31/01/2004 News15 Minuti

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02726 presentata da GIANNI MANCUSO martedì 13 gennaio 2004 nella seduta n.405

Sivelp

GIANNI MANCUSO e GHIGLIA. – Al Ministro della salute, al Ministro dell’interno. – Per sapere, premesso che: la legge 1o agosto 2003, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2003, ha vietato in Italia la detenzione di aracnidi pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica; al fine di …

GIANNI MANCUSO e GHIGLIA. – Al Ministro della salute, al Ministro dell’interno. – Per sapere, premesso che: la legge 1o agosto 2003, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2003, ha vietato in Italia la detenzione di aracnidi pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica; al fine di non penalizzare la ricerca scientifica, il divieto di detenzione imposto dalla legge n. 213, non riguarda le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall’articolo 5-bis, comma 8, della legge 150 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni; in base alla legge n. 213 del 2003 i privati detentori di aracnidi pericolosi devono presentare agli uffici territoriali del Governo apposita denuncia di possesso per la quale sono ad oggi scaduti i termini di presentazione; non si è ancora provveduto ad emanare un elenco di specie di aracnidi ritenuti pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica; alcune associazioni amatoriali di possessori ed allevatori di aracnidi hanno provveduto già da alcuni mesi a redigere un modello di denuncia da inviare agli uffici territoriali del Governo, invitando i propri aderenti ad utilizzarlo e provvedendo a tal fine alla pubblicazione in alcuni siti internet; in uno dei principali siti di detentori di animali esotici www.reptilia.it viene riportato, in collaborazione con altro sito amatoriale www.aracnofilia.org, uno schema di modello di denuncia di possesso di aracnidi pericolosi, da inviare agli uffici territoriali del Governo, congiuntamente ad un documento a firma del dottor Raffaele Caione e del signor Roberto Pepe, noto nell’ambiente di allevatori amatoriali di animali esotici tra cui gli aracnidi, primariamente interessati dagli obblighi imposti dalla legge n. 213 del 2003; tale documento, ripreso dal sito www.reptilia.it, è riportato in carta intestata della «Regione Puglia, Azienda Unità Sanitaria Locale LECCE/1, Presidio Ospedaliero “V. Fazzi” Piazza F. Muratore – 73100 Lecce – I Servizio di Anestesia Rianimazione e Terapia Iperbarica. Primario Dr. Raffaele Caione, Tel. 0832 661373; nel documento in oggetto sono riportate gravi e fuorvianti affermazioni, tra cui quella relativa al fatto che i due firmatari «trovano estremamente penalizzante per la ricerca scientifica le motivazioni per le quali si dovrebbe procedere» al divieto di detenzione imposta dalla legge 213, fatto che in verità non trova riscontro proprio nella previsione della legge 150 del 1992, la quale dispone la deroga al divieto di detenzione per le «istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall’articolo 5-bis, comma 8» -: se non intenda adottare ogni utile iniziativa di propria competenza per evitare che i cittadini siano indotti in errore e siano diffuse false notizie; se il Ministro dell’interno non voglia disporre urgentemente una circolare da inviare agli uffici territoriali del Governo al fine di non tenere in alcun conto quanto riportato nel documento in carta intestata della Regione Puglia – Ausl Legge/1. (5-02726) GIANNI MANCUSO e GHIGLIA. – Al Ministro della salute, al Ministro dell’interno. – Per sapere, premesso che: la legge 1o agosto 2003, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2003, ha vietato in Italia la detenzione di aracnidi pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica; al fine di non penalizzare la ricerca scientifica, il divieto di detenzione imposto dalla legge n. 213, non riguarda le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall’articolo 5-bis, comma 8, della legge 150 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni; in base alla legge n. 213 del 2003 i privati detentori di aracnidi pericolosi devono presentare agli uffici territoriali del Governo apposita denuncia di possesso per la quale sono ad oggi scaduti i termini di presentazione; non si è ancora provveduto ad emanare un elenco di specie di aracnidi ritenuti pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica; alcune associazioni amatoriali di possessori ed allevatori di aracnidi hanno provveduto già da alcuni mesi a redigere un modello di denuncia da inviare agli uffici territoriali del Governo, invitando i propri aderenti ad utilizzarlo e provvedendo a tal fine alla pubblicazione in alcuni siti internet; in uno dei principali siti di detentori di animali esotici www.reptilia.it viene riportato, in collaborazione con altro sito amatoriale www.aracnofilia.org, uno schema di modello di denuncia di possesso di aracnidi pericolosi, da inviare agli uffici territoriali del Governo, congiuntamente ad un documento a firma del dottor Raffaele Caione e del signor Roberto Pepe, noto nell’ambiente di allevatori amatoriali di animali esotici tra cui gli aracnidi, primariamente interessati dagli obblighi imposti dalla legge n. 213 del 2003; tale documento, ripreso dal sito www.reptilia.it, è riportato in carta intestata della «Regione Puglia, Azienda Unità Sanitaria Locale LECCE/1, Presidio Ospedaliero “V. Fazzi” Piazza F. Muratore – 73100 Lecce – I Servizio di Anestesia Rianimazione e Terapia Iperbarica. Primario Dr. Raffaele Caione, Tel. 0832 661373; nel documento in oggetto sono riportate gravi e fuorvianti affermazioni, tra cui quella relativa al fatto che i due firmatari «trovano estremamente penalizzante per la ricerca scientifica le motivazioni per le quali si dovrebbe procedere» al divieto di detenzione imposta dalla legge 213, fatto che in verità non trova riscontro proprio nella previsione della legge 150 del 1992, la quale dispone la deroga al divieto di detenzione per le «istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall’articolo 5-bis, comma 8» -: se non intenda adottare ogni utile iniziativa di propria competenza per evitare che i cittadini siano indotti in errore e siano diffuse false notizie; se il Ministro dell’interno non voglia disporre urgentemente una circolare da inviare agli uffici territoriali del Governo al fine di non tenere in alcun conto quanto riportato nel documento in carta intestata della Regione Puglia – Ausl Legge/1. (5-02726) GIANNI MANCUSO e GHIGLIA. – Al Ministro della salute, al Ministro dell’interno. – Per sapere, premesso che: la legge 1o agosto 2003, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2003, ha vietato in Italia la detenzione di aracnidi pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica; al fine di non penalizzare la ricerca scientifica, il divieto di detenzione imposto dalla legge n. 213, non riguarda le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall’articolo 5-bis, comma 8, della legge 150 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni; in base alla legge n. 213 del 2003 i privati detentori di aracnidi pericolosi devono presentare agli uffici territoriali del Governo apposita denuncia di possesso per la quale sono ad oggi scaduti i termini di presentazione; non si è ancora provveduto ad emanare un elenco di specie di aracnidi ritenuti pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica; alcune associazioni amatoriali di possessori ed allevatori di aracnidi hanno provveduto già da alcuni mesi a redigere un modello di denuncia da inviare agli uffici territoriali del Governo, invitando i propri aderenti ad utilizzarlo e provvedendo a tal fine alla pubblicazione in alcuni siti internet; in uno dei principali siti di detentori di animali esotici www.reptilia.it viene riportato, in collaborazione con altro sito amatoriale www.aracnofilia.org, uno schema di modello di denuncia di possesso di aracnidi pericolosi, da inviare agli uffici territoriali del Governo, congiuntamente ad un documento a firma del dottor Raffaele Caione e del signor Roberto Pepe, noto nell’ambiente di allevatori amatoriali di animali esotici tra cui gli aracnidi, primariamente interessati dagli obblighi imposti dalla legge n. 213 del 2003; tale documento, ripreso dal sito www.reptilia.it, è riportato in carta intestata della «Regione Puglia, Azienda Unità Sanitaria Locale LECCE/1, Presidio Ospedaliero “V. Fazzi” Piazza F. Muratore – 73100 Lecce – I Servizio di Anestesia Rianimazione e Terapia Iperbarica. Primario Dr. Raffaele Caione, Tel. 0832 661373; nel documento in oggetto sono riportate gravi e fuorvianti affermazioni, tra cui quella relativa al fatto che i due firmatari «trovano estremamente penalizzante per la ricerca scientifica le motivazioni per le quali si dovrebbe procedere» al divieto di detenzione imposta dalla legge 213, fatto che in verità non trova riscontro proprio nella previsione della legge 150 del 1992, la quale dispone la deroga al divieto di detenzione per le «istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall’articolo 5-bis, comma 8» -: se non intenda adottare ogni utile iniziativa di propria competenza per evitare che i cittadini siano indotti in errore e siano diffuse false notizie; se il Ministro dell’interno non voglia disporre urgentemente una circolare da inviare agli uffici territoriali del Governo al fine di non tenere in alcun conto quanto riportato nel documento in carta intestata della Regione Puglia – Ausl Legge/1. (5-02726) GIANNI MANCUSO e GHIGLIA. – Al Ministro della salute, al Ministro dell’interno. – Per sapere, premesso che: la legge 1o agosto 2003, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2003, ha vietato in Italia la detenzione di aracnidi pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica; al fine di non penalizzare la ricerca scientifica, il divieto di detenzione imposto dalla legge n. 213, non riguarda le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall’articolo 5-bis, comma 8, della legge 150 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni; in base alla legge n. 213 del 2003 i privati detentori di aracnidi pericolosi devono presentare agli uffici territoriali del Governo apposita denuncia di possesso per la quale sono ad oggi scaduti i termini di presentazione; non si è ancora provveduto ad emanare un elenco di specie di aracnidi ritenuti pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica; alcune associazioni amatoriali di possessori ed allevatori di aracnidi hanno provveduto già da alcuni mesi a redigere un modello di denuncia da inviare agli uffici territoriali del Governo, invitando i propri aderenti ad utilizzarlo e provvedendo a tal fine alla pubblicazione in alcuni siti internet; in uno dei principali siti di detentori di animali esotici www.reptilia.it viene riportato, in collaborazione con altro sito amatoriale www.aracnofilia.org, uno schema di modello di denuncia di possesso di aracnidi pericolosi, da inviare agli uffici territoriali del Governo, congiuntamente ad un documento a firma del dottor Raffaele Caione e del signor Roberto Pepe, noto nell’ambiente di allevatori amatoriali di animali esotici tra cui gli aracnidi, primariamente interessati dagli obblighi imposti dalla legge n. 213 del 2003; tale documento, ripreso dal sito www.reptilia.it, è riportato in carta intestata della «Regione Puglia, Azienda Unità Sanitaria Locale LECCE/1, Presidio Ospedaliero “V. Fazzi” Piazza F. Muratore – 73100 Lecce – I Servizio di Anestesia Rianimazione e Terapia Iperbarica. Primario Dr. Raffaele Caione, Tel. 0832 661373; nel documento in oggetto sono riportate gravi e fuorvianti affermazioni, tra cui quella relativa al fatto che i due firmatari «trovano estremamente penalizzante per la ricerca scientifica le motivazioni per le quali si dovrebbe procedere» al divieto di detenzione imposta dalla legge 213, fatto che in verità non trova riscontro proprio nella previsione della legge 150 del 1992, la quale dispone la deroga al divieto di detenzione per le «istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall’articolo 5-bis, comma 8» -: se non intenda adottare ogni utile iniziativa di propria competenza per evitare che i cittadini siano indotti in errore e siano diffuse false notizie; se il Ministro dell’interno non voglia disporre urgentemente una circolare da inviare agli uffici territoriali del Governo al fine di non tenere in alcun conto quanto riportato nel documento in carta intestata della Regione Puglia – Ausl Legge/1. (5-02726)

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