In merito all’ordinanza sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani,firmata dal Sottosegretario On. Francesca Martini, in primo luogo si rileva che la stessa vorrebbe intervenire a colmare la lacuna di cui all’ordinanza Turco, in quanto quest’ultima contiene un’elencazione a priori delle razze “pericolose” non idonea ad individuare le situazioni …
In merito all’ordinanza sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani,firmata dal Sottosegretario On. Francesca Martini, in primo luogo si rileva che la stessa vorrebbe intervenire a colmare la lacuna di cui all’ordinanza Turco, in quanto quest’ultima contiene un’elencazione a priori delle razze “pericolose” non idonea ad individuare le situazioni di pericolo. Si introducono concetti innovativi, come il superamento della “lista dei cani pericolosi”- rivelatasi inadeguata -, la responsabilizzazione dei proprietari ed il ruolo dei veterinari comportamentalisti (peraltro non compiutamente definiti). Si ribadiscono le regole di condotta del cane, le caratteristiche del guinzaglio ed i criteri per la scelta dell`animale. L’ordinanza (almeno nel testo che circola ad oggi) definisce gli animali non più come pericolosi sulla base della razza e degli episodi di aggressione, ma sulla base di un concetto assolutamente indefinito e privo di rilievo (anche giuridico), cioè quello di “cane impegnativo”. L’assoluta inidoneità dell’aggettivo menzionato, ad individuare quale animale sia pericoloso e quale no è di tutta evidenza, soprattutto se si considera che su tale rilevazione il libero professionista è chiamato a segnalare (art. 1 comma 7) la presenza di detti cani impegnativi tra i suoi assistiti (o, meglio, pazienti). Nessun parametro oggettivo viene esplicitato, e questo comporta una grande responsabilità in capo al medico veterinario, proprio per l`indeterminatezza del concetto. A ciò s’aggiunga che i proprietari di cani impegnativi (soprattutto se segnalati) saranno chiamati a seguire percorsi formativi, il cui costo non potrà che gravare sui proprietari stessi. Questi ultimi quindi, non sempre percepiranno la segnalazione da parte del veterinario di “cane impegnativo” in modo costruttivo, come una tutela della loro incolumità, che – ricordiamolo – è spessissimo messa in discussione esattamente in ambito domestico. Non è illogico aspettarsi che l’assoluta novità dell’argomento e dell’obbligo di segnalazione per il libero professionista, non più chiamato a tutelare la salute pubblica, ma ad intervenire in materia di incolumità sulla base di valutazione comportamentali dell’animale, possa determinare l` allontanamento del proprietario di animali a rischio, con il risultato di escludere questi animali anche dalle cure: noi avremmo preferito un obbligo di informare. Alla discrezionalità sopra evidenziata, si contrappone la classificazione dei cani morsicatori in base alla gravità delle lesioni causate, senza considerazione alcuna delle circostanze in cui gli episodi di aggressività si son verificati. Inoltre, l’ordinanza sembra destinata ad evitare che l’animale produca ulteriori danni, ma non a prevenire l’insorgenza del male stesso. Una conferma di ciò, si ha leggendo l’art. 3 comma 2 e 3 secondo cui l’inserimento dell’animale tra i cani “morsicatori” si ha verificando la gravità delle lesioni provocate a persone, animali (o a cose?!). L`Ordinanza contiene certamente degli elementi di svolta rispetto ai termini semplicistici con cui si è gestito il problema in passato, e coinvolge seriamente il libero professionista. Presenta tuttavia dei passaggi non univocamente interpretabili che auspicheremmo applicati “cum grano salis”, se non vogliamo assistere semplicemente ad una proliferazione di corsi e di spese, con qualche strascico giuridico di troppo. Di seguito il testo del provvedimento. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ORDINANZA Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l`articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112; Visto l`articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall`Italia; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente “ Legge quadro in materia di animali d`affezione e prevenzione del randagismo”, Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente “Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy “, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003; Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale; Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 gennaio 2008, concernente “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008; Ritenuto di dover sostituire detta Ordinanza eliminando l’allegato A in quanto non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell’appartenenza ad una razza o ai suoi incroci; Ritenuta la necessità e l`urgenza di mantenere, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell’ incolumità pubblica; Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l’uso del collare di tipo elettrico, quale “ congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza”, rientra nella previsione di cui all’ articolo 727 del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali ora art. 544 ter; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante “ Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini”, registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n.27. Ordina: Art. 1. 1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso. 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. 3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. 4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali. 5. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell’Anagrafe canina regionale, decidono nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo. 6. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. 7. Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti. 8. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4. Art. 2. 1. Sono vietati: a) l`addestramento di cani che ne esalti l’aggressività; b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l`aggressività; c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all`articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie; 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale; e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d). 2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti. 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale. 4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. Art. 3 1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”, a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario. 2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. 3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2. 4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Art. 4 1. E` vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi e` sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall`art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente. Art. 5 1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all’articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili. 3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni. Art. 6 1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore. Art 7 1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione. Roma, p. IL MINISTRO IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Francesca Martini Un altro documento del Ministero individua le sanzioni applicabili agli inadempienti: Mancato rispetto dell`Ordinanza, le sanzioni Violazione dell’art. 1 Omessa custodia e malgoverno di animali (art. 672 del c.p.) Mancato rispetto dell’obbligo del guinzaglio e della museruola (art. 83 del Reg. di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320/1954 e successive modifiche ed integrazioni – Leggi Regionali e Ordinanze Comunali) Violazione dell’art. 2 Addestramento all’aggressività, selezione ed incroci finalizzati ad accrescere l’aggressività – Sottoposizione dei cani a doping e mutilazioni Sanzioni previste dalle Leggi Regionali e da Ordinanze Comunali si può anche contestare il reato di maltrattamento (art. 544 ter c.p.) In tutte le altre fattispecie si applicano le sanzioni previste dalle Leggi Regionali e dalle Ordinanze Comunali es. la legge della Regione Toscana prevede sanzioni amministrative pecuniarie per: abbandono delle deiezioni liquide e solide in spazi pubblici o in zone di verde pubblico
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