PREMESSA Già da qualche anno si era manifestata la necessità di modificare lo Statuto del Sindacato per adeguarlo alle esigenze emergenti e per rendere l’attività organizzativa più funzionale, migliorando il rapporto fra la dirigenza nazionale e quella locale ed eliminando cariche diventate inutili, quali ad es. i revisori dei conti provinciali …
PREMESSA Già da qualche anno si era manifestata la necessità di modificare lo Statuto del Sindacato per adeguarlo alle esigenze emergenti e per rendere l’attività organizzativa più funzionale, migliorando il rapporto fra la dirigenza nazionale e quella locale ed eliminando cariche diventate inutili, quali ad es. i revisori dei conti provinciali e regionali, dal momento che l’intera contabilità del Sindacato è stata trasferita a livello centrale. Le proposte di modifica, di seguito riportate assieme al testo originale, individuano una situazione organizzativa che ha la sua massima espressione nel Congresso Nazionale, per il quale si prevede una convocazione annuale, e nella Segreteria Nazionale che elegge al suo interno il Segretario Nazionale. Con l’organizzazione annuale del Congresso si intende fornire la possibilità a tutti gli iscritti di partecipare direttamente almeno una volta all’anno alla definizione delle linee programmatiche del Sindacato, che dovranno poi essere il punto di riferimento per l’attività della Segreteria Nazionale, la quale andrà ad assumere anche tutte le competenze proprie del Comitato Centrale, reso inutile dal Congresso annuale. Si sono inoltre operati ulteriori ritocchi, più formali che sostanziali, come ad es. l’inserimento del titolo ad ogni articolo, per favorirne la lettura e adeguarne i contenuti alle realtà attuali. Nel ricordare che queste sono e rimangono proposte per aprire la discussione, si attendono pareri in merito e si dà appuntamento al prossimo Congresso Nazionale di Ozzano Emilia (BO), dal 12 al 14 ottobre 2001, per renderle operative. Anche se non presente nelle modifiche statutarie proposte, durante i lavori del Congresso verrà valutata l’opportunità di riconoscere un indennizzo compensativo, per l’attività di lavoro persa, a coloro che operano per conto del Sindacato, sempre, comunque, nei limiti delle possibilità individuate nella definizione del Bilancio di previsione. Si segnala che, laddove non si propone la modifica dell’intero articolo, le variazioni o le integrazioni del periodo sono riportate in CARATTERE MAIUSCOLO, fra parentesi, mentre la frase da sostituire è stata messa tra parentesi quadra []. SINDACATO ITALIANO VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI STATUTO §§§§§§§§§§§§§§§§ Articolo 1 (COSTITUZIONE E SEDE) E’ costituito il Sindacato Italiano Veterinari Liberi Professionisti “S.I.Ve.L.P.” con sede legale e operativa presso la residenza del Segretario Nazionale, oppure dove verrà stabilita dal Comitato Centrale.Il Sindacato è autonomo ed una eventuale adesione ad una delle Confederazioni Sindacali Nazionali può essere presa da un Congresso Nazionale con la maggioranza di due terzi aventi diritto al voto. (Si propone la sostituzione del comma 2 e l’inserimento un successivo comma: IL SINDACATO è AUTONOMO ED UN’EVENTUALE SUA ADESIONE AD UNA DELLE CONFEDERAZIONI SINDACALI NAZIONALI PUò ESSERE DECISA DAL CONGRESSO NAZIONALE CON IL CONSENSO DEI DUE TERZI DEI PRESENTI, AVENTI DIRITTO AL VOTO.IL S.I.VE.L.P. è UN SINDACATO APARTITICO, AUTONOMO ED INDIPENDENTE E PERSEGUE ATTIVITà SENZA SCOPI DI LUCRO.) §§§§§§§§§§§§§§§§ Articolo 2 (SCOPI E MODALITà) Scopi del sindacato sono: la rappresentanza e la tutela degli interessi professionali, giuridici, economici degli iscritti, nonché la loro assistenza nei rapporti con la F.N.O.V.I., con le future Federazioni Regionali degli Ordini, con gli Ordini Provinciali, con l’E.N.P.A.V., con i Ministeri della Sanità, dell’Agricoltura, del Lavoro e Previdenza Sociale, del Tesoro, delle Finanze e dell’Ambiente.Inoltre con gli Assessorati Regionali e Provinciali della Sanità e dell’Agricoltura, con le AA.SS.LL., con i comprensori, con i Comuni, con le associazioni di Categoria del settore agrozootecnico e con tutti gli Enti Pubblici e privati con i quali i veterinari liberi professionisti possono avere contatti professionali. Quanto sopra per una sempre maggiore valorizzazione sociale ed economica del veterinario libero professionista nella Sanità moderna. Si propone di sostituire con: Gli scopi del sindacato sono:-LA RAPPRESENTANZA E LA TUTELA DEGLI INTERESSI PROFESSIONALI, GIURIDICI, ECONOMICI DEGLI ISCRITTI, NONCHé LA LORO ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON LA FNOVI, CON LE FEDERAZIONI REGIONALI DEGLI ORDINI, CON GLI ORDINI PROVINCIALI, CON L’ENPAV, CON I MINISTERI COMPETENTI PER LE POLITICHE SANITARIE, AGRICOLE, DEL LAVORO, DEL TESORO, DELLE FINANZE E AMBIENTALI. INOLTRE CON GLI ASSESSORATI REGIONALI E PROVINCIALI COMPETENTI PER LE POLITICHE SANITARIE, AGRICOLE E AMBIENTALI, CON LE AA.SS.LL., CON I COMPRENSORI, CON I COMUNI, CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL SETTORE AGRO-ZOOTECNICO E CON TUTTI GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CON I QUALI I VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI INTERAGISCONO O SI TROVERANNO A DOVER INTERAGIRE NEL FUTURO;-PROMUOVERE L’INSERIMENTO DEI COLLEGHI NELLA PROFESSIONE MEDIANTE L’AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO, TECNICO, GESTIONALE, ORGANIZZATIVO E FAVORENDO IL DIALOGO INTERGENERAZIONALE.OGNI INIZIATIVA DEVE COMUNQUE ESSERE ORIENTATA AD UNA MAGGIORE VALORIZZAZIONE SOCIALE, ECONOMICA E DI IMMAGINE DEL VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA.PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOPRA DESCRITTI IL S.I.VE.L.P PUò: a)intrattenere rapporti con le istituzioni pubbliche e private, ovunque ed ai vari livelli, anche estere qualora necessario.b)aderire ad intese e patti federativi con altre associazioni, operanti a livello internazionale, conservando la propria autonomia rappresentativa, organizzativa, amministrativa e patrimoniale.c) avvalersi per questioni organizzative, tecniche e legali della collaborazione di consulenti assunti mediante contratto o convenzione con atto deliberativo della Segreteria competente purché vi sia una copertura finanziaria adeguata. §§§§§§§§§§§§§§§§ Articolo 3Possono aderire al Sindacato tutti i veterinari iscritti agli Ordini Provinciali, purché non siano dipendenti di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale, delle Università e delle Regioni. Si propone di sostituire con:POSSONO ADERIRE AL S.I.VE.L.P. TUTTI I VETERINARI ISCRITTI AGLI ORDINI PROVINCIALI CHE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI E NORME VIGENTI, ESERCITANO LA LIBERA PROFESSIONE PURCHè NON SIANO DIPENDENTI DI RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, DELLE REGIONI E DELLE UNIVERSITà.EVENTUALI DEROGHE DEVONO ESSERE APPROVATE DALLA SEGRETERIA NAZIONALE.L’ATTIVITà DEL S.I.VE.L.P. NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI è SVOLTA A FRONTE DEL VERSAMENTO ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE, PERSONALE E NON CEDIBILE, STABILITA DALLA SEGRETERIA NAZIONALE §§§§§§§§§§§§§§§§ Articolo 4 (ELIMINARE) Il Sindacato si articola Segreteria Nazionale;Comitato Centrale;Federazioni Regionali;Segreterie Provinciali. §§§§§§§§§§§§§§§§ Articolo 5 (ORGANI NAZIONALI)Sono Organismi Nazionali: il Congresso Nazionale; [il Comitato Centrale] (ELIMINARE);la Segreteria Nazionale;il Segretario Nazionale;il Collegio dei Revisori dei Conti;il Collegio dei Probiviri. §§§§§§§§§§§§§§§§ Articolo 6 (ORGANI REGIONALI) Sono Organismi della Federazione Regionale:l’Assemblea dei Segretari Provinciali;la Segreteria Regionale;il Segretario Regionale;il Collegio dei Revisori dei Conti.Nell’Assemblea Regionale hanno diritto di voto i Segretari Provinciali o loro delegati. La Segreteria Regionale ha la possibilità di nominare un Commissario Provinciale dove manca la Segreteria Provinciale.Il regolamento interno è predisposto dal Comitato Centrale. Si propone di sostituire con:Sono ORGANI REGIONALI DEL SINDACATO:- LA SEGRETERIA REGIONALE;- IL SEGRETARIO REGIONALE.LA SEGRETERIA REGIONALE è COMPOSTA DAI SEGRETARI PROVINCIALI O LORO RAPPRESENTANTI CON DIRITTO DI VOTO.IL SEGRETARIO REGIONALE è ELETTO DALLA SEGRETERIA REGIONALE CON LE MODALITà STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO.IN ASSENZA DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE, LA SEGRETERIA NAZIONALE, SENTITO IL PARERE DELLA SEGRETERIA REGIONALE, PUò NOMINARE UN COMMISSARIO PROVINCIALE.IL REGOLAMENTO INTERNO è PREDISPOSTO DALLA SEGRETERIA NAZIONALE.IL SEGRETARIO REGIONALE DURA IN CARICA TRE ANNI .IN CASO DI DIMISSIONI DEL SEGRETARIO REGIONALE O DI COMPORTAMENTO NON CONFORME DELLO STESSO, LA SEGRETERIA NAZIONALE NOMINA UN COMMISSARIO REGIONALE . §§§§§§§§§§§§§§§§ Articolo 7 (ORGANI PROVINCIALI) Sono organi della Federazione Provinciale: l’Assemblea degli iscritti;la Segreteria provinciale;il Segretario provinciale;il Collegio dei Revisori dei Conti.Nell’Assemblea Provinciale hanno diritto al voto tutti gli iscritti al Sindacato.L’Assemblea Provinciale degli iscritti elegge il Segretario Provinciale ed i membri della Segreteria Provinciale.L’Assemblea Provinciale degli iscritti deve eleggere i membri della Segreteria Provinciale secondo le modalità previste dal regolamento interno regionale approvato dal Comitato Centrale. Si propone di sostituire con:SONO ORGANI PROVINCIALI DEL SINDACATO:- L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI;- IL SEGRETARIO PROVINCIALE.NELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE HANNO DIRITTO AL VOTO TUTTI GLI ISCRITTI AL SINDACATO IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DELL’ANNO IN CORSO.L’ASSEMBLEA PROVINCIALE ELEGGE IL SEGRETARIO PROVINCIALE SECONDO LE MODALITà PREVISTE DAL REGOLAMENTO INTERNO PREDISPOSTO DALLA SEGRETERIA NAZIONALE ED I RESPONSABILI NEI DIVERSI SETTORI DI ATTIVITà VETERINARIA.IN CASO DI CONTROVERSIE NELL’INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO è POSSIBILE PROPORRE RICORSO ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SU RICHIESTA DI ALMENO UN TERZO DEGLI ISCRITTI.IN CASO DI DIMISSIONI DEL SEGRETARIO PROVINCIALE O DI COMPORTAMENTO NON CONFORME DELLO STESSO, LA SEGRETERIA NAZIONALE, SENTITO IL PARERE DELLA SEGRETERIA REGIONALE, PROVVEDERà A NOMINARE UN COMMISSARIO PROVINCIALE .IL SEGRETARIO PROVINCIALE DURA IN CARICA TRE ANNI.IL SEGRETARIO PROVINCIALE HA FACOLTà DI NOMINARE I RESPONSABILI NEI DIVERSI SETTORI SCEGLIENDOLI FRA GLI ISCRITTI DELLA PROVINCIA . §§§§§§§§§§§§§§§§ Articolo 8 (CONGRESSO NAZIONALE) Il Congresso Nazionale è l’Assemblea di tutti gli iscritti al Sindacato.Hanno diritto di voto i Segretari Provinciali proporzionalmente al numero degli iscritti.Hanno inoltre diritto ad un voto i Membri del Comitato Centrale ed i Segretari Regionali.Tutte le modalità elettive verranno stabilite dal regolamento interno.Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria e in via straordinaria.In via ordinaria ogni tre anni con proroga massima di dodici mesi; in via straordinaria se richiesto da due terzi del Comitato Centrale, oppure da trenta Segreterie Provinciali con motivazione scritta ed inviata presso il Comitato Centrale mediante lettera raccomandata (A/R).Tale Congresso straordinario sarà da organizzarsi entro e non oltre i tre mesi dalla data della richiesta.Il Congresso Nazionale fissa l’indirizzo generale del Sindacato, si pronuncia sulla relazione morale, organizzativa e finanziaria; elegge il Segretario Nazionale, nove membri della Segreteria Nazionale, cinque membri del Comitato Centrale, il Collegio dei Revisori dei ContiI membri del Collegio dei Probiviri possono essere scelti anche al di fuori della Categoria. Si propone di sostituire (eliminando il Comitato Centrale) con:IL CONGRESSO NAZIONALE è L’ASSEMBLEA DI TUTTI GLI ISCRITTI AL SINDACATO.IL CONGRESSO NAZIONALE è CONVOCATO DALLA SEGRETERIA NAZIONALE IN VIA ORDINARIA O IN VIA STRAORDINARIA.LA CONVOCAZIONE IN VIA ORDINARIA AVVIENE OGNI ANNO CON PROROGA MASSIMA DI DODICI MESI.LA CONVOCAZIONE IN VIA STRAORDINARIA PUò ESSERE RICHIESTA CON MOTIVAZIONE SCRITTA E SECONDO LE NORME REGOLAMENTARI, DA ALMENO DUE TERZI DEI MEMBRI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE, OPPURE DA ALMENO TRENTA SEGRETARI PROVINCIALI SEMPRE CON MOTIVAZIONE SCRITTA. IL CONGRESSO STRAORDINARIO DOVRà ESSERE CONVOCATO ENTRO E NON OLTRE TRE MESI DALLA DATA DI ARRIVO DELLA RICHIESTA.IL CONGRESSO NAZIONALE CONVOCATO IN VIA ORDINARIA FISSA L’INDIRIZZO GENERALE DEL SINDACATO, SI PRONUNCIA SULLA RELAZIONE POLITICA, MORALE, ORGANIZZATIVA DEL SEGRETARIO E SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DEL SINDACATO E DISCUTE LE EVENTUALI PROPOSTE DELL’ASSEMBLEA.IL CONGRESSO NAZIONALE OGNI TRE ANNI HA FUNZIONE ELETTIVA; ELEGGE I NOVE MEMBRI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.I MEMBRI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE, I SEGRETARI O COMMISSARI REGIONALI HANNO DIRITTO AD UN VOTO.I SEGRETARI O COMMISSARI O DELEGATI PROVINCIALI HANNO DIRITTO DI VOTO NELLA MISURA DI UN VOTO OGNI 10 ISCRITTI O FRAZIONE DI 10.TUTTE LE MODALITà ELETTIVE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO. §§§§§§§§§§§§§§§§ Articolo 9 (COMITATO CENTRALE) (PROPOSTA DI ELIMINAZIONE) Il Comitato Centrale è l’organo deliberante tra un congresso e l’altro; definisce gli indirizzi dell’attività sindacale, organizzativa e finanziaria sulla base delle deliberazioni del Congresso; convoca il Congresso in via ordinaria e straordinaria; ha il compito di redigere il regolamento interno al presente Statuto del quale farà parte integrante; nomina il direttore della rivista “S.I.Ve.L.P. INFORMA” e il Collegio dei Probiviri. E’ composto dal Segretario Nazionale, dai cinque membri eletti dal Congresso Nazionale e dalla Segreteria Nazionale.Per particolari esigenze può essere consentito alla Segreteria Nazionale di cooptare un massimo di tre membri anche al di fuori del Comitato Centrale.Le riunioni del Comitato Centrale non sono valide se non interviene almeno un terzo dei componenti.Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità [nel comitato centrale prevale il voto del Segretario Nazionale.] §§§§§§§§§§§§§§§§ Articolo 10 (SEGRETERIA NAZIONALE) La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Nazionale e dai nove membri eletti dal Congresso Nazionale.Il Direttore della Rivista “S.I.Ve.L.P.” fa parte della Segreteria Nazionale di diritto.Al Vicesegretario Vicario spetta la sostituzione del Segretario Nazionale in sua assenza.La Segreteria Nazionale attua le deliberazioni del Comitato Centrale; prende tutte le misure atte ad assicurare il miglior funzionamento del Sindacato sia sotto il profilo organizzativo sia sotto il profilo economico; predispone sia il bilancio preventivo sia il conto consuntivo dal sottoporre al Comitato Centrale e dispone ogni misura organizzativa per il Congresso Nazionale.Risponde del proprio operato al Comitato Centrale. Si propone di sostituire (eliminando il Comitato Centrale) con:LA SEGRETERIA NAZIONALE è COMPOSTA DAI 9 MEMBRI ELETTI DAL CONGRESSO NAZIONALE E DAL DIRETTORE DELLA RIVISTA “S.I.VE.L.P INFORMA” SENZA ESERCIZIO DI VOTO E DURA IN CARICA TRE ANNI.I MEMBRI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE ELETTI DAL CONGRESSO NAZIONALE, DURANTE LA PRIMA SEDUTA, PROVVEDERANNO AD ELEGGERE AL PROPRIO INTERNO IL SEGRETARIO NAZIONALE, IL VICESEGRETARIO NAZIONALE E IL TESORIERE. LA SEGRETERIA NAZIONALE è L’ORGANO DELIBERANTE ED ESECUTIVO DEL S.I.VE.L.P. E PROVVEDE A NOMINARE: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, IL DIRETTORE DEL NOTIZIARIO ED UN EVENTUALE RESPONSABILE ORGANIZZATIVO.DEFINISCE GLI INDIRIZZI DELL’ATTIVITà SINDACALE, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONGRESSO NAZIONALE;PREDISPONE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE.DISPONE OGNI MISURA ORGANIZZATIVA PER IL CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO E STRAORDINARIO.IL VICESEGRETARIO NAZIONALE SOSTITUISCE IL SEGRETARIO NAZIONALE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO AL CONGRESSO NAZIONALE.PUò NOMINARE D’UFFICIO IL COMMISSARIO REGIONALE ED IL COMMISSARIO PROVINCIALE SENTITO IL PARERE DELLA SEGRETERIA REGIONALE.LE RIUNIONI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE NON SONO VALIDE SE NON INTERVIENE LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI. I MEMBRI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE DECADONO AUTOMATICAMENTE DOPO TRE ASSENZE CONSECUTIVE, FATTO SALVO PER COMPROVATI MOTIVI.LE DELIBERAZIONI SONO PRESE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI. IN CASO DI PARITà PREVALE IL VOTO DEL SEGRETARIO NAZIONALE.I MEMBRI DELLE SEGRETERIE, NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE DEL S.I.VE.L.P. PRESTANO LA LORO OPERA A TITOLO GRATUITO. HANNO DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE ED ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DURANTE L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO.OGNI ISCRITTO AL S.I.VE.L.P. HA DIRITTO DI PAROLA AL CONGRESSO NAZIONALE.I DUE TERZI DEI MEMBRI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE POSSONO PROPORRE LA SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL SEGRETARIO NAZIONALE. §§§§§§§§§§§§§§§§ Articolo 11 La rappresentanza legale del Sindacato spetta al Segretario Nazionale che riassume e coordina tutte le funzioni proprie della Segreteria Nazionale. Si propone di sostituire con:IL SEGRETARIO NAZIONALE, ED IN SUA ASSENZA IL VICE SEGRETARIO NAZIONALE, RAPPRESENTA LEGALMENTE IL S.I.VE.L.P. NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN GIUDIZIO, CURA L’ESECUZIONE DELLE DELIBERE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE E, NEI CASI DI URGENZA PUò ESERCITARE I POTERI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE, SALVO RATIFICA DA PARTE DI QUESTA ALLA PRIMA RIUNIONE .LA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL SINDACATO SPETTA AL SEGRETARIO NAZIONALE CHE RIASSUME E COORDINA TUTTE LE FUNZIONI PROPRIE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE.IL SEGRETARIO NAZIONALE è ELETTO DALLA SEGRETERIA NAZIONALE, CON LE MODALITà INDICATE DAL REGOLAMENTO PER LA DURATA DI TRE ANNI.IL SEGRETARIO NAZIONALE CONVOCA ALMENO DUE VOLTE ALL’ANNO I SEGRETARI REGIONALI E ALMENO UNA VOLTA ALL’ANNO I SEGRETARI PROVINCIALI .IL SEGRETARIO HA IL COMPITO DI MANTENERE I RAPPORTI CON GLI ORGANI REGIONALI E PROVINCIALI ANCHE RECANDOSI IN LOCO. §§§§§§§§§§§§§§§§ Articolo 12 Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al controllo amministrativo e adempie alle funzioni previste dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.E’ composto da tre membri effettivi ed uno supplente eletti dall’Assemblea Nazionale.Elegge nel suo seno un Presidente che può partecipare alle riunioni del Comitato Centrale e della Segreteria. Si propone di sostituire dal secondo comma in poi con:È COMPOSTO DA TRE MEMBRI EFFETTIVI ED UNO SUPPLENTE ELETTI DAL CONGRESSO NAZIONALE.IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ELEGGE NEL SUO SENO UN PRESIDENTE CHE PARTECIPERà DI DIRITTO ALLE RIUNIONI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE, SENZA DIRITTO DI VOTO.IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESERCITA I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E DI CASSA PREVISTI DALLA LEGGE CON POSSIBILITà DI AVVALERSI DI CONSULENTI ESTERNI. §§§§§§§§§§§§§§§§ Articolo 13 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Comitato Centrale.Di volta in volta il Presidente incarica un relatore sui casi che gli verranno sottoposti.Il giudizio dei Probiviri è inappellabile. Si propone di sostituire con: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI è COMPOSTO DA TRE MEMBRI NOMINATI DALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEI QUALI UNO CON FUNZIONE DI PRESIDENTE.DI VOLTA IN VOLTA IL PRESIDENTE INCARICA UN RELATORE SUI CASI CHE GLI VERRANNO SOTTOPOSTI DALLA SEGRETERIA NAZIONALE.IL GIUDIZIO DEI PROBIVIRI è INAPPELLABILE §§§§§§§§§§§§§§§§ Articolo 14 (PRESIDENTE ONORARIO) Il Presidente onorario è la figura di maggior carisma tra coloro che si siano distinti per lunga militanza sindacale.Viene eletto per acclamazione dal Congresso Nazionale. §§§§§§§§§§§§§§§§ Articolo 15 (MODIFICHE) Le modifiche al presente Statuto sono (ADOTTATE DAL) [di competenza del ] Congresso Nazionale e devono essere approvate (CON IL CONSENSO DEI) [da ]due terzi dei voti espressi.Le richieste di modifica possono essere presentate dalle Segreterie Regionali o Provinciali purché sottoscritte da almeno (TRENTA DI ESSE) [il cinque per cento degli iscritti a livello Nazionale].Dette richieste devono pervenire (ALLA SEGRETERIA NAZIONALE) [al Comitato Centrale] entro tre mesi dalla data del Congresso Nazionale onde vagliarne la proponibilità legale.Devono poi comunque essere rese note agli iscritti mediante pubblicazione sul Notiziario ed inserite all’Ordine del Giorno della Convocazione §§§§§§§§§§§§§§§§ Articolo 16 [Scioglimento] Lo scioglimento del Sindacato può essere deciso solamente dal Congresso Nazionale all’uopo convocato (CON IL CONSENSO DEI DUE TERZI DEI VOTI ESPRESSI) [con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto.]In caso di scioglimento il Congresso delibera a maggioranza la destinazione dei fondi e del patrimonio del Sindacato. §§§§§§§§§§§§§§§§ Articolo 17 Per quanto non previsto dal presente Statuto (LA SEGRETERIA NAZIONALE) [il Comitato Centrale] ha la facoltà di deliberare (CON IL CONSENSO DEI MEMBRI EFFETTIVI PRESENTI) [con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto.]
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