LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato TITOLO I NORME SULLE INTESE, SULL’ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE Art. 1. Ambito di applicazione e rapporti con l’ordinamento comunitario 1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell’articolo 41 della Costituzione a tutela e …
LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato TITOLO I NORME SULLE INTESE, SULL’ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE Art. 1. Ambito di applicazione e rapporti con l’ordinamento comunitario 1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell’articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata. 2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all’articolo 10, di seguito denominata Autorità, qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell’ambito di applicazione della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso. 3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunità europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l’Autorità sospende l’istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale. 4. L’interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza. Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto. Art. 3. Abuso di posizione dominante 1. È vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei contratti stessi. Art. 4. Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza 1. L’Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell’articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l’aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L’autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato. 2. L’Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l’interessato abusi dell’autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l’autorizzazione. 3. La richiesta di autorizzazione è presentata all’Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all’articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa. Art. 5. Operazioni di concentrazione 1. L’operazione di concentrazione si realizza: a) quando due o più imprese procedono a fusione; b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese; c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un’impresa comune. 2. L’assunzione del controllo di un’impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all’atto della costituzione di un’impresa o dell’aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse. 3. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione. Art. 6. Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza 1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell’articolo 16, l’Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell’industria nazionale, delle barriere all’entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell’andamento della domanda e dell’offerta dei prodotti o servizi in questione. 2. L’Autorità, al termine dell’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, quando accerti che l’operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l’autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze. Art. 7. Controllo 1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall’articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle attività di un’impresa, anche attraverso: a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa; b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un’impresa. 2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese: a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti; b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano. Art. 8. Imprese pubbliche e in monopolio legale 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale. 2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all’adempimento degli specifici compiti loro affidati. Art. 9. Autoproduzione 1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un’impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate. 2. L’autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni. TITOLO II ISTITUZIONE E COMPITI DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Capo I ISTITUZIONE DELL’AUTORITÀ Art. 10. Autorità garante della concorrenza e del mercato 1. È istituita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma. 2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. 3. I membri dell’Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l’intera durata del mandato. 4. L’Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni. L’Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia. 5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione. 6. L’Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. 7. L’Autorità provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell’Autorità. Art. 11. Personale della Autorità 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell’Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità. L’assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d’Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’Autorità. 3. Al personale in servizio presso l’Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. 4. L’Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unità. L’Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi. 5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Autorità sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è nominato dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su proposta del presidente dell’Autorità. Capo II POTERI DELL’AUTORITÀ IN MATERIA DI INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTà DI CONCORRENZA E DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE Art. 12. Poteri di indagine 1. L’Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l’esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3. 2. L’Autorità può, inoltre, procedere, d’ufficio o su richiesta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l’evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata. Art. 13. Comunicazione delle intese 1. Le imprese possono comunicare all’Autorità le intese intercorse. Se l’Autorità non avvia l’istruttoria di cui all’articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere. Art. 14. Istruttoria 1. L’Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l’apertura dell’istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell’istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa. 2. L’Autorità può in ogni momento dell’istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell’istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria. 3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. 4. I funzionari dell’Autorità nell’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio. 5. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente. Art. 15. Diffide e sanzioni 1. Se a seguito dell’istruttoria di cui all’articolo 14 l’Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all’uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell’intesa o dell’abuso di posizione dominante, determinando i termini entro i quali l’impresa deve procedere al pagamento della sanzione. 2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa fino a trenta giorni. Capo III POTERI DELL’AUTORITà IN MATERIA DI DIVIETO DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE Art. 16. Comunicazione delle concentrazioni 1. Le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all’Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’impresa di cui è prevista l’acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all’aumento dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo. 2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati. 3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l’Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. 4. Se l’Autorità ritiene che un’operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell’articolo 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l’istruttoria attenendosi alle norme dell’articolo 14. L’Autorità, a fronte di un’operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l’istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. 5. L’offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all’Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa. 6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all’Autorità ai sensi del comma 5, l’Autorità deve notificare l’avvio dell’istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa. 7. L’Autorità può avviare l’istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. 8. L’Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall’inizio dell’istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell’istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità. Art. 17. Sospensione temporanea dell’operazione di concentrazione 1. L’Autorità, nel far luogo all’istruttoria di cui all’articolo 16, può ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell’istruttoria. 2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un’offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all’Autorità ai sensi dell’articolo 16, comma 5, sempre che l’acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione. Art. 18. Conclusione dell’istruttoria sulle concentrazioni 1. L’Autorità, se in esito all’istruttoria di cui all’articolo 16 accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall’articolo 6, ne vieta l’esecuzione. 2. L’Autorità, ove nel corso dell’istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un’operazione di concentrazione, provvede a chiudere l’istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato delle proprie conclusioni in merito. Tale provvedimento può essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dall’originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza. 3. L’Autorità, se l’operazione di concentrazione e già stata realizzata, può prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi. Art. 19. Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di concentrazione o all’obbligo di notifica 1. Qualora le imprese realizzino un’operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all’articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l’Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all’uno per cento e non superiori al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione. 2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell’articolo 16, l’Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all’uno per cento del fatturato dell’anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto dal comma 1, a seguito delle conclusioni dell’istruttoria prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla data di notifica della sanzione di cui al presente comma. Capo IV DISPOSIZIONI SPECIALI Art. 20. Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell’editoria 1. [Abrogato] [Il comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 287/90 è stato abrogato dall’articolo 1, comma 6, lettera c, n. 9) della legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.” dove è previsto che la commissione per i servizi e i prodotti [della nuova Autorità] … “assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l’editoria escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato”.] 2. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito l’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta alla competente autorità di vigilanza. 3. I provvedimenti delle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, sono adottati sentito il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all’articolo 10, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l’autorità di vigilanza può adottare il provvedimento di sua competenza. 4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell’Autorità di cui all’articolo 10 sono adottati sentito il parere dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l’Autorità di cui all’articolo 10 può adottare il provvedimento di sua competenza. 5. L’autorità di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito può altresì autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell’articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1. Detta autorizzazione è adottata d’intesa con l’Autorità di cui all’articolo 10 che valuta se l’intesa comporti o meno l’eliminazione della concorrenza. 6. L’Autorità di cui all’articolo 10 può segnalare alle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 la sussistenza di ipotesi di violazione degli articoli 2 e 3. 7. Fatto salvo quanto disposto nei commi precedenti, allorché l’intesa, l’abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardano imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza. 8. Le autorità di vigilanza di cui al presente articolo operano secondo le procedure previste per l’Autorità di cui all’articolo 10. 9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell’editoria. TITOLO III POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVI DELL’AUTORITÀ Art. 21. Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo 1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l’Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale. 2. L’Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. 3. L’Autorità, ove ne ravvisi l’opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all’importanza delle situazioni distorsive. Art. 22. Attività consultiva 1. L’Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere dell’Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto: a) di sottomettere l’esercizio di una attività o l’accesso ad un mercato a restrizioni quantitative; b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree; c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita. Art. 23. Relazione annuale 1. L’Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento. Art. 24. Relazione al Governo su alcuni settori 1. L’Autorità, sentite le amministrazioni interessate, entro diciotto mesi dalla sua costituzione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa ai settori degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione commerciale. TITOLO IV NORME SUI POTERI DEL GOVERNO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE Art. 25. Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, determina in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l’Autorità può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell’economia nazionale nell’ambito dell’integrazione europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi dell’articolo 6, sempreché esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti. In tali casi l’Autorità prescrive comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine prefissato. 2. Nel caso delle operazioni di cui all’articolo 16 alle quali partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l’indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 16, comma 3, vietare l’operazione per ragioni essenziali di economia nazionale. Art. 26. Pubblicità delle decisioni 1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l’Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all’articolo 12, comma 2. TITOLO V NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI Artt. 27-30. [Titolo abrogato dall’art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385] TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 31. Sanzioni 1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 32. Copertura finanziaria 1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per il 1990, lire 32 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1990, all’uopo utilizzando lo specifico accantonamento “Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato”. Art. 33. Competenza giurisdizionale 1. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. 2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d’appello competente per territorio. Art. 34. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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