In merito al contributo ONAOSI sono giunte da più parti d`Italia segnalazioni, in quanto molti Colleghi si son visti recapitare una richiesta di pagamento in relazione al 2006, evidentemente interruttiva del termine di prescrizione quinquennale. Il comportamento da tenere da ciascun professionista non può essere indicato in via generale dal Sindacato, …
In merito al contributo ONAOSI sono giunte da più parti d`Italia segnalazioni, in quanto molti Colleghi si son visti recapitare una richiesta di pagamento in relazione al 2006, evidentemente interruttiva del termine di prescrizione quinquennale. Il comportamento da tenere da ciascun professionista non può essere indicato in via generale dal Sindacato, in quanto dipende da una una pluralità di fattori soggettivi concreti. A fronte di quanto sopra, il Sindacato ritiene che sia interesse dei propri iscritti aver conoscenza del quadro legislativo e dei possibili comportamenti (ivi compresi i relativi rischi) che il professionista potrà tenere in funzione delle proprie specificità ed esigenze. IL QUADRO LEGISLATIVO La Corte Costituzionale, con sentenza n. 190 depositata il 14 giugno 2007, dichiarava l`illegittimità costituzionale dell’art. 2 lettera e) della l. 7 luglio 1901 n. 306 quale sostituito dall’art. 52 comma 23 della legge 27/12/2002 n. 289 nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli Ordini professionali italiani è stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSI con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, in quanto “la norma censurata, pur contenendo l’identificazione dei soggetti tenuti alla prestazione nonché del modello procedimentale cui la Fondazione deve uniformare la propria attività, si limita a confermare l’obbligatorietà dei contributi previdenziali che continuano ad essere posti a carico dei medesimi soggetti professionali anche dopo la privatizzazione dell’ente impositore senza offrire alcun elemento, neanche indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli oneri imposti ai soggetti sopra menzionati”. La Corte Cost. riconosceva quindi come illegittime le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo operata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente che aveva agito in forza di una norma riconosciuta illegittima dal Giudice delle Leggi. Da tale momento, ONAOSI non aveva più titolo di chiedere contributi ai sensi dell`art. 2 lettera e) della l. 7 luglio 1901 n. 306 quale sostituito dall’art. 52 comma 23 della legge 27/12/2002 n. 289, con conseguente obbligo per i Giudici di accogliere i ricorsi dei professionisti e obbligo d`ONAOSI di restituire quanto ricevuto dai professionisti che avevano pagato con riserva di ripetizione o che ne chiedevano comunque la restituzione. Successivamente, la cd legge finanziaria 2007 (art. 1 comma 485, (Ambito contribuzione obbligatoria in favore ONAOSI) riscriveva la norma dichiarata incostituzionale prevedendo che “e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità` di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell`articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni”. Dal 2007, quindi il contributo in favore di ONAOSI è obbligatorio solo per i dipendenti pubblici o per coloro che -s`intende, sempre esercenti professioni sanitarie- abbiano volontariamente chiesto di contribuire. Quanto sopra è stato recepito anche nello statuto deliberato dal CDA di ONAOSI il 9/05/2009 ed approvato con decreto interministeriale il 9/02/2010 (si veda -in particolare- l`art. 5 Statuto ONAOSI). Oltre a quanto sopra, si ricorda che l`art. 18 Cod. Deont. È del seguente tenore: “Art. 18 – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale – Il Medico Veterinario deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi veterinari nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. “ Al riguardo sarebbe di sicuro interesse conoscere l`orientamento degli Ordini nella fattispecie. Quindi,a fronte del quadro normativo sopra riportato (a prescindere dai profili di incostituzionalità della norma di cui alla legge finanziaria 2007, di nessun rilievo per i liberi professionisti non dipendenti), è evidente che l`attuale richiesta di ONAOSI inerente il 2006 ha finalità interruttive del termine di prescrizione: il 2006 è l`ultimo anno di contribuzione “generalizzata”, che tuttavia è stata dichiarata incostituzionale. Quindi, il libero professionista si trova a scegliere tra le seguenti possibilità: a) corrispondere quanto chiesto da ONAOSI per il 2006 senza nulla eccepire; sempre e comunque verificando il reddito dell`anno di riferimento per eventuali versamenti ridotti. b) corrispondere quanto chiesto da ONAOSI per il 2006 al solo fine di evitare l`emissione della cartella ed eventuali sanzioni disciplinari, specificando in tal caso l`intervenuta incostituzionalità della norma (art. 2 lettera e) della l. 7 luglio 1901 n. 306 quale sostituito dall’art. 52 comma 23 della legge 27/12/2002 n. 289) e chiedendo l`immediata restituzione di quanto versato. IL TESTO PROPOSTO -da inviarsi a mezzo racc. a.r., tenendone copia con la cartolina di ritorno- è il seguente: “Io sottoscritto Dott…….medico veterinario libero professionista, in merito alla Vs. richiesta di contribuzione per l`anno 2006 sono ad eccepire ad ogni effetto di legge l`intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell`art. 2 lettera e) della l. 7 luglio 1901 n. 306 quale sostituito dall’art. 52 comma 23 della legge 27/12/2002 n. 289, e pertanto di non ritenere dovuto quanto da Voi richiesto. Tuttavia, al fine di evitare ogni e qualsivoglia ulteriore attività di riscossione, corrispondo la somma di € CON ESPRESSA RISERVA DI RIPETIZIONE e a tal fine sono a chiedere immediatamente la restituzione di quanto da me versatoVi. Mi riservo d`agire anche giudizialmente per la ripetizione di quanto corrispostoVi senza titolo alcuno.” ; c) scrivere ad ONAOSI di nulla dovere stante l`intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell`art. 2 lettera e) della l. 7 luglio 1901 n. 306 quale sostituito dall’art. 52 comma 23 della legge 27/12/2002 n. 289. IL TESTO PROPOSTO -da inviarsi a mezzo racc. a.r., tenendone copia con la cartolina di ritorno- è il seguente: “Io sottoscritto Dott…….medico veterinario libero professionista, in merito alla Vs. richiesta di contribuzione per l`anno 2006 sono ad eccepire ad ogni effetto di legge l`intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell`art. 2 lettera e) della l. 7 luglio 1901 n. 306 quale sostituito dall’art. 52 comma 23 della legge 27/12/2002 n. 289, e pertanto di non ritenere dovuto quanto da Voi richiesto. Distinti saluti.” In tal caso non è esclusa l`ipotesi di sanzioni disciplinari; d) attendere la cartella di ONAOSI (che in tal caso sarà maggiorata delle sanzioni previste dall`art. 10 del regolamento di riscossione di ONAOSI stessa) e poi ovviamente impugnarla con ricorso ex art. 442 codice di procedura civile (in tal caso è necessaria l`assistenza legale), eccependo l`intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma sopra richiamata. Anche in tal caso non è esclusa l`ipotesi di sanzioni disciplinari. Ad ogni singolo Collega scegliere il comportamento più consono alle proprie esigenze.
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