Interessante la recente pronuncia 25834/2018 della Corte di Cassazione -II sez. civile- rispetto alla quale non constano precedenti e che definisce illecito il trattamento terapeutico con glicocorticoidi effettuato senza il controllo del medico veterinario.
La pronuncia ribadisce quindi sia l’importanza sia -indirettamente- la gravosità dell’attività del veterinario in quanto chiamato a garantire la liceità dei trattamenti sugli animali destinati all’alimentazione.
Dette importanza e gravosità -secondo i magistrati- impongono una lettura ampia dell’art. 14 comma 3 lett. a ) dlgs 158/2006 ed una lettura particolarmente severa dell’art. 1 comma 3 lett. g) medesimo decreto per cui per trattamento illecito si deve ritenere “l’utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti”.
2.1. Il D.Lgs. n. 158 del 2006, art. 14, comma 3, lett. a), vieta la commercializzazione di animali ai quali siano state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che siano stati oggetto di trattamento illecito. Il medesimo D.Lgs. n. 158 del 2006, art. 1, comma 3, lett. g), precisa che per trattamento illecito si deve intendere “l’utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti”. Ne segue che il divieto previsto dall’art. 14 citato, la cui ratio risiede nella tutela della salute, riguarda qualsiasi trattamento farmacologico degli animali destinati alla filiera alimentare che sia attuato in difformità dalle previsioni di legge, mentre risulta insostenibile la tesi prospettata dai ricorrenti, secondo cui “la somministrazione di sostanza prescrivibile, per sua natura, non è tale da nuocere alla salute pubblica” (pag. 7 del ricorso).
Come puntualmente rilevato dalla Corte d’appello, nel caso di specie si discute di trattamento a base di Voren, che ha come principio attivo il desametasone (cortisonico), da effettuarsi sotto la diretta responsabilità del medico veterinario, che ne deve dare notizia all’autorità sanitaria competente per territorio al fine di consentire il controllo sulla osservanza dei tempi di sospensione.
Ciò significa che l’animale trattato con tale farmaco non può essere immesso in commercio prima che sia trascorso un certo periodo dalla fine del trattamento. Ed è altresì evidente che la somministrazione del suddetto farmaco senza l’intervento del medico veterinario mentre impedisce a monte il controllo sull’osservanza del periodo di sospensione – con ricadute dirette sulla qualità del prodotto commercializzato – nel contempo esclude l’applicabilità del D.Lgs. n. 158 del 2006, art. 14, comma 3, lett. b), che vieta la commercializzazione di animali trattati con sostanze o prodotti autorizzati prima che sia trascorso il periodo di sospensione prescritto, presupponendo che il trattamento sia stato effettuato sotto il controllo del medico veterinario.
Ufficio legale SIVeLP
Nessun tag disponibile per questo articolo.