04/11/2002 News4 Minuti

Il Ministero risponde al SIVeLP: possibile l’uso in deroga della lidocaina, riportandolo su apposito registro

Sivelp

Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione Ufficio XI° Spett. S.I.VE.L.P. 600.11/24320/ Oggetto: Applicazione Decreto Dirigenziale 13 nov. 2001 – Regolamento CEE n° 2377/90 e successive modifiche. In riferimento alla nota relativa alla limitazione d’utilizzo della LIDOCAINA nella specie animali di interesse zootecnico, questo Ufficio fa presente quanto segue: Il termine concesso dal regolamento CEE 2377/90 …

Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione Ufficio XI° Spett. S.I.VE.L.P. 600.11/24320/ Oggetto: Applicazione Decreto Dirigenziale 13 nov. 2001 – Regolamento CEE n° 2377/90 e successive modifiche. In riferimento alla nota relativa alla limitazione d’utilizzo della LIDOCAINA nella specie animali di interesse zootecnico, questo Ufficio fa presente quanto segue: Il termine concesso dal regolamento CEE 2377/90 e successive modifiche, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi dei residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, è scaduto il 31/12/1999. Pertanto già dal 01/01/2000 non sarebbe più stato possibile somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo, i medicinali veterinari contenenti i principi attivi per i quali non sono stati definiti i valori di MRL. Inoltre, poiché è stata rilevata una non puntuale applicazione delle norme, questa Direzione Generale con nota del 16 maggio 2001 ha invitato le Aziende titolari di A.I.C. a provvedere alla modifica delle confezioni attraverso l’eliminazione, da tutto il materiale illustrativo, delle specie per le quali non risulta definito un MRL e di tutte le indicazioni e modalità d’uso concedendo 60 gg dal ricevimento della stessa per lo smaltimento di eventuali scorte. Pertanto, con il Decreto Dirigenziale del 13/11/2001 non si è fatto altro che definire le modifiche di quanto fissato dal regolamento in oggetto per quanto riguarda le specie di destinazione. Poiché la Lidocaina è inserita nell’allegato II del Reg. CEE/2377/90 ed è limitata alla specie equina, solo per anestesia locale, si è ritenuto indispensabile limitare l’uso di prodotti a base di questo principio attivo alle specie previste dal su indicato Regolamento. Pur condividendo il parere di codesto Sindacato, in merito alle difficoltà interpretative dell’art. 3, comma 6 del D.L. 119/92, si fa presente che nel processo di revisione europea di detta normativa, emerge chiaramente la volontà della Commissione Europea di consentire “l’uso in deroga”; a condizione che comunque la sostanza figuri negli allegati I, II, III del già citato regolamento. Pertanto nel caso specifico della lidocaina, il veterinario può ricorrere, “ove non esistano medicinali autorizzati per una determinata malattia, al fine, in particolare di evitare agli animali evidenti stati di sofferenza”, alla somministrazione di medicinali contenenti tale principio attivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, riportando su apposito registro numerato le opportune informazioni concernenti i trattamenti cui gli animali sono stati sottoposti (comma 6, 7 dell’ art.3 DL 119/92). F.to: Il Direttore generale Romano Marabelli

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