Ordinanza 13 giugno 2016
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (16A05143)
(G.U. Serie Generale , n. 165 del 16 luglio 2016)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio», in particolare l’art. 21, comma 1, lettera u);
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all’immissione
in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell’art. 20,
comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante
attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul
mercato di biocidi;
Visti gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice
penale;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all’uso dei biocidi;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012,
recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di
bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo
2012, n. 58, come prorogata dall’ordinanza ministeriale del 14
gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2014, n.
51, e dall’ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2015, n. 50;
Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche
abbandonate nell’ambiente rappresenta un serio rischio per la
popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e’ anche causa di
contaminazione ambientale;
Considerato che la presenza di sostanze tossiche abbandonate
nell’ambiente e’ causa di danni al patrimonio faunistico, ivi
comprese le specie in via d’estinzione, e all’ambiente;
Rilevato che l’adozione delle precedenti ordinanze, ha reso
possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa
riduzione dell’incidenza degli episodi di avvelenamento e con
individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi
delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per
il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;
Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da
approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e
uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi
avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati
nell’ambiente;
Considerato che continua a sussistere la necessita’ e l’urgenza di
confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del
controllo e monitoraggio del predetto fenomeno;
Ordina:
Art. 1
1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e
dell’incolumita’ delle persone, degli animali e dell’ambiente, e’
vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare
e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive
o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale
esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte
del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresi’, la detenzione,
l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera
tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del
soggetto che lo ingerisce.
Art. 2
1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da
imprese specializzate, sono effettuate mediante l’impiego di prodotti
autorizzati con modalita’ tali da non nuocere in alcun modo alle
persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono
pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone
interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. Gli
avvisi devono contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del
veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento,
la durata del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate e
dei relativi antidoti.
2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1 il responsabile
della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il
ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di
altri animali deceduti, informando l’azienda sanitaria locale e
l’Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competenti
in caso di recupero di specie non infestanti.
Art. 3
1. Il proprietario o il responsabile dell’animale, deceduto a causa
di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una
sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l’episodio ad un
medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento,
corredata da referto anamnestico. L’Ente gestore territorialmente
competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e
domestici senza proprietario.
Art. 4
1. Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto
avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica
ne da’ immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario
dell’azienda sanitaria locale e all’Istituto zooprofilattico
sperimentale territorialmente competente, inviando i moduli di cui
all’allegato 1 e all’allegato 2, sezione A e/o sezione B, della
presente ordinanza.
Art. 5
1. Ai fini dell’identificazione del veleno o della sostanza che ha
provocato l’avvelenamento, l’azienda sanitaria locale
territorialmente competente assicura l’invio di carcasse di animali
deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati,
nonche’ di esche o bocconi sospetti di avvelenamento, all’Istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio. I campioni e
le carcasse sono accompagnati dalla diagnosi di sospetto
avvelenamento corredata dal referto anamnestico di cui all’art. 3.
2. L’Azienda sanitaria locale puo’ autorizzare il medico
veterinario libero professionista o il proprietario dell’animale ad
inviare direttamente all’Istituto zooprofilattico sperimentale le
carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici,
nonche’ le esche o i bocconi sospetti.
Art. 6
1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a
necroscopia l’animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e
analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede
necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive
negli stessi.
2. Gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto
avvelenamento sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal
loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle
autorita’ competenti e al veterinario richiedente. L’esame ispettivo
delle esche o dei bocconi che si sospettano contenere sostanze
tossiche o nocive deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro
ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle
autorita’ competenti e al richiedente.
3. Sulla base del quadro anatomopatologico riscontrato, a seguito
degli esami necroscopici eseguiti ai sensi del precedente comma 2, il
responsabile della necroscopia puo’ confermare o meno il sospetto di
avvelenamento e decidere se e’ necessario proseguire con gli
accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici. Gli esiti delle
valutazioni sulla conferma o meno del sospetto di avvelenamento sono
immediatamente comunicati dall’Istituto zooprofilattico sperimentale
di prima accettazione al medico veterinario che ha segnalato
l’evento, alle autorita’ competenti e, in caso di conferma del
sospetto avvelenamento, all’autorita’ giudiziaria, mediante l’invio
del modulo di cui all’allegato 3, sezione A, della presente
ordinanza. Gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici, ove
ritenuti necessari per la rilevazione delle sostanze tossiche, sono
conclusi e refertati entro trenta giorni dall’arrivo del campione in
laboratorio e gli esiti comunicati dall’Istituto zooprofilattico
sperimentale di prima accettazione al medico veterinario che ha
segnalato l’evento, alle autorita’ competenti e, in caso di accertato
avvelenamento, all’autorita’ giudiziaria, mediante l’invio del modulo
di cui all’allegato 3, sezione B, della presente ordinanza.
4. Nel caso in cui il campione da analizzare sia costituito solo da
esche o bocconi sospetti, prima degli esami di laboratorio deve
essere eseguito un esame ispettivo atto ad evidenziare la presenza di
materiali nocivi, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale
esplodente. In caso di riscontro positivo sui campioni, l’Istituto
zooprofilattico sperimentale territorialmente competente deve darne
immediata comunicazione al medico veterinario che ha segnalato
l’evento, alle autorita’ competenti e all’autorita’ giudiziaria,
mediante l’invio del modulo di cui all’allegato 3, sezione C, della
presente ordinanza.
5. Per i campioni conferiti dagli organi di polizia giudiziaria per
specifiche investigazioni su casi di avvelenamento, vincolati dal
segreto istruttorio, le comunicazioni relative al caso sono
concordate con gli organi di polizia giudiziaria richiedenti.
Art. 7
1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all’art. 4, da’
immediate disposizioni per l’apertura di un’indagine da effettuare in
collaborazione con le Autorita’ competenti. Entro quarantotto ore
dalla ricezione del referto dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la
presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede
ad individuare le modalita’ di bonifica del luogo interessato, anche
con l’ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili
antiveleno e organi di polizia giudiziaria, nonche’ a segnalare, con
apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell’area di esche o
bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle
autorita’ preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di
precedenti segnalazioni.
2. Al fine di coordinare la gestione degli interventi da effettuare
e di monitorare il fenomeno, le Prefetture attivano un tavolo di
coordinamento presieduto dal Prefetto o da un suo rappresentante,
composto da:
a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma;
b) un rappresentante del Servizio veterinario delle aziende
sanitarie locali competenti per territorio;
c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
d) un rappresentante dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
competente per territorio;
e) un rappresentante delle Guardie zoofile;
f) uno o piu’ rappresentanti dell’Ordine provinciale dei medici
veterinari.
3. Detto tavolo e’ integrato, all’occorrenza, dai sindaci e dai
rappresentanti delle Forze dell’ordine dei comuni interessati dal
fenomeno.
Art. 8
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha efficacia per dodici
mesi.
La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 13 giugno 2016
Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 2795
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
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