CONDONO FISCALE: ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI Gli iscritti che intendono avvalersi della sanatoria fiscale disciplinata dalla legge n. 289 del 27/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno comunicare all’Ente il maggiore imponibile che ne consegue ai fini di una eventuale integrazione contributiva. Si ricorda che le tre possibilità di sanatoria introdotte dalla legge hanno diversi effetti sui …
CONDONO FISCALE: ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI Gli iscritti che intendono avvalersi della sanatoria fiscale disciplinata dalla legge n. 289 del 27/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno comunicare all’Ente il maggiore imponibile che ne consegue ai fini di una eventuale integrazione contributiva. Si ricorda che le tre possibilità di sanatoria introdotte dalla legge hanno diversi effetti sui contributi: – Definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione (cd. concordato per imprese e professionisti) (art. 7). I maggiori redditi dichiarati secondo le diverse metodologie adottate sono rilevanti, ai fini previdenziali, nella misura del 60% per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero, nei casi in cui il reddito dichiarato è superiore al minimale, nella misura del 60% della parte eccedente il dichiarato. Non si applicano sanzioni ed interessi. – L’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (cd. dichiarazione integrativa) (art. 8). I redditi integrati sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente sono rilevanti, ai fini previdenziali, nella misura del 100%. Non si applicano sanzioni ed interessi. – Definizione automatica per gli anni pregressi (cd. condono tombale) (art. 9). Non si basa sull’aumento dell’imponibile originariamente dichiarato bensì sul versamento di una percentuale calcolata sulle imposte risultanti dalle dichiarazioni in origine. L’adesione a questo tipo di condono non produce, pertanto, effetti sui contributi. Si comunica che l’Ente provvederà a trasmettere, in occasione dell’invio del Modello 1/2003, un ulteriore Modello al fine di acquisire i maggiori imponibili emersi dall’adesione al concordato di cui all’art. 7 L. 289/02 ovvero alla dichiarazione integrativa di cui all’art. 8 L. 289/02. Informazioni più dettagliate circa la documentazione da inviare, le modalità ed i termini di eventuali contributi dovuti, vi saranno forniti unitamente al suddetto Modello. Nel frattempo, al fine della corretta compilazione dei Moduli fiscali, si fa presente che il codice fiscale dell’Enpav è 80082330582.
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