Abbiamo ritenuto opportuno dedicare uno speciale sull’argomento della Educazione Continua in Medicina, in conseguenza degli sviluppi assunti dalla materia in questi ultimi tempi e delle relative ricadute sulla libera professione veterinaria. In particolare intendiamo segnalare l’ambito di applicazione del sistema che, secondo quanto previsto dall’art 16 del D.Lgs 229/99, doveva riguardare solo …
Abbiamo ritenuto opportuno dedicare uno speciale sull’argomento della Educazione Continua in Medicina, in conseguenza degli sviluppi assunti dalla materia in questi ultimi tempi e delle relative ricadute sulla libera professione veterinaria. In particolare intendiamo segnalare l’ambito di applicazione del sistema che, secondo quanto previsto dall’art 16 del D.Lgs 229/99, doveva riguardare solo il personale sanitario dipendente o convenzionato con il S.S.N. o con Enti o strutture private dallo stesso accreditate e che, alla luce della circolare del Ministro Sirchia del 5 marzo 2002, verrebbe esteso a tutti gli operatori sanitari sia dipendenti che liberi-professionisti indipendentemente dal rapporto con il S.S.N. Pur condividendo l’importanza di un aggiornamento continuo per qualificare costantemente la nostra professione e per rispondere al meglio alle esigenze dell’utenza, cosa peraltro già attuata dalla nostra categoria attraverso le innumerevoli iniziative organizzate ininterrottamente su tutto il territorio nazionale, non possiamo concordare con quanto disposto dall’attuale Ministro della Salute. Non è nostra intenzione aderire ad un sistema che non ci convince nella sostanza e nell’organizzazione e che, in conseguenza degli oneri connessi, riduce di fatto il budget economico predisposto dal veterinario per l’aggiornamento, ottenendo paradossalmente l’effetto contrario rispetto all’obiettivo previsto. INTENDIAMO QUINDI PROMUOVERE UNA RACCOLTA DI FIRME DA PARTE DEI COLLEGHI, PER MANIFESTARE IL NOSTRO DISAPPUNTO E PER APRIRE UN CONFRONTO CON IL MINISTERO VOLTO ALLA REVISIONE DEL SISTEMA PROPOSTO ED AL RICONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA VETERINARIA PRIVATA NELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA (UMANA ED ANIMALE). Puoi scaricare il modulo dal nostro sito, stamparlo e inviarlo al SIVeLP, oppure far pervenire la tua adesione a sivelp@sivelp.it Per fornire maggiori chiarimenti, riportiamo di seguito le note esplicative del Ministero sull’argomento, che troverete anche nella sezione “leggi” di sivelp.it: RIFERIMENTI LEGISLATIVI Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni – Istituisce in Italia il sistema E.C.M. Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 – Integra il D.Lgs 502/92 e ne stabilisce l’obbligatorietà per il personale dipendente o convenzionato con il S.S.N. e per il personale dipendente o convenzionato con strutture private accreditate dal S.S.N. D.M. 5 luglio 2000 – Istituisce la Commissione Nazionale per la formazione continua e ne determina le funzioni Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria) – Stabilisce i costi per ottenere l’accreditamento delle Società Organizzatrici delle iniziative formative D.M. 27 dicembre 2001 – Stabilisce i costi per l’accreditamento delle iniziative formative Circolare Ministro della Salute 5 Marzo 2002 – Chiarimenti in materia di applicazione sistema E.C.M. Decreto Legge approvato dal Senato il 27/03/2002 (ancora da pubblicare in G.U.) ridefinizione della Commissione Nazionale e ampliamento con inserimento anche di un rappresentante della FNOVI Cos`è la E.C.M. La professionalità di un operatore della Sanità può venire definita da tre caratteristiche fondamentali: • Il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere); • Il possesso di abilità tecniche o manuali (il fare); • Il possesso di capacità comunicative e relazionali (l`essere). Il rapido e continuo sviluppo della medicina ed, in generale, delle conoscenze biomediche, nonché l`accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità mantenere queste tre caratteristiche al massimo livello: in altre parole mantenersi “aggiornato e competente”. E` per questo scopo che, in tutti i Paesi del mondo, sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.); essa comprende l`insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri (si tratti di una Società Scientifica o di una Società professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità. Naturalmente, ogni operatore della Sanità provvederà, in piena autonomia, al proprio aggiornamento; dovrà privilegiare, comunque, gli obiettivi formativi d`interesse nazionale e regionale. La E.C.M. è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo medico, infermiere, o altro professionista sanitario possa essere garantito della qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità; la E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale. La Commissione nazionale per la formazione continua ha individuato, ai sensi dell`art.16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, i temi prioritari di E.C.M (obiettivi formativi d`interesse nazionale). IN COSA CONSISTE IL PROGRAMMA NAZIONALE DI E.C.M. Nel nostro Paese si svolgono continuamente riunioni, congressi, corsi, ecc., finalizzati all`aggiornamento ed al miglioramento della professione sanitaria. Alcuni di essi sono di ottima qualità, altri forse meno. Alcuni hanno valenza internazionale, altri nazionale, altri ancora regionale, altri infine del tutto locale. Succede così che non di rado per il singolo medico, infermiere, biologo, fisioterapista o altro professionista della Sanità sia molto difficile orientarsi in questa ampia gamma di offerte formative, e ancor di più valutarle in termini di effettiva utilità. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ha voluto istituzionalizzare anche nel nostro Paese la E.C.M. La elaborazione del programma di E.C.M. è stata affidata, ai sensi dell`art. 16-ter del predetto decreto legislativo, ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua, che ha il compito, tra l`altro, di “…definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo…” e di “…definire i requisiti per l`accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative…”. La Commissione, costituita con decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000, ha ritenuto di elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee, extraeuropee e nazionali, un programma di E.C.M.; le linee fondamentali del programma sono riportate nei punti seguenti. A CHI È DIRETTO IL PROGRAMMA NAZIONALE E.C.M. Il programma nazionale di E.C.M., di seguito illustrato, riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica. Il programma nazionale prevede che l`E.C.M. deve essere controllata, verificata e misurabile; inoltre, deve essere incoraggiata, promossa ed organizzata. E` escluso dall`obbligo dell`E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all`estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, corso di formazione specifica in medicina generale, dottorato di ricerca, master, laurea specialistica, formazione complementare) per tutto il periodo di formazione. COSA SONO I CREDITI FORMATIVI E.C.M. I Crediti formativi E.C.M. sono una misura dell`impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente all`aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità. Il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell`attività formativa che del tempo ad essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità. A titolo esemplificativo, per quanto concerne i medici, una giornata di formazione completamente dedicata alla E.C.M. – ai massimi livelli qualitativi riconosciuti dalla Commissione nazionale – corrisponde a circa a 10 crediti formativi E.C.M. I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 150, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l`anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l`anno. Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie. Uno stesso evento formativo, diretto a più categorie, può avere attribuito un numero di crediti differente per ciascuna categoria interessata. La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente secondo il programma quinquennale così definito: – 2002: 10 crediti (con un minimo di cinque ed un massimo di 20) – 2003: 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40) – 2004: 30 crediti – 2005: 40 crediti – 2006: 50 crediti Naturalmente, il “valore” in Crediti formativi E.C.M. non deve essere visto dagli organizzatori degli eventi formativi come elemento di “giudizio” sul valore scientifico globale della manifestazione; esso indicherà invece esclusivamente la rilevanza professionale (o la non rilevanza) di quella particolare manifestazione ai soli ed esclusivi fini del programma nazionale di E.C.M., anche alla luce degli obiettivi formativi d`interesse nazionale. I Crediti formativi E.C.M. sono espressi in numeri interi: ogni attività formativa programmata, ossia ogni evento formativo, si vedrà assegnato un numero di Crediti formativi E.C.M. calcolato sulla base di una serie di indicatori appositamente definiti (griglia di valutazione). COS`È E COME AVVIENE LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO L`accreditamento di un evento formativo, con la relativa attribuzione dei crediti, fa rientrare lo stesso nel programma nazionale di E.C.M.. A questo scopo, vengono valutati il programma e gli altri dati forniti dall`organizzatore, assegnando il punteggio attraverso una serie di parametri di giudizio, o indicatori di qualità, quali la rilevanza delle attività didattico-formative, l`importanza degli argomenti, la autorevolezza professionale dei docenti, l`esistenza o meno di sistemi di valutazione delle attività da parte dei partecipanti, la qualità della organizzazione, la sua durata, ecc., così come specificato nella griglia di valutazione La Commissione nazionale, per questa valutazione, si avvale della collaborazione di esperti suddivisi per specifiche aree professionali. Gli esperti sono scelti tra operatori della Sanità che hanno accettato di collaborare in via riservata; ad essi sono trasmesse, via internet, le informazioni (fornite dagli organizzatori) relative agli eventi formativi per i quali è richiesta l`attribuzione dei crediti. Se il punteggio complessivo attribuito dagli esperti e dalla Commissione all`evento formativo avrà superato il valore minimo, allora l`evento, previo pagamento del contributo dovuto, sarà accreditato ai fini della E.C.M.. L`accreditamento consiste nella assegnazione all`evento di un certo numero di Crediti formativi E.C.M., che sono formalmente riconosciuti ai partecipanti all`evento. E` compito degli organizzatori segnalare ai partecipanti il valore dei Crediti formativi E.C.M. assegnati dalla Commissione Nazionale e rilasciare agli stessi un attestato apposito (vedi facsimile); l`attestato deve essere conservato dall`interessato per essere presentato, ai fini della registrazione dei crediti, all`Ordine, Collegio o Associazione professionale secondo le istruzioni che indicherà la Commissione nazionale per la formazione continua. COSA VIENE ACCREDITATO Gli eventi organizzati che possono rientrare nel programma di E.C.M. appartengono a due grandi categorie: 1. Attività formative residenziali. E` la modalità di formazione più tradizionale e diffusa: per partecipare a queste attività l`utente deve recarsi nella sede in cui esse vengono svolte. Esse consistono in: • congresso/simposio/conferenza/seminario • tavola rotonda • conferenze clinico-patologiche volte alla presentazione e discussione epicritica interdisciplinare di specifici casi clinici • consensus meeting interaziendali finalizzati alla revisione delle casistiche per la standardizzazione di protocolli e procedure operative ed alla pianificazione e svolgimento di attività legate a progetti di ricerca finalizzata • corsi di formazione e/o applicazione in materia di costruzione, disseminazione ed implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici • corso di aggiornamento tecnologico e strumentale • corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale • progetto formativo aziendale • corso pratico per lo sviluppo di esperienze organizzativo-gestionali • frequenza clinica con assistenza di tutore e programma formativo presso una struttura assistenziale 2. Attività formative a distanza. Si tratta di programmi per i quali l`utente non deve spostarsi sul luogo di lavoro o dal domicilio, da svolgersi sia in gruppo che individualmente, usando materiale cartaceo o informatico. Per questi programmi di formazione a distanza è previsto un sistema di valutazione con un livello minimo di apprendimento;in altri termini, l`utente deve superare un “test” che comprovi il raggiungimento di un certo livello di apprendimento. Le attività formative a distanza inizieranno ad essere accreditate nel secondo semestre del 2002. L`articolazione dei ruoli I soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto E.C.M. sono: • il Ministero della salute; • le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano; • la Commissione nazionale per la formazione continua che si avvale della collaborazione di: o esperti delle professioni coinvolte nel progetto E.C.M. per un ausilio sulla valutazione degli eventi formativi (Referee); o osservatori che parteciperanno agli eventi accreditati in modo da verificare la corrispondenza con quanto dichiarato dall`organizzatore in sede di richiesta di accreditamento dell`evento stesso; • la Segreteria della Commissione, istituita come Ufficio della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie nell`ambito del Dipartimento dell`ordinamento sanitario, la ricerca e l`organizzazione del Ministero della salute, supporta le attività della Commissione e coordina l`operatività del progetto; • gli organizzatori di eventi formativi d`interesse per il progetto E.C.M.; • gli operatori sanitari cui è destinata l`offerta formativa; • gli ordini e collegi professionali; • le società scientifiche; • le associazioni professionali; • le organizzazioni sindacali. DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 2000 Il decreto ministeriale 5 luglio 2000 di costituzione della Commissione disciplina, ai sensi del richiamato articolo 16-ter del Decreto legislativo 502/92, le modalità di consultazione delle categorie professionali in ordine alle materie di competenza della Commissione nazionale. Si riportano qui di seguito gli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale. Art. 3 (Materie oggetto di consultazione) 1. Ogni categoria professionale è preventivamente sentita in materia di: a) crediti formativi, che devono essere complessivamente maturati dagli appartenenti alla categoria in un determinato arco di tempo; b) criteri e strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative proprie della categoria. 2. Sono portati a conoscenza delle categorie professionali gli schemi di provvedimento concernenti: a) gli obiettivi formativi di interesse nazionale; b) i requisiti per l`accreditamento delle società scientifiche; c) i requisiti per l`accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative; d) gli indirizzi per l`organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale, di specifico interesse per la categoria. 3. Nella materia di cui al comma 1, le categorie devono far conoscere le proprie valutazioni, entro il termine stabilito dalla Commissione nella lettera di richiesta. Decorso inutilmente il termine fissato si prescinde dal parere. Sugli schemi di provvedimento di cui al comma 2 le categorie professionali possono trasmettere alla Commissione eventuali osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello schema, salvo termine più breve ritenuto necessario dalla Commissione stessa in relazione alla particolare natura del provvedimento ed alle categorie, ordini, collegi e associazioni coinvolti. Art. 4 (Categorie professionali) 1. Le valutazioni, le osservazioni e le proposte di cui all`art. 3 sono espressi dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, dai sindacati confederali e, per le categorie la cui attività è soggetta alla disciplina di ordini e collegi, dagli organismi federativi degli stessi ordini e collegi. Art. 5 (Audizioni) 1. II Presidente della Commissione, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla natura degli argomenti posti all`ordine del giorno, può invitare a partecipare ai lavori della Commissione stessa funzionari del Ministero della salute e delle regioni e province autonome, nonché rappresentanti delle categorie professionali. Può, inoltre, invitare esperti di elevata qualificazione professionale in relazione a specifiche materie.
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