358. ZOOTECNIA D) Norme concernenti gli alimenti per il bestiame Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili mediante l`eliminazione dal consumo umano e animale del materiale specifico a rischio ottenuto da animali delle specie bovina, ovina e caprina provenienti da alcuni Stati membri dell`Unione europea e relative modalità di distruzione. IL …
358. ZOOTECNIA D) Norme concernenti gli alimenti per il bestiame Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili mediante l`eliminazione dal consumo umano e animale del materiale specifico a rischio ottenuto da animali delle specie bovina, ovina e caprina provenienti da alcuni Stati membri dell`Unione europea e relative modalità di distruzione. IL MINISTRO DELLA SANITÁ Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche; Vista la propria ordinanza diramata con telegramma 600.3/Vet/ 340/2/8920 del 24 dicembre 1996 e successive modifiche relativa a misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE); Vista la propria ordinanza diramata con telegramma 600.2/508/436 del 6 maggio 1997 concernente i requisiti sanitari per l`autorizzazione degli stabilimenti di pretrattamento; Visto il decreto 26 marzo 1994 del Ministro della sanità relativo alla raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale; Visto il decreto 27 febbraio 1996, n. 209 del Ministro della sanità, recante regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE; Viste le raccomandazioni contenute nel codice zoosanitario internazionale dell`Office international des epizooties in materia di encefalopatia spongiforme bovina; Considerato che dalla data di applicazione della decisione della Commissione 94/381/CE del 27 giugno 1994 e successive modifiche in tutti gli Stati membri dell`Unione europea vige il divieto di alimentare i ruminanti con farine contenenti proteine derivate dai mammiferi; Considerati gli obblighi di denuncia di ogni caso di encefalopatia spongiforme bovina (B.S.E.), di abbattimento e distruzione degli animali infetti nonché di tutti quelli presenti nell`allevamento interessato e di fornire ogni informazione relativa ai casi di BSE alla Commissione europea; Considerato che alcuni Stati membri dell`Unione europea, e segnatamente Belgio, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo hanno adottato, nei propri territori, misure sanitarie ulteriori rispetto a quelle sopra richiamate, procedendo, in particolare, all`eliminazione dal onsumo umano e animale e alla distruzione del materiale specifico a rischio (s.r.m.) ottenuto da animali delle specie bovina, ovina e caprina di determinate età, misure applicate anche nel Regno Unito per il materiale specifico a rischio ottenuto da animali delle specie ovina e caprina; Ritenuto necessario disporre, fermi restando i provvedimenti comunitari adottati nei confronti del Regno Unito relativi a misure di emergenza in materia di protezione contro l`encefalopatia spongiforme bovina, misure nazionali a tutela della salute pubblica e della sanità animale che, in attesa di eventuali disposizioni dell`Unione europea in materia di eliminazione del materiale specifico a rischio, tengano conto di quelle specifiche adottate negli Stati membri indicati; Ordina: 1. 1. Gli animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina recanti, ai sensi e per gli effetti della direttiva 92/102/CEE, del regolamento (CE) 820/97 e regolamenti di applicazione (CE) 2628/97, (CE) 2629/97 e (CE) 2630/97, contrassegni d`identificazione di Belgio, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo nonché gli animali vivi delle specie ovina e caprina recanti, ai sensi e per gli effetti della citata normativa comunitaria, contrassegni d`identificazione del Regno Unito, devono essere sottoposti, da parte del veterinario ufficiale competente sullo stabilimento di macellazione, ad accurato controllo d`identità al fine di accertarne la provenienza mediante verifica dei contrassegni d`identificazione apposti sugli animali e della certificazione sanitaria di accompagnamento. 2. Ai fini della presente ordinanza, per materiale specifico a rischio si intende il materiale organico appartenente ad animali di determinate specie ed età, recanti contrassegni d`identificazione degli Stati di cui al comma 1, e precisamente: a) il cranio, compreso il cervello e gli occhi, il midollo spinale e le tonsille dei bovini di età superiore ai dodici mesi nonché degli ovini e dei caprini di età superiore ai dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente; b) la milza di ovini e caprini; c) l`intero corpo degli animali morti o abbattuti, della specie bovina di età superiore ai dodici mesi e delle specie ovina e caprina. 3. I bovini vivi di età superiore ai dodici mesi e gli ovini e caprini vivi recanti i contrassegni d`identificazione degli Stati di cui al comma 1, devono essere macellati separatamente dagli altri animali ovvero macellati al termine delle operazioni di normale macellazione per consentire l`eliminazione e la distruzione del materiale specifico a rischio di cui al comma 2, lettere a) e b). 4. Qualora si proceda, in relazione al comma 2, lettera a), all`asportazione delle porzioni muscolari della testa degli animali ivi considerati, le relative operazioni devono essere effettuate al macello in un locale o in uno spazio apposito che garantisca idonee condizioni di separazione rispetto alle altre operazioni di macellazione. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di particolari esigenze di consumo, possono peraltro consentire, nel rispetto delle prescrizioni della presenteordinanza e comunicando le specifiche misure adottate al Ministero della sanità, l`invio di dette teste ad impianti di sezionamento appositamente individuati nell`ambito della medesima regione o, previo accordo tra le regioni e le province autonome interessate, di quelle contermini. 2. 1. Il materiale specifico a rischio di cui all`art. 1, comma 2, letterea) e b), deve essere: a) rimosso al momento della macellazione, salvo quanto previsto all`art. 1, comma 4, e colorato mediante l`impiego di coloranti utilizzati nelle industrie alimentari ai sensi del decreto 27 febbraio 1996, n. 209 (2) del Ministro della sanità; b) raccolto e immagazzinato, separatamente dall`altro materiale ad alto e basso rischio, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la dicitura “Materiale specifico a rischio” e sui quali apporre una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri, posta trasversalmente su uno dei lati lunghi del contenitore. Qualora detto materiale non sia asportato quotidianamente dallo stabilimento, esso deve essere immagazzinato in un locale o contenitore refrigerati; c) trasportato in contenitori o automezzi autorizzati per il trasporto di materiale ad alto rischio ai sensi del decreto 26 marzo 1994 del Ministro della sanità, relativo alla raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale, ulteriormente identificati secondo le modalità di cui alla lettera b); d) accompagnato, fino al luogo di destinazione, dal documento di trasporto previsto dal decreto di cui alla lettera c), obbligatoriamente controfirmato dal veterinario ufficiale ai sensi dell`art. 8 del citato decreto; e) distrutto mediante incenerimento. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), si applicano anche al materiale specifico a rischio di cui all`art. 1, comma 2, lettera c), che deve essere tenuto idoneamente separato per evitare qualsiasi contatto con altro materiale ad alto e basso rischio. 3. Il materiale specifico a rischio non distrutto mediante incenerimento all`interno dello stabilimento di macellazione, deve essere inviato il più rapidamente possibile, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, ad un altro impianto di incenerimento, oppure presso: a) un impianto di pretrattamento approvato; b) un deposito temporaneo per l`alto rischio, ai sensi dell`art. 6 del decreto 26 marzo 1994 del Ministro della sanità, espressamente autorizzato per lo stoccaggio del materiale specifico a rischio in attesa del suo invio ad un impianto di incenerimento o di pretrattamento approvato; può essere autorizzata anche solo una parte di detto deposito temporaneo, purché adeguatamente separata dal resto della struttura. 4. Ferme restando le prescrizioni di cui al comma 1, è consentito lo stoccaggio temporaneo del materiale specifico a rischio in uno stabilimento ad alto rischio riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (3), purché sia garantita una adeguata separazione rispetto alla restante struttura e il servizio veterinario della a.u.s.l. territorialmente competente applichi tutte le misure idonee a garantire che detto materiale non venga utilizzato nel ciclo produttivo; nelle fasi di successivo trasporto devono applicarsi le prescrizioni di cui al comma 1, lettera c). 5. In tutti i casi di stoccaggio del materiale specifico a rischio, è obbligatoria la tenuta di un ulteriore, specifico registro di carico e scarico, vidimato dal servizio veterinario della A.U.S.L. territorialmente competente, sul quale deve essere annotata ogni movimentazione di detto materiale. 3. 1. È vietato: a) interrare il materiale specifico a rischio; b) introdurre nel territorio nazionale il materiale specifico a rischio, anche se già pretrattato, proveniente dagli Stati individuati ai sensi dell`art. 1, comma 1; c) trattare il materiale specifico a rischio negli impianti già riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (3). 4. 1. Gli impianti di pretrattamento di cui all`art. 2, comma 3, lettera a), per poter ottenere l`approvazione del Ministero della sanità ad operare, devono: a) se nuovi, avere i requisiti sanitari di cui all`allegato alla presente ordinanza; b) se già riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 508 del 1992 (3), quali stabilimenti ad alto rischio, chiedere la riconversione dell`attività per il tramite dell`assessorato regionale alla sanità territorialmente competente. 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, lettera a), le domande devono essere inoltrate al Ministero della sanità per il tramite dell`assessorato regionale alla sanità per l`acquisizione del parere dei competenti servizi veterinari regionali; il diniego di approvazione deve essere motivato. 3. I prodotti ottenuti negli impianti di pretrattamento approvati devonoessere destinati esclusivamente all`incenerimento o ad essere bruciati come combustibile. 5. 1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati all`utilizzo del materiale specifico a rischio per fini diagnostici. 2. Il Ministero della sanità può autorizzare l`utilizzo del materiale specifico a rischio per l`insegnamento, la ricerca e l`attività diagnostica di istituti ufficialmente riconosciuti diversi da quelli di cui al comma 1. 6. 1. Qualora a seguito delle operazioni previste all`art. 1, comma 1, sussistano dubbi sulla identificazione o provenienza degli animali, ad essi si applicano le disposizioni contenute nella presente ordinanza. 7. 1. Le carcasse di animali morti o abbattuti e qualsiasi rifiuto di rigine animale che non possano essere trattati, ai sensi del decreto egislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (4), all`interno di uno stabilimento iconosciuto conformemente alla citata normativa, devono essere destinati, n alternativa all`incenerimento o al sotterramento, agli impianti di retrattamento approvati ai sensi della presente ordinanza. 8. 1. Sono abrogate le ordinanze diramate con telegrammi 600.3/Vet/340/2/8920 del 24 dicembre 1996, 600.3/Vet/340/2/1560 del 25 ebbraio 1997, 600.3/AG.3/4956 dell`11 luglio 1997 e 600.3/AG.3/7197 del 9 ttobre 1997, relative a misure di protezione contro le encefalopatie pongiformi trasmissibili (T.S.E.) nonché l`ordinanza diramata con elegramma 600.2/508/436 del 6 maggio 1997 concernente i requisiti sanitari er l`autorizzazione degli stabilimenti di pretrattamento. 2. I vincoli sanitari adottati, ai sensi dell`ordinanza diramata con telegramma 600.3/Vet/340/2/8920 del 24 dicembre 1996 e successive modifiche, nei confronti degli animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina provenienti da Irlanda, Francia e Portogallo nonché degli animali vivi delle specie ovina e caprina provenienti dalRegno Unito, mantengono la loro efficacia fino all`invio di tali animali ad uno stabilimento di macellazione presso il quale essi sono assoggettati alle misure disposte dalla presente ordinanza. 3. I riconoscimenti degli stabilimenti di pretrattamento, rilasciati ai sensi dell`ordinanza diramata con telegramma 600.2/508/436 del 6 maggio 1997, mantengono la loro efficacia. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per il previsto controllo, entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato NORME DI IGIENE IMPOSTE AGLI STABILIMENTI DI PRE TRATTAMENTO Capitolo I – Requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti di pretrattamento di rifiuti di origine animale 1. I locali e gli impianti devono essere conformi almeno ai seguenti requisiti: a) i locali dello stabilimento devono essere adeguatamente separati dalla pubblica via e da altri locali; è vietato l`accesso allo stabilimento a persone non autorizzate od animali; b) lo stabilimento deve comprendere una zona coperta per la ricezione dei rifiuti di origine animale e deve essere costruita in modo da facilitare la pulizia e la disinfezione. I pavimenti devono essere concepiti in modo da facilitare l`evacuazione dei liquidi. Lo stabilimento deve comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi per il personale; c) lo stabilimento deve disporre, ove occorra, di una capacità e di una produzione di acqua calda e di vapore sufficienti per la trasformazione dei rifiuti di origine animale conformemente al capitolo II; d) lo stabilimento deve, se del caso, essere munita di un impianto di compressione dei rifiuti di origine animale e di dispositivi per il trasporto dei rifiuti compressi nell`unità di trasformazione. 2. Lo stabilimento di trasformazione deve essere munito di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei recipienti o contenitori utilizzati per i rifiuti di origine animale e dei veicoli usati per il trasporto. 3. Lo stabilimento di trasformazione deve disporre di dispositivi adeguati che consentano di disinfettare immediatamente prima della loro uscita le ruote dei veicoli. 4. Lo stabilimento di trasformazione deve essere dotato di un sistema di eliminazione delle acque luride conforme ai requisiti di igiene. Capitolo II – Norme di igiene relative alle operazioni negli stabilimenti di trasformazione di rifiuti di origine animale 1. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati al più presto dopo il loro arrivo nello stabilimento ed essere adeguatamente immagazzinati fino al momento della trasformazione. 2. I recipienti, i contenitori e i veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione. 3. Le acque luride devono essere trattate in modo che siano eliminati gli organismi patogeni. 4. Devono essere prese sistematicamente misure preventive contro roditori, uccelli, insetti o altri parassiti. 5. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati utilizzando dei sistemi di trattamento previsti dal decreto legislativo n. 508 del 1992 o altri sistemi di trattamento espressamente autorizzati dal Ministero della sanità. 6. Gli impianti e le attrezzature devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e di dispositivi di misurazione devono essere tarati ad intervalli regolari. _______________ (2) Riportato alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di). (3) Riportato al n. D/LVIII. (3) Riportato al n. D/LVIII. (3) Riportato al n. D/LVIII. (4) Riportato al n. D/LVIII.
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