La CIRCOLARE N.13/E dell’Agenzia entrate pubblica i CRITERI DI CONSERVAZIONE delle fatture elettroniche.
3.3
Servizio di conservazione dell’Agenzia delle entrate
Si chiede se la conservazione delle fatture tramite il sevizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate valga solo per le operazioni B2B e B2C o anche per quelle nei confronti della PA.
Risposta
Nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e nella circolare n. 8/E di pari data, si è specificamente segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014. Tale servizio-messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle entrate e conforme alle disposizioni del d.P.C.M.3 dicembre 2013-nei limiti di quanto indicato nel relativo accordo preventivo alla sua utilizzazione, non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d’imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in generale e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della PA e transitate tramite Sdl.
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Leggiamo inoltre che ” Tuttavia, qualora il problema fosse rappresentato solo dalla conservazione della fattura elettronica poiché per la predisposizione e l’invio si è già provveduto, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un apposito servizio, del tutto gratuito, per consentire la conservazione delle fatture elettroniche in base alle disposizioni di legge. Per accedervi, è necessario sottoscrivere un accordo di servizio di durata triennale che, se non dovesse essere disdetto, si rinnoverà automaticamente per ulteriori tre anni.
L’ Amministrazione finanziaria si impegna a conservare le fatture elettroniche per un periodo di 15 anni a partire dal momento in cui il contribuente o il suo delegato, abbia ottenuto la ricevuta di avvio del servizio elaborata dal sistema. Infine ricordiamo che la conservazione della fattura elettronica deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa e quindi per le fatture emesse nel 2019, l’obbligo di conservazione dovrà essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021.” (Da fiscoetasse.com)
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