosieguo dell’esame (vedi allegato). In proposito, osserva che il Comitato si è riunito numerose volte, nell’arco di diversi mesi, e, dopo avere svolto un ciclo di audizioni di associazioni ed esperti del settore, è giunto a elaborare un testo particolarmente ricco e articolato, su cui si è registrata una convergenza abbastanza ampia. Purtroppo, la Conferenza delle regioni e delle province autonome non ha sin qui dato la propria disponibilità per un’audizione ed è stata, pertanto, invitata a trasmettere una memoria scritta. Rileva, infine, come il testo proposto recepisca e valorizzi quanto contenuto in numerose ordinanze del Governo, con l’intento di stabilizzare norme che hanno per loro natura carattere straordinario e provvisorio. Laura MOLTENI (LNP), poiché, come ha ricordato il relatore, non è stato ancora acquisito il parere delle regioni, chiede di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta. Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e da tutto il Comitato ristretto. Negli ultimi anni è divenuta evidente la necessità di aggiornare la legge n. 281 del 1991. Giudica positivamente il fatto che il testo elaborato dal Comitato ristretto proceda a tale aggiornamento recependo e valorizzando il contenuto delle ordinanze adottate dal Governo, che hanno sin qui dato buoni frutti e riscosso ampi consensi. Si dichiara, pertanto, favorevole all’adozione del testo elaborato dal Comitato come testo base per il prosieguo dell’esame, secondo quanto proposto dal relatore. Lucio BARANI (PdL), nell’annunciare, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sull’adozione del testo elaborato dal Comitato ristretto come testo base, chiede alla presidenza di concedere un tempo congruo per la presentazione degli emendamenti. Anna Margherita MIOTTO (PD), premesso che, in linea di principio, su questioni che investono la competenza legislativa concorrente delle regioni, sarebbe sempre utile acquisirne il parere, fa presente che sarebbe altresì utile conoscere l’orientamento di tutti i gruppi sulla proposta del relatore. Vincenzo D’ANNA (IRNP) si associa alla dichiarazione di voto favorevole dell’onorevole Barani. Giuseppe PALUMBO, presidente, precisa, rivolto all’onorevole Miotto, che la Commissione cerca sempre di acquisire il punto di vista delle regioni sui provvedimenti al suo esame, ma non può interromperne l’esame sine die quando le regioni ritengano di non comunicare la loro posizione. Carlo CICCIOLI (PdL), intervenendo a titolo personale, stigmatizza i frequenti rinvii che caratterizzano i lavori della Commissione, che invita a procedere senz’altro all’adozione del testo base. Paola BINETTI (UdCpTP) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sull’adozione del testo elaborato dal Comitato ristretto come testo base. Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell’esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Giuseppe PALUMBO, presidente, propone, infine, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 del 14 luglio 2011. ALLEGATO Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo. TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE NUOVE NORME IN MATERIA DI ANIMALI D’AFFEZIONE E DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA Art.1. (Princìpi e finalità). 1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, proteggendone la salute e il benessere e rispettando le loro caratteristiche biologiche ed etologiche. 2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge, in considerazione del contributo degli animali d’affezione alla qualità della vita umana e del loro valore per la società, reca norme per la tutela della salute e del benessere psico-fisico degli animali d’affezione, al fine di favorire la loro convivenza con gli esseri umani, di garantire il rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica, di promuovere la diffusione della cultura del possesso responsabile e di disciplinare il controllo delle popolazioni di animali, nonché al fine di prevenire e contrastare il randagismo. Art. 2. (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge si definiscono: a) animale d’affezione: cani o gatti, tenuti o destinati ad essere tenuti dall’uomo, per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione; b) responsabile di un animale d’affezione: il proprietario o il detentore che ne risponde civilmente o penalmente; c) adozione: cessione definitiva dell’animale d’affezione ad un soggetto che se ne assume la cura, dando garanzie di buon trattamento; d) attività economiche con animali d’affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale, quale la gestione di pensioni per animali d’affezione, di negozi di vendita di animali d’affezione, l’attività di toelettatura, dog-sitter e cat-sitter, l’attività di educazione e di addestramento di cani, l’attività di allevamento o cessione a titolo oneroso di uno o più animali d’affezione; e) allevamento di cani e gatti: attività finalizzata alla riproduzione o alla crescita di cani e gatti, a scopo commerciale; f) animale randagio: cane o gatto vagante sul territorio, non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile ad un proprietario; gli animali randagi non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazione; g) associazioni riconosciute: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, aventi come finalità la protezione degli animali; h) servizio veterinario pubblico: il servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio; i) canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi recuperati, soccorsi sul territorio o sospetti di rabbia; j) rifugio: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria della adozione; k) anagrafe degli animali d’affezione: le anagrafi canine e feline contenenti l’insieme degli identificativi elettronici e dei dati anagrafici dell’animale d’affezione e di quelli del suo proprietario in un sistema informatizzato; l) colonia felina: gruppo di gatti che vive abitualmente in un determinato territorio, censito dal comune ed accudito da associazioni riconosciute o da privati cittadini; m) cane libero accudito: cane che vive abitualmente in un determinato territorio, che ha abitudini stanziali, nonché assenza di comportamenti aggressivi; n) organizzazioni veterinarie: società scientifiche veterinarie e associazioni professionali veterinarie presenti in una o più regioni; o) medico veterinario «esperto» in medicina comportamentale: medico veterinario «esperto» in medicina comportamentale come definito dalle linee guida della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani; p) cane di comprovata pericolosità: cane che compie due episodi di morsicatura a persone o cani oppure un singolo episodio che abbia determinato lesioni a persone con prognosi superiore ai 20 giorni. Art. 3. (Doveri e compiti del responsabile di animali d’affezione). 1. Il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l’animale e a farlo registrare nell’anagrafe canina o felina, entro il secondo mese di vita o entro 30 giorni dall’entrata in possesso, nei modi indicati al successivo articolo 4, comma 1. Il medesimo obbligo grava sui responsabili di canili e gattili sanitari, di colonie feline, di rifugi e di allevamenti. I gatti appartenenti alle colonie feline sono identificati e iscritti nell’anagrafe felina a nome del Comune nel quale è ubicata la colonia. 2. Il responsabile di un animale d’affezione è tenuto a garantire la salute e il benessere dell’animale. 3. Il responsabile di un animale d’affezione, ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o lesioni a persone, animali o cose, deve adottare le seguenti misure: a) assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dell’animale d’affezione che intende detenere; b) non affidare l’animale d’affezione a persone che non siano in grado di gestirlo; c) provvedere alla sua cura, garantendo un adeguato riparo dalle intemperie e dalle condizioni climatiche avverse, e fornirgli adeguate cure sanitarie, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici e garantendogli adeguati interventi di prevenzione e assistenza medico veterinaria; d) controllare l’attività riproduttiva dell’animale d’affezione, attraverso la sterilizzazione chirurgica; qualora non si proceda alla sterilizzazione chirurgica deve essere garantito il benessere dei riproduttori e delle cucciolate; e) portare con sé il documento di cui all’articolo 4, comma 4, quando conduce l’animale d’affezione in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed esibirlo a richiesta dell’autorità competente. Ove l’autorità competente accerti che il responsabile non abbia con sé il documento, il responsabile medesimo è tenuto a esibirlo entro 3 giorni presso l’ufficio dell’autorità che ha effettuato il controllo. 4. Il responsabile di un cane deve, inoltre, adottare le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio, di misura adeguata a garantire l’incolumità del cane, delle persone e di altri animali, durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; c) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali; d) in caso di manifestazioni di un comportamento pericoloso per l’incolumità delle persone o di animali consultare il medico veterinario curante o il servizio veterinario pubblico; se la valutazione clinica del caso lo richieda consultare un medico veterinario «esperto» in medicina comportamentale, informando altresì il servizio veterinario pubblico; e) adottare ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e per prevenire l’aggressione di persone o animali; f) prevenire con la sterilizzazione la nascita di cuccioli ove il responsabile non possa garantire quanto previsto al comma 3, lettera c); tale misura non si applica ai gestori di allevamenti; g) raccogliere le feci del cane in ambito urbano e avere con sé sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta delle stesse. 5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b) e g) del presente articolo non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone disabili e ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e ai Vigili del fuoco, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani individuate con proprio atto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, solo durante lo svolgimento delle attività istituzionali. 6. È vietato allontanare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima dei 60 giorni di vita, fatta eccezione per il caso di pericolo per la salute dei cuccioli o della madre, certificati da un medico veterinario. 7. È vietata la vendita o la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti di età inferiore ai 60 giorni, nonché di cani e gatti non identificati e registrati in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4. 8. Il proprietario di un animale d’affezione, iscritto all’anagrafe, in caso di cessione dello stesso, deve darne comunicazione al servizio veterinario pubblico entro 10 giorni. Chi riceve l’animale deve ottemperare alla registrazione prevista al comma 1, entro il termine di 10 giorni. 9. In caso di smarrimento di un animale d’affezione il proprietario è tenuto, entro il termine di 3 giorni dalla data dello smarrimento, a darne comunicazione scritta al servizio veterinario pubblico, fornendo tutti i dati utili per il ritrovamento. Art. 4. (Anagrafe degli animali d’affezione e banca dati nazionale). 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dell’anagrafe felina, ai fini dell’identificazione e della registrazione di cui all’articolo 3, comma 1. Per quanto riguarda l’anagrafe canina resta ferma la normativa vigente. 2. L’identificazione e la registrazione di cui all’articolo 3, comma 1, sono effettuate, rispettivamente, mediante inoculazione sottocutanea di un microchip e contestuale iscrizione dell’animale d’affezione nella relativa anagrafe regionale. 3. L’adempimento di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuato dal servizio veterinario pubblico o dai veterinari libero-professionisti accreditati, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Il servizio veterinario pubblico o il veterinario libero-professionista che provvede all’applicazione del microchip rilascia un documento attestante l’iscrizione nell’anagrafe canina o felina che accompagna l’animale in tutti i trasferimenti di proprietà, denominato carta d’identità dell’animale d’affezione. 5. I veterinari libero-professionisti, nell’espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza e la leggibilità del microchip e, nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, devono provvedere all’inoculazione del microchip o, in caso di rifiuto da parte del proprietario, informare per iscritto il servizio veterinario pubblico. 6. È istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una banca dati nazionale, nella quale sono raccolti i dati delle anagrafi canine e feline regionali e alla quale possono accedere i servizi veterinari pubblici e i veterinari libero-professionisti autorizzati. 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la confluenza dei dati delle anagrafi canine e feline regionali nella banca dati istituita ai sensi del comma 6, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Il microchip di identificazione dei cani e dei gatti può essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti che siano stati iscritti in un apposito registro istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero della salute. All’atto dell’iscrizione nel registro dei produttori e dei distributori di microchip, il ministero della salute assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici. È vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal ministero della salute. 9. I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai veterinari libero professionisti accreditati presso il Servizio sanitario nazionale e alle facoltà di Medicina veterinaria che abbiano un ambulatorio aperto al pubblico. 10. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti. 11. La polizia municipale, i servizi veterinari pubblici e i medici veterinari libero professionisti accreditati devono fornirsi di dispositivi di lettura dei microchip ISO compatibili entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 5. (Soccorso di animali). 1. Chiunque rinviene animali d’affezione feriti è tenuto a darne segnalazione al servizio veterinario pubblico e alla polizia locale ovvero ai numeri del soccorso pubblico di emergenza, che devono essere comunicati al Prefetto e resi noti al pubblico attraverso i canali di informazione. Il servizio veterinario pubblico e la polizia locale provvedono con propri mezzi o mediante l’ausilio di altri enti, pubblici o privati convenzionati, ad un pronto intervento. 2. In caso di incidente comunque ricollegabile al comportamento dell’utente della strada si applicano le disposizioni di cui al comma 9-bis dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Art. 6. (Decesso ed eutanasia). 1. Il proprietario dell’animale d’affezione o il gestore di rifugio, in caso di decesso dell’animale, è tenuto a segnalarlo al servizio veterinario pubblico, ai fini della cancellazione dall’anagrafe degli animali d’affezione, in forma scritta entro 15 giorni dall’evento. 2. Gli animali d’affezione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi unicamente da un medico veterinario, con farmaci ad azione eutanasica, previa analgesia ed anestesia profonda nei casi di: a) animale gravemente malato e sofferente con prognosi infausta certificata da un medico veterinario; b) cane dichiarato comprovatamente pericoloso per l’incolumità pubblica in base alla certificazione emessa ai sensi dell’articolo 9, comma 3. 3. Le carcasse degli animali d’affezione deceduti sono smaltite ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 ovvero sotterrati presso le strutture di cui all’articolo 22 della presente legge o seppelliti in terreni di privati cittadini o in aree individuate a tale scopo dal comune di appartenenza, previa autorizzazione del servizio veterinario pubblico. Art. 7. (Attività di prevenzione e controllo delle morsicature). 1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per la prevenzione delle morsicature, con il compito di valutare i dati riguardanti le morsicature da parte di animali ai danni di esseri umani e formulare proposte al fine di prevenirle. 2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da almeno un medico veterinario designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un medico veterinario designato dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, un medico veterinario «esperto» in medicina comportamentale designato dalla Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani, un medico veterinario «esperto» in epidemiologia nominato dal Ministro della salute, un medico veterinario designato dalle organizzazioni veterinarie definite all’articolo 2, lettera n), e da un medico veterinario designato dalle associazioni riconosciute di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g). 3. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle rispettive competenze, garantiscono la prevenzione e il controllo delle morsicature e trasmettono i dati relativi alla Commissione nazionale di cui al comma 1. 4. I criteri e i parametri per la valutazione e classificazione del rischio dei cani morsicatori sono indicati con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 5. La Commissione riferisce periodicamente al Ministro sui risultati dell’attività svolta. Art. 8. (Formazione). 1. Una quota delle risorse, non superiore al 10 per cento del totale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 434, stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è destinata alla formazione di medici veterinari del Servizio sanitario nazionale in materia di comportamento e benessere degli animali. 2. Per l’accesso al ruolo di veterinario dirigente di 1o e 2o livello dell’area funzionale C (Benessere degli animali, igiene urbana veterinaria, igiene degli allevamenti, produzione zootecnica) del Servizio sanitario nazionale sono previste prove di valutazione in materia di comportamento, benessere degli animali d’affezione e legislazione a tutela degli animali. 3. Gli studenti del corso di laurea in Medicina veterinaria possono acquisire crediti formativi per attività formative svolte presso canili o gattili sanitari o rifugi che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le facoltà di Medicina veterinaria. Art. 9. (Valutazione del rischio e intervento terapeutico comportamentale). 1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario pubblico. 2. Il servizio veterinario pubblico sottopone a controllo i cani responsabili di morsicature o aggressioni e, nel caso di sospetta pericolosità, definisce le misure di prevenzione e l’eventuale intervento terapeutico comportamentale e farmacologico da adottare, avvalendosi di medici veterinari «esperti» in medicina comportamentale, con spese a carico del responsabile dell’animale. 3. Il servizio veterinario pubblico, al termine dell’intervento terapeutico comportamentale, conferma, revoca o modifica le prescrizioni inizialmente impartite. In caso di cane comprovatamente pericoloso e di conseguente conferma delle prescrizioni impartite, emette apposito certificato, attestante il rischio elevato per l’incolumità pubblica dell’animale, di seguito denominato certificato di comprovata pericolosità. 4. Il sindaco, qualora il servizio veterinario pubblico accerti l’incapacità di gestione del cane da parte del responsabile, adotta un provvedimento di confisca amministrativa. 5. Il responsabile dell’animale ha la facoltà di rinunciare temporaneamente alla custodia del cane sottoposto ad intervento terapeutico comportamentale ed è obbligato a sostenerne le spese, sino al momento di un eventuale trasferimento di proprietà. 6. Il responsabile di un cane per il quale è stato emesso certificato di comprovata pericolosità può altresì rinunciare alla proprietà dell’animale. In tal caso l’animale è affidato, a spese del proprietario, ad apposite strutture gestite da associazioni riconosciute, che garantiscono l’incolumità delle persone e degli altri animali, nonché le condizioni di benessere dell’animale e del suo recupero. 7. I servizi veterinari pubblici devono tenere un registro aggiornato dei cani per i quali è stato emesso certificato di comprovata pericolosità. 8. Le previsioni del presente articolo si applicano anche ai cani randagi. 9.I servizi veterinari pubblici in collaborazione con gli Ordini professionali dei medici veterinari e le facoltà di medicina veterinaria organizzano corsi di formazione per i proprietari o detentori di cani per i quali sia stato emesso certificato di comprovata pericolosità ai sensi dell’articolo 9, comma 3 Il comune nomina come responsabile scientifico del percorso formativo un medico veterinario esperto in medicina comportamentale. I comuni, unitamente ai servizi veterinari pubblici, possono delegare l’attività di organizzazione dei corsi formativi ai soggetti sopracitati, che deve essere comunque sottoposta a supervisione da parte del Servizio veterinario pubblico, che rilascia al proprietario o al detentore apposito patentino. Il costo dei corsi di formazione è interamente a carico dei proprietari dei cani. Art. 10. (Canili e gattili sanitari). 1. I responsabili dei canili e gattili sanitari, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera i), provvedono a: a) le cure e le terapie necessarie, ivi inclusi la profilassi vaccinale e antiparassitaria nonché eventuali interventi chirurgici, anche avvalendosi delle strutture medico-veterinarie già esistenti nel territorio; b) la verifica della presenza del microchip negli animali di proprietà rinvenuti vaganti, nonché la comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento dell’animale, entro tre giorni dall’evento, al fine della riconsegna; c) l’applicazione del microchip e la contestuale registrazione in anagrafe degli animali randagi a nome del Comune dove sono stati rinvenuti se non risultino di proprietà di un privato cittadino; d) gli interventi di sterilizzazione sugli animali, di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), ai fini del controllo della popolazione canina e felina. 2. Gli animali non reclamati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data dell’ingresso nel canile o gattile sanitario, possono essere dati in adozione, previo intervento di sterilizzazione di cui al comma 1, lettera d), a privati, ad associazioni riconosciute o a rifugi, che diano garanzie di buon trattamento. 3. Gli animali nei canili e gattili sanitari devono rimanere per il tempo necessario agli adempimenti di cui al comma 1, comunque non oltre 40 giorni, ed essere quindi trasferiti, entro 40 giorni dal ritrovamento, nei rifugi. 4. I canili e i gattili sanitari hanno funzione di osservatorio epidemiologico delle malattie a carattere zoonosico e proprie delle specie ricoverate. 5. Il Ministero della salute con proprio decreto, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari, per i quali ciascun animale deve disporre, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, di almeno 8 metri quadrati di spazio calpestabile di cui almeno il 50 per cento coperto e ciascun canile o gattile non deve superare la capienza di 200 animali detenuti. 6. Chiunque rinvenga animali randagi è tenuto a comunicarlo tempestivamente al servizio veterinario pubblico o agli organi di pubblica sicurezza. 7. Presso i canili e i gattili sanitari deve essere garantito un servizio di pronto soccorso 24 ore su 24, anche tramite convenzioni con medici veterinari libero professionisti. 8. Presso i canili e i gattili sanitari deve essere assicurata la presenza di volontari di un’associazione riconosciuta di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g). Art. 11. (Rifugi). 1. I responsabili dei rifugi, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera j), provvedono a: a) ospitare gli animali provenienti dal canile o dal gattile sanitario e gli animali oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari o quelli i cui proprietari siano deceduti o non possano, temporaneamente o definitivamente, assolvere agli obblighi di cura, garantendone il benessere per favorirne il recupero, il reinserimento e la adozione a privati; b) incentivare e favorire la adozione da parte di privati degli animali ospitati, fornendo ai cittadini le opportune informazioni; c) organizzare visite guidate al fine di agevolare l’incontro tra i cittadini e gli animali ospitati in attesa di adozione; d) migliorare il benessere e la socializzazione degli animali ospitati tramite accordi con le associazioni riconosciute. e) stipulare convenzioni, a norma degli articoli 1, lettera c), e 2 del DM 26/03/2001, con il Ministero della giustizia, con il Presidente del Tribunale o con amministrazioni centrali dello Stato, aventi ad oggetto il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 D.Lgs. 274/2000. 2. I rifugi non possono ospitare più di 200 animali contemporaneamente e devono garantire a ciascun animale uno spazio minimo vitale di 10 metri quadrati a cane di cui almeno 3 provvisti di copertura. 3. Con il medesimo decreto di cui all’articolo 10, comma 5, sono stabiliti i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei rifugi. 4. I rifugi, al fine di favorire la adozione da parte di privati degli animali ospitati, pubblicizzano le attività e i servizi erogati e consentono l’ingresso quotidiano al pubblico. L’orario di apertura deve essere reso pubblico con mezzi idonei. 5. I rifugi devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria e devono avvalersi della collaborazione di un medico veterinario libero professionista accreditato, in qualità di direttore sanitario e all’occorrenza di un medico veterinario «esperto» in medicina comportamentale. 6. Presso i rifugi deve essere assicurata la presenza di volontari di un’associazione riconosciuta di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g). Art. 12. (Cane libero accudito). 1. Il comune, sentito il Servizio veterinario pubblico competente per territorio, riconosce come cane libero accudito il cane nei cui confronti non sia stato emesso un certificato di comprovata pericolosità e, previo accertamento della non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, lo affida alle associazioni riconosciute di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), le quali si assumono l’onere di alimentarlo in modo da non imbrattare il suolo pubblico, di provvedere alle principali esigenze etologiche e di controllarne le condizioni di salute, assicurandogli adeguata assistenza sanitaria. 2. Il cane libero accudito deve essere sterilizzato, curato e vaccinato dal Servizio veterinario pubblico che, per l’espletamento di tali attività, può stipulare convenzioni con medici veterinari libero professionisti o con strutture private accreditate presenti sul territorio. 3. Il cane libero accudito deve essere munito di microchip e iscritto all’anagrafe canina a nome del comune di appartenenza e portare una medaglietta di riconoscimento come cane libero accudito. Art. 13. (Affidamento degli animali d’affezione in caso di morte del proprietario). 1. In caso di decesso del proprietario di un animale d’affezione, il curatore testamentario, previo assenso dell’erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del Tribunale, ne attribuisce la custodia temporanea, fino alla devoluzione definitiva, all’onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il suo benessere. In mancanza di accordo, decide il Tribunale che provvede, altresì, sentiti gli enti e le associazioni individuati con Decreto del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice Penale, di cui al regio Decreto 28/05/1931, n. 601, per l’affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari. Art. 14. (Affidamento degli animali delle forze di polizia e delle forze armate). 1. Gli animali in dotazione alle Forze armate e di polizia, al termine del servizio,devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere, dando la priorità all’ex conduttore. Art. 15. (Compiti dei comuni). 1. Il sindaco è responsabile dei cani vaganti e ritrovati o catturati sul territorio del comune e ha l’obbligo di collocarli presso un rifugio, informandone il servizio veterinario pubblico, il sindaco è altresì responsabile delle colonie feline e dei gatti randagi. 2. I comuni, singoli o associati, provvedono al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di nuovi rifugi, avvalendosi delle risorse previste dalla presente legge. 3. I comuni, singoli o associati, gestiscono i rifugi direttamente o tramite convenzioni con associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), o con soggetti privati che devono garantire la presenza nella struttura di volontari delle associazioni riconosciute, preposti alla gestione delle adozioni dei cani e dei gatti. 4. I comuni adottano appositi regolamenti per la corretta detenzione degli animali di affezione nei rifugi. 5. I comuni, singoli o associati, provvedono ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione chirurgica. All’attuazione di tali piani i comuni provvedono con proprie risorse economiche. 6. I comuni possono deliberare, con proprio regolamento, l’istituzione di una tariffa comunale al cui pagamento sono tenuti i proprietari di cani e gatti e destinata al finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto del randagismo e dell’abbandono quali: incentivi per l’adozione di animali d’affezione, prestazioni medico-veterinarie di base erogate da medici veterinari liberi professionisti, in regime di convenzione con i comuni. Il regolamento che istituisce l’imposta determina l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti. 7. I comuni possono istituire un Albo in cui iscrivere i cittadini disponibili ad adottare contemporaneamente almeno tre cani o gatti provenienti da canili e gattili sanitari o rifugi. A coloro ai quali sono dati in adozione gli animali d’affezione il comune corrisponde un contributo per il pagamento delle spese sanitarie e del cibo. 8. I comuni costieri o rivieraschi devono individuare, mediante apposita cartellonistica e delimitazioni, una o più spiagge destinate agli animali d’affezione, che hanno accesso ad esse soltanto sotto la sorveglianza del responsabile. L’utilizzo di tali aree deve essere soggetto ad apposito regolamento. Art. 16. (Nuove norme in materia di ricovero di animali d’affezione). 1. I comuni, nelle procedure di affidamento ai rifugi del servizio di mantenimento e gestione di animali d’affezione, devono garantire livelli minimi per la loro tutela e benessere e non devono basarsi unicamente sulla procedura del massimo ribasso, ma devono tenere conto della qualità dei servizi e devono premiare la permanenza più breve possibile degli animali nelle strutture. In particolare deve essere assicurato che: a) la struttura individuata corrisponda ai requisiti tecnico-strutturali e gestionali individuati ai sensi dell’articolo 10, comma 5, previsti dalla presente legge; b) la struttura di cui alla lettera a) provveda alla restituzione dell’animale al proprietario; c) nella struttura individuata siano poste in essere attività che incentivino la adozione degli animali, nonché la pubblicizzazione dell’orario di apertura al pubblico che deve essere di almeno 3 giorni alla settimana di cui uno festivo per almeno 4 ore al giorno. 2. I comuni, nell’affidamento del servizio, sono tenuti a dare priorità alle strutture che: a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture insistenti sul proprio territorio o sul territorio provinciale o regionale; b) siano gestite o si avvalgano di servizi prestati da associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g). Art. 17. (Impiego di cibo residuo per animali). 1. Alle associazioni animaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), e ai responsabili dei rifugi che si rivolgono alle mense di amministrazioni pubbliche e a quelle di aziende private per la richiesta di distribuzione gratuita di prodotti alimentari da destinare esclusivamente all’alimentazione delle colonie feline e degli animali d’affezione ospitati presso i rifugi, si applica la legge 25 giugno 2003, n. 155. 2. I privati cittadini che accudiscono colonie feline, autorizzati dal comune dove si trovano le colonie medesime, possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, nel rispetto delle norme d’igiene pubblica, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati. Art. 18. (Attività economiche con animali d’affezione). 1. Le attività economiche con animali d’affezione, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera d), sono autorizzate dal sindaco del comune in cui l’attività si svolge, previo parere favorevole da parte del servizio veterinario pubblico, ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 2. Il servizio veterinario pubblico, nella fase istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria di cui al comma 1, accerta che i ricoveri e le aree destinate agli animali posseggano i requisiti igienico-sanitari, tecnici e gestionali, stabiliti con il decreto di cui all’articolo 10, comma 5, ed accerta altresì la presenza in essi di personale qualificato ad effettuare la custodia. 3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa partecipazione del richiedente ai corsi di formazione professionale, di cui al comma 4 del presente articolo. Nella autorizzazione sono indicate le quantità per singola specie detenibili contemporaneamente all’interno delle aree riservate all’attività. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche degli Ordini dei medici veterinari,delle organizzazioni veterinarie e delle associazioni riconosciute, organizzano corsi di formazione professionale al fine di assicurare la conoscenza da parte del richiedente delle nozioni riguardanti: benessere animale, zoologia, etologia, tecniche di allevamento, norme igienico sanitarie e cura degli animali oggetto della domanda di autorizzazione, sono esclusi da tali corsi coloro i quali siano già abilitati alla direzione degli allevamenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 328/2001. 5. I titolari delle attività con animali d’affezione devono avvalersi della collaborazione di un medico veterinario libero professionista, che assicuri adeguata assistenza sanitaria agli animali medesimi. 6. I titolari della attività di allevamento o commercio devono dare comunicazione, entro 10 giorni, dell’avvenuta cessazione dell’attività, al servizio veterinario pubblico, unitamente all’elenco degli animali invenduti con l’indicazione della loro destinazione. 7. Le attività di cui al presente articolo, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi ai requisiti prescritti entro il termine di 18 mesi. 8. La vigilanza sulle strutture che svolgono le attività economiche con animali da affezione è esercitata dal servizio veterinario pubblico. Art. 19. (Obblighi e divieti per i titolari di attività con animali d’affezione). 1. Il titolare di attività economiche con animali d’affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura, di educazione ed addestramento di cani, deve tenere, nella sede in cui l’attività viene svolta, un registro annuale di carico e scarico degli animali, vidimato dal servizio veterinario pubblico, che deve essere aggiornato contestualmente ad ogni carico e scarico, nonché le schede tecniche che illustrino le caratteristiche di ogni singolo animale d’affezione. Il registro è conservato per 5 anni e deve essere esibito a richiesta del servizio veterinario pubblico per i controlli. 2. È vietata la vendita di animali non identificati e non registrati nelle anagrafi. 3. È vietata la vendita ambulante, itinerante o presso le fiere di animali d’affezione. 4. È vietata la vendita di animali ai minori di età. 5. Con il medesimo decreto di cui all’articolo 10, comma 5, sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali si svolge l’attività economica con animali d’affezione. Art. 20. (Fiere, mostre e manifestazioni con l’utilizzo di animali d’affezione). 1. Sono vietate le fiere aventi ad oggetto esclusivamente animali d’affezione. 2. Le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare, nonché le manifestazioni itineranti che prevedono la presenza di animali d’affezione possono svolgersi solo previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario pubblico a seguito dell’accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici necessari ai fini della tutela del benessere animale, con l’esclusione della vendita diretta e indiretta di animali e con l’assistenza obbligatoria di un medico veterinario libero professionista. 3. È vietato l’impiego di animali d’affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e manifestazioni nonché di animali in spettacoli ambulanti o di strada e per la pratica dell’accattonaggio. 4. È vietato offrire animali d’affezione in premio o in omaggio nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché nelle lotterie da chiunque organizzate. 5. I cani e gatti partecipanti agli eventi di cui al comma 1 devono essere di età non inferiore ai 4 mesi e devono essere provvisti di certificazione medico veterinaria di buona salute che attesti la profilassi vaccinale e l’effettuazione dei trattamenti contro endoparassiti ed ectoparassiti. 6. È vietato esporre in fiere, mostre, concorsi, prove e gare animali d’affezione con mutilazioni finalizzate solo alle modifiche estetiche, senza motivazioni cliniche certificate da un medico veterinario. Art. 21. (Trasporto). 1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento CE no 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, il trasporto degli animali d’affezione deve avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, evitando ogni sofferenza. 2. È vietato trasportare animali d’affezione nel bagagliaio dell’autovettura non comunicante con l’abitacolo. 3. Sui mezzi di trasporto pubblico è consentito il trasporto di animali d’affezione. I cani devono essere tenuti al guinzaglio e con la museruola; i gatti debbono viaggiare all’interno di idonei trasportini. Art. 22. (Cimiteri per animali d’affezione). 1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento CE 1069/2009, soggetti pubblici o privati possono realizzare cimiteri per animali di affezione. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all’articolo 824 del codice civile. 2. I cimiteri per animali di affezione sono ubicati in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal comune, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti all’igiene e alla sanità pubblica, da esprimere entro due mesi dalla data della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere si intende espresso favorevolmente. 3. Il trasporto delle carcasse degli animali di affezione è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal Regolamento CE 1069/2009. Art. 23. (Norme per garantire l’incolumità pubblica e il benessere degli animali d’affezione). 1. Allo scopo di garantire la tutela della salute, l’incolumità pubblica ed il benessere degli animali è vietato: a) detenere gli animali in isolamento, ovvero in condizioni che rendano impossibile al responsabile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psico-fisico e privarli di contatti con persone o altri animali; b) lasciare incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico il cane di cui si è responsabile senza adottare misure adeguate ad impedirne la fuga; c) addestrare cani al fine di esaltarne l’aggressività e ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche in ambienti inadatti che impediscano all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché effettuare qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l’aggressività; d) detenere, cedere a qualsiasi titolo ed utilizzare collari elettrici o altri strumenti atti a determinare scosse o impulsi elettrici e collari a punta; e) tenere animali d’affezione legati a catena per prolungati periodi di tempo nell’arco delle 24 ore in modo da impedirne il libero movimento. La temporanea detenzione a catena non deve costituire pericolo per l’incolumità del cane e non deve provocare lesioni fisiche allo stesso; la lunghezza della catena deve consentire al cane di ripararsi sotto una zona coperta sia in estate che in inverno, accucciarsi a terra e raggiungere la cuccia, il cibo e l’acqua; f) molestare, catturare o allontanare i gatti dal loro habitat naturale, fatte salve le attività sanitarie e le adozioni previste dalla presente legge; g) tenere gli animali d’affezione nei trasportini o in gabbie di dimensioni e caratteristiche tali da non consentire i movimenti e le normali manifestazioni etologiche, tranne che per il periodo strettamente necessario per il trasporto o la degenza; h) importare cani di età inferiore ai quattro mesi ovvero senza l’eruzione completa di tutti i denti decidui; i) somministrare farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, individuate con apposito decreto del Ministro della salute, idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche del cane al fine di alterarne le prestazioni fisiche (doping); j) manomettere o alterare i dispositivi di identificazione elettronica (microchip),fatte salve eventuali procedure medico veterinarie che rendano necessaria la rimozione del microchip. Art. 24. (Norme in materia di prevenzione dell’avvelenamento degli animali d’affezione). 1. Al fine di tutelare la salute pubblica e l’incolumità delle persone e degli animali d’affezione, è vietato a chiunque preparare, detenere e utilizzare esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, ivi compresi vetri, plastiche e metalli. 2. Il responsabile dell’animale avvelenato in seguito all’ingestione delle esche o dei bocconi avvelenati di cui al comma 1 deve darne immediata segnalazione al servizio veterinario pubblico. 3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere alle persone e agli animali d’affezione e, se effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, debbono essere rese note dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno quattro giorni d’anticipo. Il materiale informativo deve contenere l’indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento, le sostanze utilizzate e l’eventuale antidoto. Art. 25. (Adempimenti in caso di avvelenamento di animali d’affezione). 1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di animali d’affezione, deve darne immediata comunicazione al servizio veterinario pubblico. 2. In caso di decesso dell’animale il medico veterinario deve disporre l’invio delle carcasse e di ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato il decesso all’Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dal referto anamnestico. L’invio delle carcasse e dei campioni prelevati avviene per il tramite delle aziende sanitarie locali competenti per territorio. 3. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono ad autopsia la carcassa ed effettuano le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica, al fine di verificare la presenza di tracce di sostanze atte a provocare l’avvelenamento. 4. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono eseguire le analisi entro trenta giorni dall’arrivo della carcassa o del campione e comunicarne gli esiti al medico veterinario che li ha inviati, al servizio veterinario pubblico e, qualora positivi, all’Autorità giudiziaria e al sindaco. 5. Il sindaco, a seguito della segnalazione di cui al comma 4, provvede ad attivare tempestivamente le iniziative necessarie alla bonifica dell’area in cui si è verificato l’avvelenamento, garantendone la segnalazione mediante apposita cartellonistica. Art. 26. (Obblighi per i produttori di sostanze pericolose). 1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile ed agricolo devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso di rodenticidi per uso civile deve essere previsto un contenitore con accesso solo all’animale bersaglio. 2. Nell’etichetta dei prodotti di cui al comma 1 debbono essere indicate le modalità d’uso e di smaltimento del prodotto stesso. Art. 27. (Prestazioni medico veterinarie a carico del Servizio veterinario pubblico). 1. Il servizio veterinario pubblico eroga prestazioni medico-veterinarie a: a) cani e gatti presso i canili e gattili sanitari; b) gatti appartenenti alle colonie feline; c) cani liberi accuditi. Art. 28. (Medicina veterinaria di base). 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono interventi da parte degli enti locali, finalizzati all’erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, individuate secondo i criteri stabiliti all’articolo 29, comma 2. 2. Ai fini di cui al comma 1, sono prestazioni di medicina veterinaria di base quelle collegate ad obiettivi di prevenzione, salute e benessere degli animali, nonché di sanità pubblica, ed in particolare: a) la profilassi vaccinale; b) la profilassi e la cura di malattie zoonotiche; c) la prevenzione e il controllo delle nascite; d) l’identificazione elettronica e l’iscrizione all’anagrafe; e) prestazioni di medicina veterinaria comportamentale in cani di comprovata pericolosità. 3. Le prestazioni di cui al comma 2 sono erogate da medici veterinari liberi professionisti o dal servizio veterinario pubblico, sulla base di apposito protocollo di intesa sottoscritto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai comuni, con gli Ordini dei medici veterinari e con le organizzazioni veterinarie, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera m). 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano i criteri e le modalità per l’accesso alle prestazioni di cui al comma 2 ed approvano lo schema di protocollo d’intesa di cui al comma 3. Art. 29. (Beneficiari delle prestazioni di medicina veterinaria di base). 1. Le prestazioni di medicina veterinaria di base di cui all’articolo 28, comma 2, sono erogate sulla base di tariffe stabilite con il protocollo di cui al citato articolo 28, comma 3, e sono a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. I proprietari o i detentori di cani e gatti hanno diritto all’erogazione di prestazioni veterinarie di base seguenti quando ricorra almeno uno dei seguenti casi: a) hanno una situazione reddituale e patrimoniale, determinata mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 12.000 euro annui; b) sono titolari di pensione sociale; c) hanno superato i sessantacinque anni di età e sono titolari di pensione minima; d) sono stati riconosciuti in situazione di handicap grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. Le prestazioni di medicina veterinaria di base vengono erogate a un solo animale. Art. 30. (Vigilanza e attività delle guardie zoofile). 1. Il servizio veterinario pubblico e le competenti autorità di pubblica sicurezza, avvalendosi delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute di cui all’articolo 6, comma 2, della legge n. 189 del 2004 vigilano, secondo le rispettive competenze, sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge. 2. La qualifica di guardia particolare giurata delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, attribuita ai sensi dell’articolo 138, comma 3, del R.D. 1931 n. 773, è subordinata alla frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le associazioni riconosciute, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), ovvero organizzati dalle Associazioni riconosciute mediante docenze tenute da soggetti idonei e di comprovata esperienza. 3. La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente legge compete altresì alle Guardie particolari giurate nominate ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31/03/1979. Art. 31. (Associazioni per la protezione degli animali). 1. Le associazioni riconosciute di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), hanno diritto ad essere iscritte nei registri o negli albi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 32. (Poteri sostitutivi del Prefetto). 1. In tutte le ipotesi di mancato adempimento da parte dei comuni degli obblighi previsti dalla presente legge, il Prefetto assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto adotta i provvedimenti necessari. Art. 33. (Programmazione degli interventi per la prevenzione del randagismo). 1. Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d’affezione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano gli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo ed educazione sanitaria e di tutela e rispetto degli animali. 2. Gli interventi previsti nella programmazione di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifici accordi fra la regione e le province autonome, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di Medicina veterinaria, le organizzazioni veterinarie e le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g). Art. 34. (Relazione al Parlamento). 1. Il Ministero della salute trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. La relazione indica in particolare: a) gli interventi realizzati riguardo alle attività di controllo demografico e di costruzione e adeguamento dei canili e gattili sanitari e dei rifugi; b) i dati relativi alla gestione dei canili e gattili sanitari e dei rifugi da parte di enti, associazioni riconosciute e privati convenzionati; c) i dati relativi alle adozioni; d) le iniziative relative all’attività di informazione e sensibilizzazione in materia di tutela degli animali d’affezione e di salute dei cittadini; e) le risorse impiegate per la realizzazione dei diversi interventi previsti dalla legge. Art. 35. (Modifiche al titolo IX-bis del codice penale). 1. Dopo l’articolo 544-sexies del codice penale è aggiunto il seguente: «Art. 544-septies. La pena per i reati di cui agli articoli 544-bis e 544-ter è aumentata se il reato è commesso da chi esercita abusivamente la professione di medico veterinario». 2. All’articolo 544-quinques, secondo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni che comportino sevizie o maltrattamenti per gli animali». Art. 36. (Modifiche al titolo II del codice di procedura civile). 1. All’articolo 514 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente numero: «7) gli animali d’affezione». Art. 37. (Sanzioni). 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori della disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori della disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. 3. Il proprietario di un animale d’affezione che non adempie all’obbligo, previsto all’articolo 3, comma 3, lettera e), di esibire all’autorità competente il documento di cui all’articolo 4, comma 4, entro 3 giorni dall’accertamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 300 euro. 4. Salvo il fatto costituisca reato, il responsabile di un animale d’affezione che non adempie agli obblighi di cui al comma 4, lettera a), b) e g), dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 300 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori della disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. 6. Il responsabile proprietario di un animale d’affezione che in caso di cessione omette di darne comunicazione scritta ai sensi dell’articolo 3, comma 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 300 euro a 900 euro. 7. Il responsabile di un animale d’affezione che, in caso di smarrimento o di decesso dell’animale, omette di dare comunicazione scritta al servizio veterinario pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 900 euro. 8. Il proprietario di un animale d’affezione che si rifiuta di sottoporlo all’inoculazione del microchip ai sensi dell’articolo 4, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 500 euro. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ometta di adempiere all’obbligo dell’articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 300 euro. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ometta di adempiere all’obbligo di cui all’articolo 10, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. 12. Chiunque ometta di adempiere all’obbligo di cui all’articolo 18, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro. 13. Chiunque ometta di adempiere agli obblighi e ai divieti previsti all’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a sei mesi dell’attività e il sequestro degli animali d’affezione. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime. 14. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori della disposizione di cui all’articolo 20, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 15.000 euro. 15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell’articolo 20, comma 2, impiega animali d’affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre, nonché per spettacoli ambulanti o di strada ovvero per la pratica dell’accattonaggio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque, in violazione dell’articolo 20, commi 3, 4 e 5, offra animali in premio, omaggio o vincita ovvero utilizzi nelle manifestazioni di qualunque genere cani e gatti di età inferiore a 4 mesi o animali privi del certificato medico veterinario di buona salute. 16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque espone in fiere, mostre, concorsi, prove e gare animali d’affezione con mutilazioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 10.000 euro. 17. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta animali contravvenendo alle disposizioni di cui all’articolo 21, commi 1, 2 e 3 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro. 18. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori delle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro. 19. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza in modo improprio, prepara, miscela e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive ovvero detiene, utilizza o abbandona qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce, contravvenendo in tal modo al divieto di cui 24, comma 1, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro. 20. Salvo che il fatto costituisca reato, le ditte specializzate che eseguono operazioni di derattizzazione e disinfestazione in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 3, della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro. 21. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie di cui all’articolo 26, comma 1, che omettono di aggiungere al prodotto una sostanza amaricante, che commercializzino rodenticidi per uso civile privi di contenitore accessibile solo agli animali bersaglio ovvero che utilizzino etichette non conformi all’articolo 26, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. Art. 37. (Norme transitorie). 1. I requisiti fissati con il decreto ministeriale di cui all’articolo 10, comma 5, si applicano ai canili e gattili sanitari e ai rifugi di nuova realizzazione. 2. I canili e gattili sanitari e i rifugi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi a tali requisiti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 38. (Disposizioni finanziarie). 1. All’attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 434, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, già destinate al finanziamento degli interventi in materia di animali da affezione e per la prevenzione del randagismo di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281. Art. 39. (Abrogazione della legge n. 281 del 1991). 1. La legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogata.

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