04/12/2004 Editoriali4 Minuti

E.C.M.: La sentenza del T.A.R. del Lazio

Sivelp

“ L’ECM s’appalesa obbligatoria solo per i sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso collaborano in regime di convenzione o d`accreditamento, tant’è che questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, il controllo della prestazione connesso …

“ L’ECM s’appalesa obbligatoria solo per i sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso collaborano in regime di convenzione o d`accreditamento, tant’è che questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, il controllo della prestazione connesso alla formazione e all’aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all’apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l’ECM rappresenta un onere, non già un obbligo.” Questo è quanto sentenziato dal TAR del Lazio il 18 novembre scorso! Finalmente è stata riconosciuta con chiarezza ed in maniera autorevole la non obbligatorietà per i liberi professionisti al conseguimento dei Crediti Formativi che le società specialistiche hanno distribuito, a caro prezzo, come “premio” per la partecipazione a congressi ed incontri di aggiornamento. La partecipazione obbligatoria al sistema ECM è quindi riservata ai dipendenti del SSN, ai convenzionati ed agli accreditati per determinate funzioni o servizi erogati per conto del SSN. Il SSN è inoltre tenuto ad accollarsi i costi relativi alla formazione continua di detto personale sanitario. Il SIVeLP, pur riconoscendo l’importanza dell’educazione continua, ha sempre affermato l’inesistenza dei presupposti di Legge che prevedessero l’obbligo di partecipazione al Sistema ECM per il libero professionista. Quanto sostenuto nella circolare del Ministro Sirchia del 5 nmarzo 2002 ed assecondato dalla FNOVI, si scontrava con quanto sancito dal decreto Bindi (D.Lgs 229/99), avente maggiore forza legislativa. L’eventuale adesione di tutta la categoria al Sistema ECM doveva essere bilanciata con un’adeguata contropartita a favore della veterinaria libero professionale. Avevamo infatti proposto il riconoscimento ufficiale delle funzioni di Sanità Pubblica svolte dai veterinari ll.pp. con le relative agevolazioni, prima fra tutte l’eliminazione dell’aliquota IVA per le prestazioni veterinarie. Il tergiversare della FNOVI sull’argomento è servito soprattutto alle società specialistiche, che immediatamente, vuoi per recuperare il costo corrisposto al Ministero della salute per l’accreditamento di ogni evento formativo, vuoi per rimpinguare le proprie casse, hanno fatto lievitare il costo di corsi e congressi. Per fare una battuta l’ECM è come l’EURO! Quello che più sorprende è che, dopo la tanto attesa sentenza del TAR del Lazio, anche chi fino a ieri ha sostenuto questo Sistema di ECM, oggi lo definisce illegittimo e inneggia alla vittoria della categoria. La solita ipocrisia! Sicuramente, dopo questa sentenza, i medici veterinari liberi professionisti si sono scrollati di dosso una farsa che serviva solo all’arricchimento di pochi intimi amici. Restano però consapevoli dell’importanza dell’aggiornamento continuo, che deve essere perseguito senza patemi di punteggio ed a costi accessibili, per migliorare costantemente la competenza professionale, posta al servizio della collettività.

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