Se un giorno, per ipotesi assurda e fantasiosa, i pediatri fossero costretti a prescrivere i farmaci
con lo stesso criterio cui è ora vincolato il Medico Veterinario (il c.d. “meccanismo della cascata”), si potrebbe leggere:
Il medicinale pediatrico non deriva dal farmaco per gli adulti, ma possiede una sua identità ed è frutto di specifici studi e test, in funzione dei soggetti cui sarà destinato.
Utilizzare un medicinale non studiato sperimentalmente per i bambini può comportare variazioni sia cinetiche che dinamiche, basate sulle differenze legate alla formulazione e alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e biochimiche del bambino.
Pertanto il medicinale pediatrico può differire da quello per gli adulti non solo quali-quantitativamente in maniera significativa, ma anche perché le specifiche informazioni riportate sul foglietto illustrativo sono descrizioni dettagliate per un suo corretto impiego.
Da quanto suddetto risulta chiaro che la prescrizione di un medicinale pediatrico si fonda su basi scientifiche, allo scopo di tutelare il benessere e la salute del bambino.
Per quanto sopra, nel sottolineare l’impegno profuso nello studio del medicinale pediatrico, che porta alla produzione di prodotti ad uso specifico, con formulazioni adeguate all’impiego nelle diverse fasi della crescita, si ritiene che i medesimi siano in grado di garantire, qualità, sicurezza ed efficacia.
Ovviamente, come avviene oggi per il Medico Veterinario, la nota potrebbe concludersi “scaricando” sul medico la responsabilità di usare –solo in casi eccezionali– il farmaco che eviti inutili sofferenze al paziente, esponendolo a sanzioni (11. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico che non osserva le disposizioni degli articoli 10 e 11 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,00 a euro 9.296,00.)
Come per il Medico Veterinario, qualcuno potrebbe un giorno chiedere di dimostrare le motivazioni delle scelte operate, fino anche a cinque anni prima.
Conclusioni. Ciascuna affermazione ha una sua base di verità oggettiva e potrebbe essere estesa a qualunque ambito della medicina. Per questo si prevede la ricetta di un professionista, anzichè l’acquisto libero da parte di ciascono. I pediatri non accetterebbero mai imposizioni di questo genere, specialmente se dettate in nome di una presunta tutela dei loro pazienti, perché sono dei medici (L’esercizio della professione deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità). Si presume sappiano distinguere un principio attivo e capirne i meccanismi d’azione che motivano le scelte terapeutiche.
L’esempio del farmaco per i bambini vorrebbe far capire che, se la direttiva europea ha lo scopo di agevolare un corretto uso del farmaco, (unicamente in riferimento all’art 10), non è questa la strada giusta per la nostra categoria, esattamente come non lo sarebbe per altre.
Angelo Troi – SIVeLP
Nessun tag disponibile per questo articolo.