O.M. Salute 21 dicembre 2001 Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici. (GU n. 7 del 9-1-2002)
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali e prevenzione del randagismo, in particolare all’art. 1 che assegna allo Stato la promozione …
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali e prevenzione del randagismo, in particolare all’art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d’affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra l’uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente; Considerato che il perseguimento del sopra citato obiettivo di tutela degli animali d’affezione comporta la necessita’ e l’urgenza di adottare, in assenza di apposita normativa comunitaria, una specifica disciplina cautelare per i cani e gatti domestici, anche al fine di impedire riprovevoli utilizzi commerciali delle relative pelli e pellicce, oggetto di segnalate, illecite introduzioni nel territorio nazionale; Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Viso l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Ordina: Art. 1. 1. E’ vietato: a) utilizzare cani (canis familiaris) e gatti (felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali; b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera a); c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera a), per qualsiasi finalita’ o utilizzo, nonche’ capi di abbigliamenti e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali. Art. 2. La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 650 del codice penale. All’accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato. La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2001 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 14
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