Le spese per la formazione continua e obbligatoria dei professionisti iscritti agli albi sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo nel limite del 50%, così come tutti i costi per la partecipazione ai corsi di aggiornamento.
Nessuna deroga poi al tetto di deducibilità delle spese per gli immobili a uso promiscuo, a prescindere dalla percentuale di utilizzo che il lavoratore autonomo ne fa. Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 35/E di oggi, in cui l’Agenzia risponde ai quesiti posti dai commercialisti e dai consulenti fiscali nell’ambito del Modulo di aggiornamento professionale 2012 (Map). Le Entrate precisano anche che per i fornitori black list sono indeducibili i costi negativi da attività finanziarie. Infatti, questi ultimi rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 110, comma 10, del Tuir – e sono quindi indeducibili – non solo i componenti negativi derivanti da scambi commerciali, ma anche i componenti negativi derivanti da transazioni finanziarie, come gli interessi e gli oneri finanziari assimilati.
Per i professionisti deducibilità forfetizzata al 50% dei costi sostenuti per la formazione continua, ancorché obbligatoria, e della rendita degli immobili utilizzati “promiscuamente”.
Questi alcuni degli interessanti chiarimenti forniti nel corso della diretta MAP (aggiornamento professionale) dello scorso 31 maggio, traslati nella circolare n. 35/E di ieri dell’Agenzia delle Entrate.
Reddito professionale – Il comma 3, dell’articolo 54, dpr n. 917/1986 dispone la possibile deduzione del 50% della rendita catastale o del canone di locazione per gli immobili utilizzati “promiscuamente” nell’esercizio della propria attività (arte o professione), in assenza di altro immobile collocato nel medesimo comune e utilizzato in “via esclusiva” per la medesima attività.
Tale indicazione era sicuramente applicabile per i beni immobili acquisiti nel corso del triennio 2007/2009, mentre restava incerta per gli immobili acquisiti in periodi successivi stante il fatto che, in presenza di utilizzo esclusivo, la rendita non risulta deducibile (risoluzione n. 13/E/2000).
Le Entrate hanno anche confermato che i costi e le spese (servizi, ristrutturazione e ammodernamento) relativi sono deducibili al 50%, a prescindere dall’entità di utilizzo dell’immobile per le attività professionali.
Infine, resta ferma la forfetizzazione al 50% anche per le spese destinate alla partecipazione a corsi di aggiornamento, sebbene necessarie ai fini della formazione continua obbligatoria.
ilsole24ore.com e Italia Oggi – 21 settembre 2012
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