Il randagismo non risarcisce più - SIVeLP - Sindacato Veterinari Liberi Professionisti
10/09/2017 Editoriali5 Minuti

Il randagismo non risarcisce più

Sivelp

Una sentenza della Cassazione rimette in discussione il fenomeno di richiesta di danni causati ai cittadini dal randagismo. Eppure le dimensioni del problema non sono trascurabili e possono riguardare anche i Medici Veterinari. Il recente obbligo di preventivi ne rende particolarmente complicata la gestione. Difficile, se non impossibile, anticipare un calcolo della spesa su animali segnalati da persone che non ne sono proprietarie o legalmente responsabili.

“Necessario dimostrare che, nei giorni pregressi, il Comune ha ricevuto segnalazioni in merito alla presenza di cani randagi e non si è attivato.”

Da oggi chi sarà morso da un cane randagio o farà un incidente stradale a causa di un animale sbucato all’improvviso sulla carreggiata dovrà sudare sette camicie per ottenere il risarcimento. E probabilmente non lo otterrà ugualmente. Una sentenza della Cassazione di questa estate [ Cass. sent. n. 18954/17 del 31.07.2017] ha infatti tagliato le gambe a tutte le cause di risarcimento intentate contro Comuni e Asl per i danni causati dal randagismo. In buona sostanza, non basta più dimostrare di aver subito l’infortunio e che questo è diretta conseguenza del comportamento dell’animale, ma diventa obbligatorio dar anche prova di aver prima allertato l’amministrazione sulla presenza dei cani randagi nella zona in modo che questa possa richiedere l’intervento del servizio di cattura gestito dall’Asl. Cosa assolutamente impossibile per chi, magari, non è del luogo e non ha mai affrontato, prima del giorno “infausto”, il pericolo.

Farsi risarcire dal Comune per un morso di cane sarà impossibile

La questione affrontata dalla Cassazione – evidentemente esausta di tutti i fascicoli arrivati sulla propria scrivania a causa delle migliaia di cani randagi erranti per l’Italia – si basa su una questione che, a molti, potrebbe sembrare di “lana caprina”. In verità, anzi, è proprio da questa sottile distinzione che discende la soluzione a favore dell’una o dell’altra parte. Qual è la norma che obbliga il Comune e l’Asl a risarcire i danni provocati dagli animali randagi?

Esiste una prima norma del codice civile [2] che impone il risarcimento a chiunque provochi danni ad altri con malafede o colpa; in questo caso, il danneggiato deve dimostrare non solo il fatto in sé, ma anche la condotta colpevole della controparte.

Esiste poi una seconda norma, sempre nel codice civile [3], che impone il risarcimento a prescindere da qualsiasi dolo o colpa, per il solo fatto che un soggetto ha in custodia un oggetto (ad esempio la strada) o un animale [4]; in tal caso il danneggiato non deve provare un bel niente perché la responsabilità si presume in automatico (si parla a riguardo di «responsabilità oggettiva»).

A voler ritenere il Comune o l’Asl (a seconda di chi sia – in base alla legge regionale – il soggetto delegato al controllo del randagismo) responsabile “oggettivamente” per i cani molesti significa esonerare i cittadini dal dimostrare la colpa dell’ente locale e, quindi, facilitare il compito in causa. Ha tuttavia trovato strada la tesi opposta. Risultato: chi viene morso da un cane di strada o per causa di questo sbanda con l’auto deve provare la colpa del Comune che, pur sapendo della presenza dei randagi, non si è attivato. Bisogna quindi verificare se il Comune ha ricevuto segnalazioni ufficiali della presenza di animali randagi nella zona senza allertare l’Asl affinché procedesse alla loro cattura.

Nessun risarcimento spetta a chi sostiene di aver subito un danno dal cane randagio ma non prova che nei giorni precedenti la presenza dell’animale in zona è stata segnalata all’ente e che questo non è intervenuto. Non conta neanche che alcuni testimoni confermino di aver visto il cane randagio «nella zona» nei giorni precedenti: affinché il Comune risarcisca il danno bisogna dimostrare di aver allertato l’amministrazione sulla presenza dell’animale. È impossibile del resto – sostiene la Cassazione – pretendere un controllo così penetrante nei confronti dei cani randagi che, per loro natura, si muovono sempre da una zona a un’altra.

La sentenza della Cassazione ha certamente una portata dirompente. Il Comune infatti da oggi risponderà solo per colpa – e non in via automatica – dei danni arrecati da animali randagi agli automobilisti sulle strade di propria competenza. (da: LA LEGGE PER TUTTI)