31/07/2024 Leggi & Fisco7 Minuti

Equo-compenso finalmente una legge… o solo il solito contentino?

Maria Paola Cassarani

Da anni il SIVELP punta il dito sui compensi non equo percepiti dai veterinari liberi professionisti, che percepiscono mediamente meno di 4 euro lorde l’ora per le prestazioni di collaborazione professionale con committenti vari; cliniche, ospedali veterinari, network di cliniche corporate.

Turni massacranti e numero di ore ben superiori a quelle che il buon senso vorrebbe fossero sopportate durante una giornata lavorativa, mansioni amministrative e responsabilità giuridiche sono il quotidiano di molti colleghi che accettano-subiscono contratti di collaborazione professionale.

Inoltre, le diversità di trattamento-compenso potrebbero disegnare un Italia arlecchino con compensi più alti al nord per ridursi mana mano si scende verso il sud.

Il 5 maggio viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 49/2023 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” per cui sarebbe logico pensare che finalmente anche per noi c’è uno spiraglio di dignità la sua stesura si presta a molti profili di discussione se non discutibili, lasciando il concetto dell’eco dell’equo compenso ad una ripetizione di principio fine a se stessa.

Critiche alla Nuova Legge

La legge sull’equo compenso ai professionisti (l. 49/2023) giunge dopo una gestazione pluriennale ed è ben lontana dal ripristinare un tariffario minimo delle singole prestazioni, abolito dalle liberalizzazioni del 2006, tuttavia sancisce o meglio, risancisce il principio per cui l’onorario professionale deve essere dignitoso e che la sua quantificazione deve essere stabilita dai Consigli Nazionali delle Professioni e vada aggiornato ogni due anni.

Limiti e Applicazioni della Legge

In primo luogo, la legge in oggetto riguarda esclusivamente i contratti stipulati dai professionisti (veterinari compresi) con committenti con particolari caratteristiche che possiamo qualificare come esclusive per dimensione (oltre 50 dipendenti o 10 milioni annui di fatturato) o tipologia dell’attività svolta (pubbliche amministrazioni, attività bancaria o assicurativa).

Per il settore veterinario, il testo di legge in commento riguarda perlopiù i rapporti professionali con le pubbliche amministrazioni che saranno chiamate a dare applicazione a tale normativa riconoscendo compensi equi (tenendo conto anche di quanto stabilito dal DM Salute 19/07/2016, n. 165), compensi equi che si confida non vengano invece aggirati come la disposizione comunque consente.

Prospettive Future per un equo compenso

Si spendono parole anche per la veterinaria degli animali d’affezione che come è noto è interessato dalla presenza di c.d. network di cliniche corporate che, in ragione di una mirata e scelta differenziazione giuridica ed organizzativa, non assumono una formale posizione dominante pur essendo in fatto in tale posizione nei confronti dei professionisti collaboratori che continuano ad essere considerati (anche dalla legge dell’equo compenso) quali titolari di rapporti professionali individuali e che rimangono esclusi dal campo di applicazione della legge.

La lettura della l. 49/2023 poi è del tutto incomprensibile dove all’art. 5 comma 5 , per le sole professioni ordinistiche, non punisce il committente che non applica l’equo compenso, bensì il professionista iscritto a un Ordine che andrà incontro a un illecito disciplinare deontologico qualora convenga (o meglio, di fatto accetti o subisca) un compenso iniquo.

La disposizione, anziché perseguire l’equo compenso del professionista, letteralmente persegue il professionista, con ciò contraddicendo in sostanza il proprio spirito e consentendo ai contraenti di continuare le proprie prassi e lasciare i professionisti in balia degli Ordini.

Per concludere, non meno attenzione desta l’articolo 6 della norma che prevede la possibilità per i committenti con caratteristiche esclusive (oltre 50 dipendenti o 10 milioni annui di fatturato) di adottare convenzioni, convenzioni da adottarsi con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Così facendo si attribuisce una funzione sindacale a soggetti istituzionali, che svolgono funzioni amministrative e disciplinari e non di rappresentanza sindacale. Altri importanti aspetti che meritano un’attenta valutazione da segnalare al legislatore sono le possibili commistioni e i conflitti di interesse tra i vari consiglierei e rappresentanti e il mondo dell’impresa dei committenti (cliniche, ospedali veterinari, network di cliniche corporate, aziende ospedaliere).

Infine, i professionisti vengono ex lege ad essere rappresentati sindacalmente in merito all’equo compenso da coloro che poi li potranno giudicare qualora non adottino la convenzione standard. Pare proprio che la rappresentanza sindacale dei professionisti sia d’ordine.

Il SIVELP apre una discussione ed intraprenderà tutte le iniziative possibili per meglio evidenziare la moltitudine di sfaccettature che si celano dietro il compenso del libero professionista e auspica un ripensamento della normativa da parte del legislatore a difesa effettiva dell’equo compenso e per tutti i professionisti, tenuto conto dei chiari attuali principi costituzionali e tutela del lavoro.

“Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.”