Il Sindacato ha ricevuto numerose richieste di chiarimento in merito alle cartelle esattoriali Onaosi, e questi sono i consigli che possiamo dare su indicazione del nostro legale, Avvocato Amalia Cristiana Riboli. Al di là degli aspetti tecnici, da un punto di vista etico, è e rimane una caduta di tono, …
Il Sindacato ha ricevuto numerose richieste di chiarimento in merito alle cartelle esattoriali Onaosi, e questi sono i consigli che possiamo dare su indicazione del nostro legale, Avvocato Amalia Cristiana Riboli. Al di là degli aspetti tecnici, da un punto di vista etico, è e rimane una caduta di tono, non coerente con i nobili scopi della Fondazione. Con Sent. 190/2007 (del 20.06.2007), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 52 comma 23 L. 289/2002 (finanziaria 2003), il quale prevede che «Alle spese occorrenti per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione degli orfani e delle orfane di cui all’art. 1 concorreranno […] tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione (ONAOSI, ndr) che ne fissa misura e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)». La Corte ha ritenuto la norma censurata in palese violazione dell’art. 23 Cost. (così come costantemente intrerpretato), in quanto non offre alcun elemento, neppur indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli oneri imposti ai soggetti obbligati (sanitari in genere). QUALI LE CONSEGUENZE per le contribuzioni chieste da ONAOSI in forza di detta norma? 1) Per chi ha contestato l’obbligo di contribuzione a far data dal 1.01.2003 (con ricorso al Giudice del Lavoro territorialmente competente), la possibilità di vedere riconosciuta la legittimità della propria posizione (a condizione che le domande siano state ben e tempestivamente formulate); 2) Per chi ha pagato con riserva, la possibilità di chiedere ad ONAOSI la restituzione, cominciando con una lettera a.r. in tal senso, e poi con azione giudiziale; 3) Per chi ha pagato ma senza riserva, la possibilità di agire giudizialmente per conseguire la restituzione verso ONAOSI; 4) Per chi si vede ora notificare cartella esattoriale, la possibilità di proporre “facile” ricorso al Giudice del lavoro chiedendo –sulla base della pronuncia 190/2007 Corte Cost.- l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva, previo – comunque – ricorso avverso la stessa cartella. Inoltre, prima di adire il Giudice del Lavoro e proporre ricorso avverso la cartella (nei termini ivi indicati), è ipotizzabile anche la presentazione di istanza / ricorso di annullamento e/o revoca e/o sospensione degli effetti dell’atto all’Ente Emittente (appartenente all’amministrazione finanziaria) affinché provveda, ai sensi dell’art. 2 quater D.L 564/94 -in autotutela-, a sospendere gli effetti dell’atto illegittimo e/o infondato, come nella fattispecie. Per la presentazione di detta istanza di annullamento non è necessaria l’assistenza di alcun professionista. Tuttavia, si sottolinea che l’istanza di provvedimento in autotutela NON impedisce il decorrere dei termini di impugnazione della cartella. Quindi, in caso di mancata tempestiva risposta dell’Ente Emittente, (da trasmettere poi all’Agente della Riscossione, ove verificare l’annullamento dell’atto e l’arresto della procedura), è indispensabile –onde evitare le azioni esecutive- proporre ricorso al Giudice del Lavoro, oltre all’impugnazione della cartella stessa, per cui è necessaria l’assistenza di professionista. E’ evidente che ONAOSI dovrà, prima o poi, provvedere al fine di evitare onerosissimi procedimenti da parte dei diversi professionisti, con conseguenze negative sul “profilo” economico-finanziario della Fondazione.
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