07/03/2002 Editoriali4 Minuti

I Veterinari italiani privi di anestetico locale utilizzabile legalmente nei bovini: lettera del SIVeLP al Ministero della Salute

Sivelp

Legnaro (PD), lì 06.03.2002 Prot. 22/02/GD Egr. Dott. ROMANO MARABELLI Direttore Generale Direzione Generale di Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione Ministero della Salute Oggetto: applicazione Decreto 13 novembre 2001 del Ministero della Salute (Individuazione dei medicinali da somministrare a talune specie animali). Con la presente siamo a segnalare la situazione di enorme difficoltà in cui si …

Legnaro (PD), lì 06.03.2002 Prot. 22/02/GD Egr. Dott. ROMANO MARABELLI Direttore Generale Direzione Generale di Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione Ministero della Salute Oggetto: applicazione Decreto 13 novembre 2001 del Ministero della Salute (Individuazione dei medicinali da somministrare a talune specie animali). Con la presente siamo a segnalare la situazione di enorme difficoltà in cui si è venuta a trovare la compagine veterinaria libero-professionale, che opera nel settore zootecnico, in conseguenza dell’emanazione e successiva applicazione del Decreto del Ministero della Salute del 13 novembre 2001, inerente l’individuazione dei medicinali da somministrare a talune specie animali. In particolare si segnala il ritiro dell’autorizzazione all’utilizzo nelle specie animali di interesse zootecnico della Lidocaina, farmaco indispensabile per tutti gli interventi chirurgici, di natura semplice o complessa, che devono essere eseguiti, spesso a carattere d’urgenza ed a volte in situazioni problematiche di contenimento, nei predetti animali. Il mancato utilizzo di questo medicinale sta comportando gravi problemi sia per la sicurezza dei colleghi, che, in assenza di anestesia locale, si trovano ad operare con animali maggiormente sensibili all’intervento e quindi di difficile contenzione, sia per il benessere degli animali stessi, i quali vengono sottoposti ad inutili sofferenze (è da prevedersi nel breve un intervento anche delle Associazioni Animaliste in proposito). L’esperienza ci insegna che questi sono i presupposti per la diffusione di vie alternative per la distribuzione ed utilizzo di un farmaco, rispetto a quelle contemplate dalla legislazione corrente. Sollecitiamo pertanto l’indispensabile intervento del Dipartimento da Lei rappresentato per fornire una chiara interpretazione, relativamente all’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 119/92, al fine di permettere l’utilizzo del farmaco specifico in deroga, nel rispetto dei tempi di sospensione contemplati dalla norma medesima, pari a 28 giorni per le carni e 7 giorni per il latte. Nel contempo siamo ad esprimere l’opportunità di estendere tale provvedimento anche ad altri farmaci ad uso veterinario, non registrati per determinate specie animali produttrici di alimenti per l’uomo, per i quali non esiste un sostitutivo autorizzato in commercio, al fine di evitare evidenti stati di sofferenza ai medesimi animali. Confermiamo, da ultimo, il nostro impegno, volto a stimolare le parti interessate, al fine di individuare, in tempi brevi, le risorse per realizzare la sperimentazione necessaria alla registrazione di quella fascia di medicinali veterinari (Orphan Drugs), indispensabili per l’ordinaria attività del professionista nel preservare lo stato di salute degli animali allevati. Nel ringraziare per l’attenzione ed in attesa di un Vs. riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti. Il Segretario Nazionale (Dott. Gastone Dalmonte)

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