358. ZOOTECNIA A) Norme di polizia veterinaria Regolamento recante modificazioni al D.M. 2 luglio 1992, n. 453 (2), come modificato dal D.M. 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al D.M. 27 agosto 1994, n. 651 (3), concernente il piano …
358. ZOOTECNIA A) Norme di polizia veterinaria Regolamento recante modificazioni al D.M. 2 luglio 1992, n. 453 (2), come modificato dal D.M. 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al D.M. 27 agosto 1994, n. 651 (3), concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e al D.M. 2 maggio 1996, n. 358 (4), concernente il piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini. IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente il regolamento di polizia veterinaria; Visto l`articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, che attua le direttive CEE n. 77/391, n. 78/391, n. 78/52 e n. 79/110 e stabilisce norme per l`accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto l`articolo 2, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente “norme per la profilassi contro l`afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali”; Visto l`articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell`attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989, concernente l`obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi; Vista l`ordinanza ministeriale 28 giugno 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1991, concernente l`obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini; Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini; Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale per la eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini; Considerata la necessità di giungere nei tempi stabiliti alla eradicazione della brucellosi dei bovini, della brucellosi degli ovi-caprini e della leucosi bovina enzootica; Sentita la conferenza dei servizi che, ai sensi dell`articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ha sostituito la commissione centrale prevista dall`articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 18 settembre 1996; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 20 novembre 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell`adunanza generale del 29 maggio 1997; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 giugno 1997; Adotta il seguente regolamento: 1. 1. (5). 2. 1. (6). 3. 1. (7). 4. 1. (8). 5. 1. Se in un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi un solo animale risulta positivo con un titolo di 20 U.I.F.d.C/ml, la qualifica viene sospesa, anziché revocata, alle seguenti condizioni: a) nel territorio della azienda sanitaria locale venga svolto il 100% dei controlli sul patrimonio bovino e ovi-caprino nei confronti della brucellosi; b) il bovino sieroreattivo venga marcato, dopo la conferma di positività da parte del laboratorio, ai sensi dell`articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 (3) e venga immediatamente isolato e macellato, sotto controllo ufficiale al più presto e comunque non oltre sette giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore; dovranno altresì essere applicate le disposizioni del sopracitato articolo 8, commi 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 (3); c) l`animale sieroreattivo e gli altri capi presenti in allevamento non presentino segni clinici riferibili alla malattia e dagli esami di laboratorio, obbligatori sull`animale positivo sopranominato, non emergano isolamenti di brucelle; d) nell`ambito della sospensione della qualifica siano applicate le disposizioni degli articoli 9 e 11 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 (9). 2. Nell`allevamento interessato la sospensione della qualifica verrà revocata quando tutti i capi presenti risultino negativi a due controlli effettuati da un minimo di quattro ad un massimo di sei settimane l`uno dall`altro, il primo dei quali dovrà essere effettuato ad una distanza di quarantadue giorni dall`eliminazione del capo sieroreattivo. 3. I provvedimenti relativi ai commi precedenti saranno comunicati dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio al settore veterinario della regione o della provincia autonoma e al relativo osservatorio epidemiologico regionale o, in mancanza di questi, all`istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio; i dati relativi ai casi riscontrati nel territorio di competenza dovranno essere inseriti dai settori veterinari delle regioni e delle province autonome nelle relazioni informative trimestrali sull`attività concernente i piani di eradicazione da trasmettere al Dipartimento degli alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità. 6. 1. (10). 7. 1. (11). 8. 1. (12). ______________ (2) Riportato al n. A/CLXXX. (3) Riportato al n. A/CCXXI. (4) Riportato al n. A/CCXXXIX. (5) Sostituisce l`art. 27, D.M. 2 luglio 1992, n. 453, riportato al n. A/CLXXX. (6) Sostituisce i commi 2, 3 e 4 dell`art. 23, D.M. 27 agosto 1994, n. 651, riportato al n. A/CCXXI. (7) Sostituisce l`art. 26, D.M. 27 agosto 1994, n. 651, riportato al n. A/CCXXI. (8) Sostituisce l`allegato del D.M. 27 agosto 1994, n. 651, riportato al n. A/CCXXI. (3) Riportato al n. A/CCXXI. (3) Riportato al n. A/CCXXI. (9) Riportato al n. A/CCXXI. (10) Sostituisce l`art. 3, D.M. 31 maggio 1995, n. 292, riportato al n. A/CCXXX. (11) Sostituisce l`art. 17, D.M. 2 maggio 1996, n. 358, riportato al n. A/CCXXXIX. (12) Sostituisce l`art. 15, D.M. 2 maggio 1996, n. 358, riportato al n. A/CCXXXIX.
Nessun tag disponibile per questo articolo.