25/08/2016 Leggi & Fisco4 Minuti

LA CONSEGNA DEL FARMACO

Sivelp

Secondo la formulazione dell’art. 84 comma 3 dlgs 193 /2006, come introdotta dal legislatore nel 2012 (Art. 13 comma 4 bis, dl 158/2012 come integrato dalla legge di conversione n. 189/2012), “Il medico veterinario, nell’ambito della propria attività e qualora l’intervento professionale lo richieda, può consegnare all’allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006 n. 158, e successive modificazioni. Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate”.

Il primo canone interpretativo di qualsivoglia disposizione legislativa è quello letterale, così come prevede l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, dette anche preleggi. Il ricorso ad altri canoni interpretativi è ammesso solo qualora il canone letterale fallisca.
Nella fattispecie, il legislatore ha chiaramente indicato che è facoltà (e non dovere né tanto meno obbligo) del medico veterinario, già munito di scorta, “consegnare” all’allevatore o al proprietario “confezioni di medicinali veterinari” di tale scorta. Con l’uso del verbo “consegnare”, il legislatore ha chiaramente indicato che la facoltà riconosciuta al veterinario esula da qualsiasi concetto relativo alla “cessione”, ovvero alla “vendita” delle confezioni di medicinali veterinari. Infatti, giuridicamente, il termine “cessione” è sinonimo di vendita, commercio. Invece, il termine consegna, giuridicamente, è mero atto materiale privo di finalità commerciali.
Tale facoltà di “consegna” è evidentemente motivata dalla volontà legislativa di consentire al Medico Veterinario di svolgere al meglio la propria attività professionale, che come ripetuto dal Codice Deontologico Veterinario deve essere “al servizio della collettività e a tutela della salute degli animali e dell’uomo” (art. 1 Cod. Deont. Medici Veterinari).
Pertanto, la tutela della salute degli animali e dell’uomo consente al Veterinario di consegnare le proprie confezioni di medicinali veterinari “allo scopo di iniziare la terapia”.

L’ulteriore parte del dettato normativo è ridondante e fors’anche interpretativa di se stessa: ripete infatti che la facoltà di consegna è finalizzata a consentire al proprietario di animali DPA e non DPA di procurarsi “le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia”.
Prescindendo dalla tecnica di formulazione della norma, cionondimeno la ratio della stessa è coerente con le fondamentali finalità di cura del medico veterinario, finalità a cui nel nostro paese è del tutto estraneo qualsiasi concetto di “cessione” (ovvero vendita) e/o commercio dei farmaci veterinari.
E’ evidente che la consegna di “confezioni di medicinali veterinari” ulteriori rispetto a quella/e necessaria/e per impostare la terapia trascende le finalità di cura per collocarsi nel ben diverso ambito della “cessione”, cessione che la norma non consente.

Coerentemente con tale quadro normativo, anche il trattamento fiscale della “consegna” delle confezioni di medicinale veterinario sconta l’imposizione prevista per l’attività medico veterinaria svolta dal professionista (IVA al 22%). Un diverso orientamento, seppur anche autorevolmente riferito -quantomeno in passato-, è difficilmente sostenibile in quanto andrebbe a riconoscere al veterinario facoltà di “cessione”, di “vendita” del farmaco che -al contrario- il legislatore non ha in alcun modo sinora riconosciuto, essendo peraltro la vendita di medicinali prerogativa di altra categoria professionale.

Avv. Amalia Cristiana Riboli